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6.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/1 |
DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
dell'11 e 23 novembre 2009, del 14 dicembre 2009, del 19 aprile 2010 e del 5 luglio 2010
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
2010/C 180/01
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),
visti l'articolo 8 e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'applicazione delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) («le misure di attuazione») ha messo in luce una serie di difficoltà di ordine pratico. Al fine di garantire che i deputati siano in grado di esercitare le loro funzioni in modo adeguato, è quindi necessario modificare le misure di attuazione. |
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(2) |
Le spese mediche andrebbero interamente rimborsate a tutti i deputati in caso di malattia grave e i loro familiari dovrebbero usufruire della stessa copertura medica, a prescindere dalla data della malattia. Sarebbe pertanto opportuno che le pertinenti disposizioni modificate relative all'assicurazione malattia dei deputati si applichino a decorrere dal 14 luglio 2009. |
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(3) |
Nelle precedenti legislature, i deputati avevano il diritto al rimborso di alcune spese di viaggio complementari quando viaggiavano verso e da uno dei luoghi di lavoro del Parlamento durante una settimana in cui non vi si svolgevano attività parlamentari ufficiali. Dato che occasionalmente i deputati possono dover essere presenti al Parlamento durante tali settimane, come è avvenuto nella fase di preparazione delle audizioni dei Commissari designati, sarebbe logico continuare ad applicare tale prassi, a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
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(4) |
Diverse disposizioni attinenti ai viaggi riguardano gli importi annuali a titolo dei quali i deputati possono chiedere il rimborso delle spese sostenute. Dal momento che non sarebbe opportuno che i deputati siano trattati in modo diverso esclusivamente in base alla data del loro viaggio, le modifiche a tali disposizioni adottate dall'Ufficio di presidenza nel corso del 2010 dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2010. Ciò dovrebbe valere anche in relazione al diritto limitato ad un'indennità di soggiorno per i deputati presenti al Parlamento nel corso di una settimana riservata alle attività parlamentari esterne. |
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(5) |
L'importo maggiorato dell'indennità di assistenza parlamentare tiene conto sia dell'adeguamento, a partire dal 1o luglio 2009, delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 (3), sia dell'aumento deciso nel bilancio rettificativo n. 1/2010 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010. Tenendo presente che l'aumento previsto nel bilancio rettificativo dovrebbe avere effetto immediato, è opportuno che il nuovo importo dell'indennità di assistenza parlamentare si applichi a decorrere dal 1o maggio 2010. |
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(6) |
Nella riunione dell'11 novembre 2009 l'Ufficio di presidenza ha deciso di prendere disposizioni affinché i deputati possano riportare una parte dell'indennità di assistenza parlamentare, fino ad un massimo pari all'importo mensile di tale indennità, in modo da rendere più facile per i deputati la gestione degli importi a loro disposizione. Sarebbe opportuno che tale modifica entri in vigore a decorrere dal 14 luglio 2009. |
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(7) |
Una delle principali difficoltà incontrate dai deputati è costituita dall'onere amministrativo creato da alcune disposizioni delle misure di attuazione, con particolare riguardo ai documenti da presentare in relazione a determinati tipi di contratti conclusi con il personale dei deputati. Al fine di ridurre rapidamente tale onere, le modifiche attinenti dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal 14 luglio 2009. Nella riunione del 23 novembre 2009 l'Ufficio di presidenza ha deciso di autorizzare l'uso degli anticipi versati dal Parlamento nel contesto di un contratto di assunzione per coprire le spese sostenute dagli assistenti locali in occasione di brevi spostamenti, fino ad un massimo di 100 EUR al mese. Essendo stata prevista anche nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi dei deputati, tale modifica si dovrebbe applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
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(8) |
Come regola generale, i deputati non possono chiedere rimborsi per finanziare contratti per l'assunzione o il ricorso ai servizi di alcuni loro familiari. I familiari di un deputato occupati come suoi assistenti alla data limite del 1o luglio 2008 ed i cui contratti erano stati registrati presso il servizio competente anteriormente a tale data, hanno tuttavia potuto continuare a svolgere il ruolo in questione per un'ulteriore legislatura. In pratica, l'obbligo di registrazione serviva ad escludere molti contratti di lavoro di vecchia data. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere abolito, al fine di riservare lo stesso trattamento a tutti i contratti di lavoro che prevedono il pagamento dei contributi previdenziali, in vigore il 1o luglio 2008. Dato che si riferisce ai rapporti di lavoro anteriori all'entrata in vigore delle misure di attuazione, la modifica in questione si dovrebbe applicare a decorrere dal 14 luglio 2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono modificate come segue:
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1) |
L'articolo 3 è modificato come segue:
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2) |
All'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: «2bis. Sono altresì considerate spese di viaggio ordinarie le spese sostenute dai presidenti di commissione o di sottocommissione per assistere alle riunioni del Consiglio.». |
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3) |
All'articolo 13 i paragrafi 2 e 3 sono sostituti dai seguenti: «2. In deroga al paragrafo 1, in caso di viaggio in auto privata, il deputato presenta una dichiarazione in cui è indicato il numero di targa del veicolo utilizzato per il viaggio e, per i viaggi in auto privata nello Stato membro di elezione, la distanza coperta e i luoghi di partenza e di arrivo, ovvero, per tutti gli altri viaggi in auto privata, il numero di chilometri riportato dal contachilometri al momento della partenza e all'arrivo. Se il percorso è superiore a 800 km, la dichiarazione è corredata dei documenti giustificativi che consentono di determinare la data del viaggio (per esempio la ricevuta dell'acquisto del carburante nel luogo di partenza o durante il viaggio, la ricevuta del pedaggio autostradale o il contratto o la fattura relativi al noleggio di un veicolo). Per i viaggi tra Bruxelles e Strasburgo vanno sempre presentati documenti giustificativi che consentano di determinare la data del viaggio. 3. La tessera o gli abbonamenti nominativi che danno diritto a una riduzione sui viaggi effettuati possono essere rimborsati a titolo di anticipo. L'anticipo è regolarizzato alla scadenza della tessera o dell'abbonamento.». |
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4) |
L'articolo 14 è modificato come segue:
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5) |
L'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Importi rimborsati Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti fino a concorrenza:
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6) |
All'articolo 17 i paragrafi da 4 a 7 sono modificati come segue: «4. All'atto della presa delle funzioni o di un cambio del luogo di residenza, il deputato è informato dell'aeroporto e della stazione nonché degli itinerari più diretti, vale a dire più brevi, che saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle presenti misure di attuazione. 5. In qualsiasi momento il deputato può proporre al servizio competente, per iscritto e specificandone i motivi, un itinerario diverso che offra vantaggi sostanziali in termini di tempo o di comodità, purché il costo non aumenti di oltre il 20 %. Se detto itinerario è accettato, sostituisce l'itinerario più diretto determinato in conformità del paragrafo 3. Se l'itinerario non è accettato o quando l'itinerario proposto dal deputato comporta un aumento del costo del viaggio superiore al 20 %, la questione è sottoposta al Segretario generale, che può consultare i Questori prima di prendere una decisione. 6. In caso d'interruzione del viaggio, il rimborso delle spese di viaggio avviene a partire dall'ultimo luogo di partenza. Per interruzione del viaggio si intende un'interruzione comprendente più di un pernottamento, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi, effettuata sull'itinerario del deputato verso o da uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione ufficiale. 7. Se il punto di partenza o di arrivo non corrisponde al luogo di residenza o alla capitale dello Stato membro di elezione del deputato, le spese di viaggio sono rimborsate fino a concorrenza di quelle che il deputato avrebbe dovuto sostenere se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza, seguendo l'itinerario più diretto, vale a dire il più breve. 8. In caso di viaggio effettuato tra due luoghi di lavoro e/o di riunione si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 7. 9. Le tariffe da utilizzare ai fini delle presenti misure di attuazione sono aggiornate ogni sei mesi, nei mesi di maggio e di novembre.». |
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7) |
L'articolo 19 è modificato come segue:
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8) |
All'articolo 20 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli importi sono calcolati in base all'itinerario più breve, di andata o di ritorno, tra il centro città del luogo di residenza del deputato e l'infrastruttura d'arrivo del luogo di riunione. Se per un viaggio in treno sono sconosciuti o difficilmente reperibili i parametri di calcolo, sono utilizzati i parametri per un viaggio in auto.». |
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9) |
All'articolo 21, il paragrafo 1, lettera d), è sostituito dal seguente:
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10) |
L'articolo 22 è modificato come segue:
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11) |
All'articolo 23, l'attuale paragrafo è numerato «1» e sono aggiunti i seguenti paragrafi: «2. Le spese di viaggio sostenute all'interno di un agglomerato urbano utilizzando i trasporti pubblici, taxi compresi, sono rimborsate sulla base dei documenti giustificativi abituali per il mezzo di trasporto utilizzato. L'importo rimborsato è diviso per l'importo chilometrico dovuto per i viaggi in auto e il risultato è detratto dal numero di chilometri di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Quando un deputato il cui luogo di residenza, quale definito all'articolo 17, paragrafo 2, è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di elezione, si sposta tra tale luogo di residenza e lo Stato membro di elezione nell'esercizio del suo mandato, i viaggi effettuati sono considerati come viaggi all'interno dello Stato membro di elezione ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).». |
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12) |
All'articolo 24, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne il deputato ha diritto a ricevere un'indennità di soggiorno per un massimo di tre giorni, tranne quando l'indennità è dovuta a norma delle lettere a) e b) e tranne che nelle circostanze specifiche determinate dall'Ufficio di presidenza il 19 ottobre 2009.». |
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13) |
L'articolo 33 è modificato come segue:
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14) |
All'articolo 36, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Allorché le circostanze lo richiedono, nell'ambito di un contratto di lavoro e su richiesta dei deputati, il Parlamento può versare acconti a titolo dei pagamenti di cui ai paragrafi 4 e 5. Gli acconti possono altresì essere utilizzati a copertura delle spese sostenute dagli assistenti locali in occasione di brevi spostamenti. In tal caso, essi sono versati a titolo forfettario fino a un massimo di 100 EUR al mese per assistente. Ove le spese sostenute superino detto massimale, il terzo erogatore trasmette ogni tre mesi i documenti giustificativi delle spese effettuate. In casi eccezionali tali documenti giustificativi possono essere sostituiti da una dichiarazione. La regolarizzazione degli acconti resta di esclusiva responsabilità del terzo erogatore e avviene in conformità delle presenti misure di attuazione e della legislazione nazionale applicabile.». |
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15) |
L'articolo 41 è modificato come segue:
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16) |
L'articolo 42 è sostituito dal seguente: «Articolo 42 Spese straordinarie In caso di assenza superiore a tre mesi, per maternità o malattia grave, di un assistente locale con contratto di lavoro, la quota delle spese derivanti dalla sua sostituzione, a decorrere dal terzo mese di assenza, non coperta dalle prestazioni erogate a favore della persona impiegata in virtù del regime nazionale di previdenza sociale applicabile, può essere rimborsata oltre l'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Il terzo erogatore presenta al servizio competente una domanda di rimborso di tali spese controfirmata dal deputato.». |
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17) |
L'articolo 44 è modificato come segue:
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18) |
L'articolo 78 è modificato come segue:
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Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La presente decisione entra in vigore a decorrere dallo stesso giorno, ad eccezione delle disposizioni seguenti:
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a) |
l'articolo 1, punto 1, lettera a), punto 13, punto 15, lettera a) e punto 18, lettera b), che si applicano a decorrere dal 14 luglio 2009; |
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b) |
l'articolo 1, punto 4, lettera a), [nella misura in cui si riferisce all'articolo 14, lettera a), delle misure di attuazione], punto 10, lettere a) e b) (nella misura in cui si riferisce all'articolo 22, paragrafi 2 bis e 2 ter delle misure di attuazione), punto 11 (nella misura in cui si riferisce all'articolo 23, paragrafo 2 delle misure di attuazione), punti 12, 14 e 16, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10).
(4) Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, adottata da tutte le istituzioni, il cui comune accordo è stato constatato dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 novembre 2005, prevista dall'articolo 72 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(5) Decisione della Commissione del 2 luglio 2007 che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.
(6) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;