8.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2010
che modifica gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali approvate dall'Ungheria e dal Regno Unito contro la viremia primaverile delle carpe
[notificata con il numero C(2010) 8617]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/761/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2) consente a determinati Stati membri di applicare limitazioni dell'immissione sul mercato e delle importazioni delle partite di tali animali al fine di impedire l'introduzione di alcune malattie, compresa la viremia primaverile delle carpe (SVC), a condizione che gli Stati membri dimostrino di essere indenni dalla malattia in questione, in tutto il loro territorio o in alcune zone ben definite («zone indenni da malattia») o di aver istituito un programma di eradicazione. |
(2) |
L'allegato I della decisione 2010/221/UE elenca le zone indenni da malattia e l'allegato II riporta le zone che dispongono di programmi di eradicazione. |
(3) |
Attualmente, la Gran Bretagna compare nell'allegato II della decisione 2010/221/UE come un territorio del Regno Unito che dispone di un programma di eradicazione approvato per la SVC. Tale Stato membro ha presentato informazioni che dimostrano che il programma di eradicazione è stato efficacemente completato e che la Gran Bretagna dovrebbe essere considerata indenne da SVC e comparire nell'allegato I anziché nell'allegato II della decisione sopraccitata per quanto concerne questa malattia. |
(4) |
L'Ungheria ha presentato alla Commissione domande di approvazione di misure nazionali per la SVC. Ha inoltre condotto una sorveglianza mirata della SVC negli ultimi due anni che le ha consentito di dimostrare che l'intero suo territorio è indenne da SVC. L'Ungheria dovrebbe dunque comparire nell'allegato I della decisione 2010/221/UE quale paese indenne da SVC. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo seguente:
ALLEGATO I
Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate |
Viremia primaverile delle carpe (VPC) |
Danimarca |
DK |
L'intero territorio |
Irlanda |
IE |
L'intero territorio |
|
Ungheria |
HU |
L'intero territorio |
|
Finlandia |
FI |
L'intero territorio |
|
Svezia |
SE |
L'intero territorio |
|
Regno Unito |
UK |
L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man |
|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Irlanda |
IE |
L'intero territorio |
Regno Unito |
UK |
Il territorio dell'Irlanda del Nord, i territori delle isole di Jersey e Man |
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Finlandia |
FI |
Le parti continentali del territorio |
Svezia |
SE |
Le parti continentali del territorio |
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio dell'isola di Man |
|
Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Irlanda |
IE |
L'intero territorio |
Finlandia |
FI |
I bacini idrografici dei fiumi Tenojoki e Näätämönjoki; i bacini idrografici dei fiumi Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto |
|
Regno Unito |
UK |
L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man |
ALLEGATO II
Stati membri e loro regioni che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali d'acquacoltura e sono autorizzati ad applicare misure nazionali di lotta contro tali malattie, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE
Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate |
Nefrobatteriosi (BKD) |
Finlandia |
FI |
Le parti continentali del territorio |
Svezia |
SE |
Le parti continentali del territorio |
|
Regno Unito |
UK |
Il territorio della Gran Bretagna |
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Svezia |
SE |
Le zone costiere del territorio |