4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud

[notificata con il numero C(2010) 8352]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/749/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. A tale scopo la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni («paesi o regioni») in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE: rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato.

(2)

L’allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria relativa alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del rischio di BSE (2), suddivide i paesi o le regioni secondo il rischio di BSE.

(3)

L’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del rischio di BSE. L’elenco figurante nell’allegato della decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. XXII relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei membri con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina, adottata dall’OIE nel maggio 2009 in merito alla qualifica sanitaria degli Stati membri e dei paesi terzi con riguardo alla BSE.

(4)

Nel maggio 2010 l’OIE ha adottato la risoluzione n. 18 relativa al riconoscimento della qualifica sanitaria dei membri con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina. Tale risoluzione ha riconosciuto l’India e il Perú come paesi con un rischio di BSE trascurabile e Panama e la Corea del Sud come paesi con un rischio di BSE controllato. Occorre quindi modificare l’elenco dell’allegato della decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione per quanto concerne questi paesi terzi.

(5)

La decisione 2007/453/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.


ALLEGATO

«ELENCO DI PAESI O REGIONI

A.   Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile

Stati membri

Finlandia

Svezia

Paesi EFTA

Islanda

Norvegia

Paesi terzi

Argentina

Australia

Cile

India

Nuova Zelanda

Paraguay

Perú

Singapore

Uruguay

B.   Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato

Stati membri

Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito

Paesi EFTA

Liechtenstein

Svizzera

Paesi terzi

Brasile

Canada

Colombia

Giappone

Messico

Panama

Corea del Sud

Taiwan

Stati Uniti

C.   Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato.»