4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/42


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2010/745/UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (in appresso il «Fondo») per dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 prevede la mobilitazione del Fondo entro un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del Fondo.

(4)

L’Irlanda ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata da ingenti inondazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2010, una somma pari a 13 022 500 EUR in stanziamenti diimpegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.