27.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2010

relativa alla posizione dell’Unione europea sulla modifica dell’allegato 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2010/724/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (in appresso «l’Accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 6 dell’Accordo agricolo istituisce un comitato misto per l’agricoltura incaricato di gestire l’Accordo agricolo e di curarne la corretta esecuzione.

(3)

L’articolo 11 dell’Accordo agricolo stabilisce che il comitato misto può modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’accordo mediante una decisione.

(4)

Il comitato misto ha recentemente deciso di modificare gli articoli 2 e 3 e le appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo.

(5)

Secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2002/309/CE, ai fini dell’adozione della posizione dell’Unione su una decisione del comitato misto per la modifica dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo la Commissione segue la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3). Essa è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall’articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (4).

(6)

La posizione dell’Unione europea che la Commissione adotta in seno al comitato misto per l’agricoltura in merito alle modifiche dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo deve essere definita mediante la presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione dell’Unione europea che la Commissione adotta in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’articolo 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del comitato misto per l’agricoltura allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l’agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2289/66.


ALLEGATO

Proposta di

DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del …

relativa a modifiche dell’allegato 6

(…/…/…)

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 6 riguarda le sementi e i materiali di moltiplicazione delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. Il citato allegato 6 è integrato da quattro appendici.

(3)

Le appendici dell’allegato 6 sono state sostituite una prima volta con la decisione n. 4/2004 del Comitato misto per l’agricoltura, allegata alla decisione 2004/660/CE della Commissione (1).

(4)

L’appendice 1, prima sezione, definisce la legislazione delle due parti e riconosce che i requisiti previsti da dette legislazioni sono equivalenti in termini di risultati.

(5)

L’appendice 2 elenca gli organismi di controllo e di certificazione delle sementi delle parti.

(6)

L’appendice 3 elenca le deroghe ammesse dall’Unione europea e dalla Svizzera.

(7)

L’appendice 4 contiene un elenco dei paesi terzi, riconosciuti da entrambe le parti, dai quali possono essere importate le sementi. Definisce inoltre le specie interessate e la portata del riconoscimento.

(8)

Le parti hanno ritenuto che si dovesse procedere a una semplificazione dell’appendice 2 che elenca gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 1.

(9)

Le parti hanno giudicato di effetto equivalente le rispettive disposizioni legislative sui materiali di propagazione della vite.

(10)

Le parti si sono impegnate a garantire l’abolizione dei controlli alla frontiera relativamente alle sementi delle specie per le quali esse hanno riconosciuto la conformità della rispettiva legislazione, il cui elenco figura nell’appendice 1, prima sezione.

(11)

Dall’entrata in vigore della suddetta decisione n. 4 in data 1o luglio 2004, le disposizioni legislative delle parti, elencate nelle appendici 1, 3 e 4 hanno subito modifiche in ambiti che hanno rilevanza per l’Accordo.

(12)

A seguito dell’allargamento dell’Unione europea devono essere modificati gli elenchi dei paesi terzi riconosciuti da entrambe le parti.

(13)

Occorre pertanto modificare gli articoli 2 e 3 e le appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 6 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elencate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.»

Articolo 2

All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuna parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.»

Articolo 3

Le appendici dell’allegato 6 dell’Accordo sono sostituite dalle appendici allegate alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il comitato misto per l’agricoltura

Il presidente e capo della delegazione dell’Unione europea

Paul VAN GELDORP

Il capo della delegazione svizzera

Jacques CHAVAZ

Il segretario del comitato

Malgorzata SLIWINSKA-KLENNER

Appendice 1

LEGISLAZIONI  (2)

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A.   DISPOSIZIONI DELL’UNIONE

1.   Atti legislativi

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66)

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66)

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

2.   Atti non legislativi

Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37).

Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26).

Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).

Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).

Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7).

Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).

Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22).

Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21).

Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51).

Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18).

Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10).

B.   DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA (3)

Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (numero RS 910.1)

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (numero RS 916 151)

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (numero RS 916 151.1)

Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (numero RS 916 151.6).

Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (numero RS 916 151.3)

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A.   DISPOSIZIONI DELL’UNIONE

1.   Atti legislativi

2.   Atti non legislativi

B.   DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA

C.   CERTIFICATI RICHIESTI PER LE IMPORTAZIONI

Appendice 2

AUTORITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

A.   UNIONE EUROPEA

BELGIO

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau

BCA/LB

Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50

City Atrium, 6ème étage/6de verdieping

1210 BRUXELLES/BRUSSEL

e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

BULGARIA

Executive Agency of Variety Testing,

Field Inspection and Seed Control

125, Tzarigradsko Shosse Blvd.

1113 Sofia

BULGARIA

Tel. + 359 2 870 03 75

Fax + 359 2 870 65 17

e-mail: iasas@iasas.government.bg

REPUBBLICA CECA

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)

Za Opravnou 4

CZ-150 06 Praha 5 – Motol

DANIMARCA

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. + 45 45 26 36 00

Fax + 45 45 26 36 10

e-mail: meb@pdir.dk

GERMANIA

Bundessortenamt

Osterfelddamm 80

30627 Hannover

Tel. + 49511-9566-50

Fax + 49511 9566-9600

e-mail: BSA@bundessortenamt.de

ESTONIA

Agricultural Board

Teaduse 2

Saku 75501 Harju county

ESTONIA

Fax + 372 6712 604

GRECIA

Ministry of Rural Development and Food

Directorate of Plant Production Inputs

6, Kapnokoptiriou Str

Athens 10433

Greece

Tel. + 302102124199,

Fax + 302102124137

e-mail: ax2u017@minagric.gr

SPAGNA

Oficina Española de Variedades Vegetales

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

c/Alfonso XII, 62

28014 Madrid

Tel. + 34913476659

Fax + 34913476703

FRANCIA

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification

44, rue du Louvre

F - 75001 PARIS

Tel. + 33 (0) 1 42 33 76 93

Fax + 33 (0) 1 40 28 40 16

IRLANDA

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Seed Certification Division

Backweston Farm

Leixlip

Co. Kildare

Republic of Ireland

Tel. + 353 1 6302900

Fax + 353 1 6280634

ITALIA

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Via Ugo Bassi, n. 8

20159 MILANO

ITALIA

e-mail: aff-gen@ense.it

CIPRO

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment,

Department of Agriculture

e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy

Tel. 00357 22 466249

Fax 00357 22 343419

LETTONIA

State Plant Protection Service

Seed Control Department

Lielvardes street 36/38

Riga, LV – 1006

Tel. + 371-67113262

Fax + 371-67113085

e-mail: info@vaad.gov.lv

LITUANIA

Ministry of Agriculture

State Seed and Grain Service

Ozo 4 A,

LT-08200 Vilnius

Tel/Fax (+ 370 5) 2375631

LUSSEMBURGO

Ministère de l’Agriculture

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la Production Végétale

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. + 352-457172-234

Fax + 352-457172-341

UNGHERIA

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Production and Horticulture

1024 Budapest

Keleti Károly u. 24.

HUNGARY

Tel. + 36 06 1 336 9114

Fax + 36 06 1 336 9011

MALTA

Ministry for Resources and Rural Affairs

Plant Health Department

Seeds and other Propagation Material Unit

National Research and Development Centre

Għammieri, Marsa MRS 3300

MALTA

Tel. + 356 25904153

Fax + 356 25904120.

e-mail: spmu.mrra@gov.mt

PAESI BASSI

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

postbox 20401

2500 EK The Hague Netherlands

Tel. + 31 70 3785776

Fax + 31 70 3786156

AUSTRIA

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),

Seed Certification Department

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Vienna

Tel. + 43 50555 31121

Fax + 43 50555 34808

e-mail: saatgut@baes.gv.at

POLONIA

Plant Health and Seed Inspection Service

General Inspectorate

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

Tel. 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25

Fax 22 654-52-21

e-mail: gi@piorin.gov.pl

PORTOGALLO

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas

Edifício 1, Tapada da Ajuda

1349-018 Lisboa

Tel. + 351 21 361 20 00

Fax + 351 21 361 32 77/22

ROMANIA

National Inspection for Quality of Seeds

Ministry of Agriculture and Rural Development

24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest

Romania

Tel. + 40 21 3078663

Fax + 40 21 3078663

e-mail: incs@madr.ro

SLOVENIA

Ministry for Agriculture,

Forestry and Food

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Einspielerjeva 6

1000 Ljubljana

REPUBBLICA SLOVACCA

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),

odbor osív a sadív

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava,

Department of Seeds and Planting Materials

Matúškova 21

833 16 Bratislava

Slovenská Republika

Tel. + 421259880255

FINLANDIA

Ministry of Agriculture and Forestry

Department of Food and Health

PO Box 30

FI - 00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel. + 358-9-16001

Fax + 358-9-1605 3338

e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

SVEZIA

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)

Seed Division

Box 83

SE-268 22 Svalöv

SWEDEN

Fax + 46 - (0)36 - 15 83 08

e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

REGNO UNITO

Food and Environment Research Agency

Seed Certification Team

Whitehouse Lane, Huntingdon Road

Cambridge CB3 0LF

Tel. + 44(0)1223 342379

Fax + 44(0)1223 342386

e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B.   SVIZZERA

Federal Office for Agriculture FOAG

Certification, Plant Health and Variety Rights Service

CH - 3003 Bern

Tel. (41) 31 322 25 50

Fax (41) 31 322 26 34

Appendice 3

DEROGHE

Deroghe dell’Unione europea ammesse dalla Svizzera  (4)

a)

che dispensano alcuni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:

decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 8).

decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 9).

decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell’1.9.1969, pag. 10).

decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26).

decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27).

decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28).

decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16).

decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17).

decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29).

decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43).

decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13).

decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18).

decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19).

decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20).

decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18).

decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14).

decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30).

decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15).

decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26).

decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37).

decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1).

decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39).

decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67).

decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 160 del 19.6.2008, pag. 33);

b)

che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302 A del 12.12.2009, pag. 1)];

c)

che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:

decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20).

decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13).

decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30).

decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39).

decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);

d)

che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:

decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);

e)

che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:

decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);

f)

che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l’Avena strigosa Schreb.:

decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);

g)

che dispensano la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.:

decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 34).

Appendice 4

ELENCO DEI PAESI TERZI  (5)

 

Argentina

 

Australia

 

Canada

 

Cile

 

Croazia

 

Israele

 

Marocco

 

Nuova Zelanda

 

Serbia e Montenegro

 

Sud Africa

 

Turchia

 

Stati Uniti d’America

 

Uruguay


(1)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 55.

(2)  Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

(3)  Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.

(4)  Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

(5)  Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo.