27.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2010
relativa alla posizione dell’Unione europea sulla modifica dell’allegato 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
(2010/724/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (in appresso «l’Accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L’articolo 6 dell’Accordo agricolo istituisce un comitato misto per l’agricoltura incaricato di gestire l’Accordo agricolo e di curarne la corretta esecuzione. |
(3) |
L’articolo 11 dell’Accordo agricolo stabilisce che il comitato misto può modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’accordo mediante una decisione. |
(4) |
Il comitato misto ha recentemente deciso di modificare gli articoli 2 e 3 e le appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo. |
(5) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2002/309/CE, ai fini dell’adozione della posizione dell’Unione su una decisione del comitato misto per la modifica dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo la Commissione segue la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3). Essa è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall’articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (4). |
(6) |
La posizione dell’Unione europea che la Commissione adotta in seno al comitato misto per l’agricoltura in merito alle modifiche dell’allegato 6 dell’Accordo agricolo deve essere definita mediante la presente decisione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
DECIDE:
Articolo 1
La posizione dell’Unione europea che la Commissione adotta in sede di comitato misto per l’agricoltura istituito dall’articolo 6 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli si fonda sul progetto di decisione del comitato misto per l’agricoltura allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l’agricoltura è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(4) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2289/66.
ALLEGATO
Proposta di
DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
del …
relativa a modifiche dell’allegato 6
(…/…/…)
IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,
visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L’allegato 6 riguarda le sementi e i materiali di moltiplicazione delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite. Il citato allegato 6 è integrato da quattro appendici. |
(3) |
Le appendici dell’allegato 6 sono state sostituite una prima volta con la decisione n. 4/2004 del Comitato misto per l’agricoltura, allegata alla decisione 2004/660/CE della Commissione (1). |
(4) |
L’appendice 1, prima sezione, definisce la legislazione delle due parti e riconosce che i requisiti previsti da dette legislazioni sono equivalenti in termini di risultati. |
(5) |
L’appendice 2 elenca gli organismi di controllo e di certificazione delle sementi delle parti. |
(6) |
L’appendice 3 elenca le deroghe ammesse dall’Unione europea e dalla Svizzera. |
(7) |
L’appendice 4 contiene un elenco dei paesi terzi, riconosciuti da entrambe le parti, dai quali possono essere importate le sementi. Definisce inoltre le specie interessate e la portata del riconoscimento. |
(8) |
Le parti hanno ritenuto che si dovesse procedere a una semplificazione dell’appendice 2 che elenca gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 1. |
(9) |
Le parti hanno giudicato di effetto equivalente le rispettive disposizioni legislative sui materiali di propagazione della vite. |
(10) |
Le parti si sono impegnate a garantire l’abolizione dei controlli alla frontiera relativamente alle sementi delle specie per le quali esse hanno riconosciuto la conformità della rispettiva legislazione, il cui elenco figura nell’appendice 1, prima sezione. |
(11) |
Dall’entrata in vigore della suddetta decisione n. 4 in data 1o luglio 2004, le disposizioni legislative delle parti, elencate nelle appendici 1, 3 e 4 hanno subito modifiche in ambiti che hanno rilevanza per l’Accordo. |
(12) |
A seguito dell’allargamento dell’Unione europea devono essere modificati gli elenchi dei paesi terzi riconosciuti da entrambe le parti. |
(13) |
Occorre pertanto modificare gli articoli 2 e 3 e le appendici 1, 2, 3 e 4 dell’allegato 6 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti, |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della legislazione sono elencate nell’appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell’appendice 2.»
Articolo 2
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuna parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra parte dagli organismi richiamati all’articolo 2, paragrafo 3.»
Articolo 3
Le appendici dell’allegato 6 dell’Accordo sono sostituite dalle appendici allegate alla presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il comitato misto per l’agricoltura
Il presidente e capo della delegazione dell’Unione europea
Paul VAN GELDORP
Il capo della delegazione svizzera
Jacques CHAVAZ
Il segretario del comitato
Malgorzata SLIWINSKA-KLENNER
Appendice 1
LEGISLAZIONI (2)
Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. DISPOSIZIONI DELL’UNIONE
1. Atti legislativi
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66)
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66)
Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
2. Atti non legislativi
Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37).
Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26).
Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l’apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all’equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7).
Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l’apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).
Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l’esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22).
Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21).
Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell’8 novembre 2005, relativa all’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51).
Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18).
Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73).
Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10).
B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA (3)
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (numero RS 910.1)
Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (numero RS 916 151)
Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (numero RS 916 151.1)
Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (numero RS 916 151.6).
Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (numero RS 916 151.3)
Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. DISPOSIZIONI DELL’UNIONE
1. Atti legislativi
—
2. Atti non legislativi
—
B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA
—
C. CERTIFICATI RICHIESTI PER LE IMPORTAZIONI
—
Appendice 2
AUTORITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3
A. UNIONE EUROPEA
BELGIO
Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau |
BCA/LB |
Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50 |
City Atrium, 6ème étage/6de verdieping |
1210 BRUXELLES/BRUSSEL |
e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be |
BULGARIA
Executive Agency of Variety Testing, |
Field Inspection and Seed Control |
125, Tzarigradsko Shosse Blvd. |
1113 Sofia |
BULGARIA |
Tel. + 359 2 870 03 75 |
Fax + 359 2 870 65 17 |
e-mail: iasas@iasas.government.bg |
REPUBBLICA CECA
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) |
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby) |
Za Opravnou 4 |
CZ-150 06 Praha 5 – Motol |
DANIMARCA
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries |
Plant Directorate |
Skovbrynet 20 |
DK-2800 Kgs. Lyngby |
Tel. + 45 45 26 36 00 |
Fax + 45 45 26 36 10 |
e-mail: meb@pdir.dk |
GERMANIA
Bundessortenamt |
Osterfelddamm 80 |
30627 Hannover |
Tel. + 49511-9566-50 |
Fax + 49511 9566-9600 |
e-mail: BSA@bundessortenamt.de |
ESTONIA
Agricultural Board |
Teaduse 2 |
Saku 75501 Harju county |
ESTONIA |
Fax + 372 6712 604 |
GRECIA
Ministry of Rural Development and Food |
Directorate of Plant Production Inputs |
6, Kapnokoptiriou Str |
Athens 10433 |
Greece |
Tel. + 302102124199, |
Fax + 302102124137 |
e-mail: ax2u017@minagric.gr |
SPAGNA
Oficina Española de Variedades Vegetales |
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino |
c/Alfonso XII, 62 |
28014 Madrid |
Tel. + 34913476659 |
Fax + 34913476703 |
FRANCIA
GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification |
44, rue du Louvre |
F - 75001 PARIS |
Tel. + 33 (0) 1 42 33 76 93 |
Fax + 33 (0) 1 40 28 40 16 |
IRLANDA
Department of Agriculture, Fisheries and Food |
Seed Certification Division |
Backweston Farm |
Leixlip |
Co. Kildare |
Republic of Ireland |
Tel. + 353 1 6302900 |
Fax + 353 1 6280634 |
ITALIA
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) |
Via Ugo Bassi, n. 8 |
20159 MILANO |
ITALIA |
e-mail: aff-gen@ense.it |
CIPRO
Ministry of Agriculture |
Natural Resources and Environment, |
Department of Agriculture |
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy |
Tel. 00357 22 466249 |
Fax 00357 22 343419 |
LETTONIA
State Plant Protection Service |
Seed Control Department |
Lielvardes street 36/38 |
Riga, LV – 1006 |
Tel. + 371-67113262 |
Fax + 371-67113085 |
e-mail: info@vaad.gov.lv |
LITUANIA
Ministry of Agriculture |
State Seed and Grain Service |
Ozo 4 A, |
LT-08200 Vilnius |
Tel/Fax (+ 370 5) 2375631 |
LUSSEMBURGO
Ministère de l’Agriculture |
Administration des Services Techniques de l’Agriculture |
Service de la Production Végétale |
BP 1904 |
L-1019 Luxembourg |
Tel. + 352-457172-234 |
Fax + 352-457172-341 |
UNGHERIA
Central Agricultural Office |
Directorate of Plant Production and Horticulture |
1024 Budapest |
Keleti Károly u. 24. |
HUNGARY |
Tel. + 36 06 1 336 9114 |
Fax + 36 06 1 336 9011 |
MALTA
Ministry for Resources and Rural Affairs |
Plant Health Department |
Seeds and other Propagation Material Unit |
National Research and Development Centre |
Għammieri, Marsa MRS 3300 |
MALTA |
Tel. + 356 25904153 |
Fax + 356 25904120. |
e-mail: spmu.mrra@gov.mt |
PAESI BASSI
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality |
postbox 20401 |
2500 EK The Hague Netherlands |
Tel. + 31 70 3785776 |
Fax + 31 70 3786156 |
AUSTRIA
Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit), |
Seed Certification Department |
Spargelfeldstraße 191 |
A-1220 Vienna |
Tel. + 43 50555 31121 |
Fax + 43 50555 34808 |
e-mail: saatgut@baes.gv.at |
POLONIA
Plant Health and Seed Inspection Service |
General Inspectorate |
Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa |
Tel. 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25 |
Fax 22 654-52-21 |
e-mail: gi@piorin.gov.pl |
PORTOGALLO
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural |
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas |
Edifício 1, Tapada da Ajuda |
1349-018 Lisboa |
Tel. + 351 21 361 20 00 |
Fax + 351 21 361 32 77/22 |
ROMANIA
National Inspection for Quality of Seeds |
Ministry of Agriculture and Rural Development |
24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest |
Romania |
Tel. + 40 21 3078663 |
Fax + 40 21 3078663 |
e-mail: incs@madr.ro |
SLOVENIA
Ministry for Agriculture, |
Forestry and Food |
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia |
Einspielerjeva 6 |
1000 Ljubljana |
REPUBBLICA SLOVACCA
Seed inspection and certification body of the Slovak Republic |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP), |
odbor osív a sadív |
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Braislava, |
Department of Seeds and Planting Materials |
Matúškova 21 |
833 16 Bratislava |
Slovenská Republika |
Tel. + 421259880255 |
FINLANDIA
Ministry of Agriculture and Forestry |
Department of Food and Health |
PO Box 30 |
FI - 00023 GOVERNMENT |
FINLAND |
Tel. + 358-9-16001 |
Fax + 358-9-1605 3338 |
e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi |
SVEZIA
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) |
Seed Division |
Box 83 |
SE-268 22 Svalöv |
SWEDEN |
Fax + 46 - (0)36 - 15 83 08 |
e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se |
REGNO UNITO
Food and Environment Research Agency |
Seed Certification Team |
Whitehouse Lane, Huntingdon Road |
Cambridge CB3 0LF |
Tel. + 44(0)1223 342379 |
Fax + 44(0)1223 342386 |
e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk |
B. SVIZZERA
Federal Office for Agriculture FOAG |
Certification, Plant Health and Variety Rights Service |
CH - 3003 Bern |
Tel. (41) 31 322 25 50 |
Fax (41) 31 322 26 34 |
Appendice 3
DEROGHE
Deroghe dell’Unione europea ammesse dalla Svizzera (4)
a) |
che dispensano alcuni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:
|
b) |
che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302 A del 12.12.2009, pag. 1)]; |
c) |
che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
|
d) |
che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l’adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
|
e) |
che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l’osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di Poa pratensis:
|
f) |
che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l’Avena strigosa Schreb.:
|
g) |
che dispensano la Lettonia dall’obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch e Helianthus annuus L.:
|
Appendice 4
ELENCO DEI PAESI TERZI (5)
|
Argentina |
|
Australia |
|
Canada |
|
Cile |
|
Croazia |
|
Israele |
|
Marocco |
|
Nuova Zelanda |
|
Serbia e Montenegro |
|
Sud Africa |
|
Turchia |
|
Stati Uniti d’America |
|
Uruguay |
(1) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 55.
(2) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.
(3) Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.
(4) Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.
(5) Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo.