17.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/58


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2010

relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

(2010/779/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 4 del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo Schengen»),

vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con lettera al presidente del Consiglio in data 5 ottobre 2010, di partecipare a talune disposizioni dell’acquis di Schengen specificate in tale lettera,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2000/365/CE (1), il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen conformemente alle condizioni enunciate in tale decisione.

(2)

Il 24 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («la proposta di regolamento»).

(3)

In base alla proposta di regolamento, l’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («l’agenzia») è incaricata della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di Eurodac e può essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia sulla base di un pertinente strumento legislativo fondato sulla parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

Il SIS II fa parte dell’acquis di Schengen. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (3) disciplinano l’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II. Tuttavia, il Regno Unito ha partecipato solo all’adozione della decisione 2007/533/GAI che sviluppa le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii) della decisione 2000/365/CE.

(5)

Il VIS fa altresì parte dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non ha partecipato all’adozione e non è vincolato dalla decisione 2004/512/CE (4), dal regolamento (CE) n. 767/2008 (5) e dalla decisione 2008/633/GAI (6) che disciplinano l’istituzione, l’esercizio o l’uso del VIS.

(6)

Eurodac non fa parte dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito ha partecipato all’adozione ed è vincolato dal regolamento (CE) n. 2725/2000 (7) che disciplina l’istituzione, l’esercizio e l’uso di Eurodac.

(7)

Tenuto conto della sua partecipazione ad Eurodac e della sua parziale partecipazione al SIS II, il Regno Unito ha il diritto di partecipare alle attività dell’agenzia, nella misura in cui questa sarà responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI e di Eurodac.

(8)

L’agenzia proposta dovrebbe essere dotata di un’unica personalità giuridica ed essere caratterizzata dall’unità della sua struttura organizzativa e finanziaria. A tal fine l’agenzia dovrebbe essere istituita per mezzo di un unico strumento legislativo votato dal Consiglio nel suo insieme. Inoltre, una volta adottata, la proposta di regolamento, dovrebbe diventare applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri da essa vincolati. È pertanto esclusa la possibilità di un’applicazione parziale per il Regno Unito.

(9)

Al fine di assicurare il rispetto dei trattati e dei protocolli applicabili e di salvaguardare nel contempo l’unità e la coerenza della proposta di regolamento, il Regno Unito ha chiesto di partecipare alla proposta di regolamento a norma dell’articolo 4 del protocollo Schengen n. 19, nella misura in cui l’agenzia sarà responsabile della gestione operativa del SIS II, quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006.

(10)

Il Consiglio riconosce il diritto del Regno Unito di chiedere, conformemente all’articolo 4 del protocollo Schengen n. 19, di partecipare alla proposta di regolamento, nella misura in cui il Regno Unito non parteciperà a tale proposta di regolamento per altri motivi.

(11)

La partecipazione del Regno Unito al regolamento proposto non pregiudicherebbe il fatto che attualmente il Regno Unito non partecipa né può partecipare alle disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi, la politica in materia di visti e l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone. Ciò giustificherebbe l’inclusione nella proposta di regolamento di disposizioni specifiche rispecchianti questa particolare posizione del Regno Unito, in particolare per quanto riguarda il limitato diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

(12)

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione.

(13)

Il comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), è stato informato, a norma dell’articolo 5 di detto accordo, che è in preparazione la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A seguito della decisione 2000/365/CE del Consiglio il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, nella misura in cui riguarda la gestione operativa del sistema di informazione visti (VIS) e di parti del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), al quale il Regno Unito non partecipa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(4)  Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(6)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(7)  Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.