4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/45


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2010

recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2010/748/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 18 febbraio 2010, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.

(2)

Con lettera datata 13 luglio 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera datata 15 luglio 2010 la Commissione ha comunicato all’Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

La decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali. La decisione 2007/441/CE stabilisce che l’uso a fini privati di veicoli che sono stati soggetti a una restrizione del diritto a detrazione ai sensi della decisione stessa non deve essere assimilato a una prestazione di servizi a titolo oneroso. La decisione 2007/441/CE contiene alcune definizioni relative ai veicoli e alle spese che rientrano nell’ambito della decisione stessa e un elenco di veicoli che sono esplicitamente esclusi da tale ambito.

(4)

Conformemente all’articolo 6 della decisione 2007/441/CE, la Repubblica italiana ha presentato una relazione alla Commissione sui primi due anni di applicazione della stessa, comprensiva di una revisione della percentuale di restrizione. Le informazioni fornite dall’Italia mostrano che una restrizione del 40 % del diritto a detrazione continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda l’utilizzo a fini professionali o non professionali dei veicoli interessati. Pertanto, è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, vale a dire fino al 31 dicembre 2013.

(5)

Qualora l’Italia dovesse richiedere un’ulteriore proroga oltre il 2013, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2013 unitamente a una nuova relazione.

(6)

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto. Le misure di deroga previste dalla presente decisione dovrebbero scadere alla data di entrata in vigore di tale direttiva di modifica, se anteriore alla data di scadenza della misura di deroga stabilita dalla presente decisione.

(7)

La deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(8)

La decisione 2007/441/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1o aprile 2013.

Eventuali richieste di proroga di tali misure sono accompagnate da una relazione che comprenda un riesame della percentuale di restrizione applicata al diritto a detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’IVA, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2010

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33.