6.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/1


DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

dell'11 e 23 novembre 2009, del 14 dicembre 2009, del 19 aprile 2010 e del 5 luglio 2010

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

2010/C 180/01

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

visti l'articolo 8 e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) («le misure di attuazione») ha messo in luce una serie di difficoltà di ordine pratico. Al fine di garantire che i deputati siano in grado di esercitare le loro funzioni in modo adeguato, è quindi necessario modificare le misure di attuazione.

(2)

Le spese mediche andrebbero interamente rimborsate a tutti i deputati in caso di malattia grave e i loro familiari dovrebbero usufruire della stessa copertura medica, a prescindere dalla data della malattia. Sarebbe pertanto opportuno che le pertinenti disposizioni modificate relative all'assicurazione malattia dei deputati si applichino a decorrere dal 14 luglio 2009.

(3)

Nelle precedenti legislature, i deputati avevano il diritto al rimborso di alcune spese di viaggio complementari quando viaggiavano verso e da uno dei luoghi di lavoro del Parlamento durante una settimana in cui non vi si svolgevano attività parlamentari ufficiali. Dato che occasionalmente i deputati possono dover essere presenti al Parlamento durante tali settimane, come è avvenuto nella fase di preparazione delle audizioni dei Commissari designati, sarebbe logico continuare ad applicare tale prassi, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(4)

Diverse disposizioni attinenti ai viaggi riguardano gli importi annuali a titolo dei quali i deputati possono chiedere il rimborso delle spese sostenute. Dal momento che non sarebbe opportuno che i deputati siano trattati in modo diverso esclusivamente in base alla data del loro viaggio, le modifiche a tali disposizioni adottate dall'Ufficio di presidenza nel corso del 2010 dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2010. Ciò dovrebbe valere anche in relazione al diritto limitato ad un'indennità di soggiorno per i deputati presenti al Parlamento nel corso di una settimana riservata alle attività parlamentari esterne.

(5)

L'importo maggiorato dell'indennità di assistenza parlamentare tiene conto sia dell'adeguamento, a partire dal 1o luglio 2009, delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 (3), sia dell'aumento deciso nel bilancio rettificativo n. 1/2010 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2010. Tenendo presente che l'aumento previsto nel bilancio rettificativo dovrebbe avere effetto immediato, è opportuno che il nuovo importo dell'indennità di assistenza parlamentare si applichi a decorrere dal 1o maggio 2010.

(6)

Nella riunione dell'11 novembre 2009 l'Ufficio di presidenza ha deciso di prendere disposizioni affinché i deputati possano riportare una parte dell'indennità di assistenza parlamentare, fino ad un massimo pari all'importo mensile di tale indennità, in modo da rendere più facile per i deputati la gestione degli importi a loro disposizione. Sarebbe opportuno che tale modifica entri in vigore a decorrere dal 14 luglio 2009.

(7)

Una delle principali difficoltà incontrate dai deputati è costituita dall'onere amministrativo creato da alcune disposizioni delle misure di attuazione, con particolare riguardo ai documenti da presentare in relazione a determinati tipi di contratti conclusi con il personale dei deputati. Al fine di ridurre rapidamente tale onere, le modifiche attinenti dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal 14 luglio 2009. Nella riunione del 23 novembre 2009 l'Ufficio di presidenza ha deciso di autorizzare l'uso degli anticipi versati dal Parlamento nel contesto di un contratto di assunzione per coprire le spese sostenute dagli assistenti locali in occasione di brevi spostamenti, fino ad un massimo di 100 EUR al mese. Essendo stata prevista anche nell'ottica di ridurre gli oneri amministrativi dei deputati, tale modifica si dovrebbe applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(8)

Come regola generale, i deputati non possono chiedere rimborsi per finanziare contratti per l'assunzione o il ricorso ai servizi di alcuni loro familiari. I familiari di un deputato occupati come suoi assistenti alla data limite del 1o luglio 2008 ed i cui contratti erano stati registrati presso il servizio competente anteriormente a tale data, hanno tuttavia potuto continuare a svolgere il ruolo in questione per un'ulteriore legislatura. In pratica, l'obbligo di registrazione serviva ad escludere molti contratti di lavoro di vecchia data. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere abolito, al fine di riservare lo stesso trattamento a tutti i contratti di lavoro che prevedono il pagamento dei contributi previdenziali, in vigore il 1o luglio 2008. Dato che si riferisce ai rapporti di lavoro anteriori all'entrata in vigore delle misure di attuazione, la modifica in questione si dovrebbe applicare a decorrere dal 14 luglio 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di attuazione sono modificate come segue:

1)

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   In virtù dell'articolo 18 dello statuto e in applicazione, mutatis mutandis, della regolamentazione stabilita di concerto dalle istituzioni delle Comunità (4) e delle relative disposizioni generali di esecuzione (5), hanno diritto al rimborso di due terzi delle spese mediche, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese connesse alla nascita di un figlio le persone seguenti:

a)

i deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto, per quanto riguarda le loro spese e le spese sostenute dal coniuge o dal membro stabile di un'unione di fatto, nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 2, e dai figli a carico degli stessi nei termini definiti all'articolo 58, paragrafo 3, fino al raggiungimento dei 21 anni di età o, al più tardi, dei 25 anni di età ove seguano una formazione scolastica o professionale, qualora il coniuge, il membro stabile di un'unione di fatto e i figli a carico non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello dei deputati o degli ex deputati in applicazione di ogni altra eventuale disposizione legale o regolamentare;

b)

gli aventi diritto cui è dovuta una pensione di reversibilità a norma dell'articolo 17 dello statuto.

Gli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) hanno la facoltà di scegliere il medico e gli istituti di cura come previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, della regolamentazione succitata.

2.   I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono a carico del bilancio del Parlamento. Si applicano l'articolo 72, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (6), e l'articolo 20, paragrafo 6 delle regolamentazione succitata.

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   I deputati e gli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto possono rinunciare al diritto al rimborso delle spese mediche previsto al paragrafo 1. In tal caso, essi hanno diritto al rimborso dei due terzi del contributo dovuto al regime di assicurazione malattia, purché il totale dell'importo rimborsato non superi 400 EUR al mese.

5.   Il deputato o l'ex deputato che, ai sensi del paragrafo 4, rinunci al diritto al rimborso delle spese mediche può in seguito revocare tale decisione.

6.   L'importo di cui al paragrafo 4 può essere adattato ogni anno dall'Ufficio di presidenza fino al tasso annuo di aumento dell'importo medio rimborsato per beneficiario dal regime comune di assicurazione malattia dei funzionari delle Comunità europee.

7.   Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari dell'indennità transitoria di cui all'articolo 45 per il periodo che va dal primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni fino al giorno dell'insorgenza del diritto all'indennità transitoria.

8.   Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari della pensione di anzianità di cui all'articolo 49 per il periodo che va dal primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni fino al giorno dell'insorgenza del diritto alla pensione, purché le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, sussistano già prima della cessazione delle funzioni.».

2)

All'articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:

«2bis.   Sono altresì considerate spese di viaggio ordinarie le spese sostenute dai presidenti di commissione o di sottocommissione per assistere alle riunioni del Consiglio.».

3)

All'articolo 13 i paragrafi 2 e 3 sono sostituti dai seguenti:

«2.   In deroga al paragrafo 1, in caso di viaggio in auto privata, il deputato presenta una dichiarazione in cui è indicato il numero di targa del veicolo utilizzato per il viaggio e, per i viaggi in auto privata nello Stato membro di elezione, la distanza coperta e i luoghi di partenza e di arrivo, ovvero, per tutti gli altri viaggi in auto privata, il numero di chilometri riportato dal contachilometri al momento della partenza e all'arrivo. Se il percorso è superiore a 800 km, la dichiarazione è corredata dei documenti giustificativi che consentono di determinare la data del viaggio (per esempio la ricevuta dell'acquisto del carburante nel luogo di partenza o durante il viaggio, la ricevuta del pedaggio autostradale o il contratto o la fattura relativi al noleggio di un veicolo).

Per i viaggi tra Bruxelles e Strasburgo vanno sempre presentati documenti giustificativi che consentano di determinare la data del viaggio.

3.   La tessera o gli abbonamenti nominativi che danno diritto a una riduzione sui viaggi effettuati possono essere rimborsati a titolo di anticipo. L'anticipo è regolarizzato alla scadenza della tessera o dell'abbonamento.».

4)

L'articolo 14 è modificato come segue:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), un invito o un programma della manifestazione alla quale il deputato ha presenziato o altri documenti giustificativi che comprovino che il viaggio è stato effettuato esclusivamente nel contesto dell'esercizio del suo mandato o, nel caso di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis, una dichiarazione del deputato in cui si precisi che il viaggio è stato effettuato nel contesto dell'esercizio del suo mandato;

b)

nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), una dichiarazione del deputato in cui si precisi lo scopo del viaggio effettuato nell'esercizio del suo mandato;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera:

«d)

nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, un invito del Consiglio.».

5)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Importi rimborsati

Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti fino a concorrenza:

a)

della tariffa della classe “business” in caso di viaggio in aereo;

b)

della tariffa di prima classe in caso di viaggio in treno o in nave;

c)

del limite di 0,49 EUR/km in caso di viaggio in auto privata, se del caso maggiorato del prezzo della traversata in traghetto o mezzo di trasporto analogo.».

6)

All'articolo 17 i paragrafi da 4 a 7 sono modificati come segue:

«4.   All'atto della presa delle funzioni o di un cambio del luogo di residenza, il deputato è informato dell'aeroporto e della stazione nonché degli itinerari più diretti, vale a dire più brevi, che saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle presenti misure di attuazione.

5.   In qualsiasi momento il deputato può proporre al servizio competente, per iscritto e specificandone i motivi, un itinerario diverso che offra vantaggi sostanziali in termini di tempo o di comodità, purché il costo non aumenti di oltre il 20 %. Se detto itinerario è accettato, sostituisce l'itinerario più diretto determinato in conformità del paragrafo 3.

Se l'itinerario non è accettato o quando l'itinerario proposto dal deputato comporta un aumento del costo del viaggio superiore al 20 %, la questione è sottoposta al Segretario generale, che può consultare i Questori prima di prendere una decisione.

6.   In caso d'interruzione del viaggio, il rimborso delle spese di viaggio avviene a partire dall'ultimo luogo di partenza. Per interruzione del viaggio si intende un'interruzione comprendente più di un pernottamento, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi, effettuata sull'itinerario del deputato verso o da uno dei luoghi di lavoro del Parlamento o un luogo di riunione ufficiale.

7.   Se il punto di partenza o di arrivo non corrisponde al luogo di residenza o alla capitale dello Stato membro di elezione del deputato, le spese di viaggio sono rimborsate fino a concorrenza di quelle che il deputato avrebbe dovuto sostenere se avesse effettuato il viaggio avendo come destinazione o partenza il proprio luogo di residenza, seguendo l'itinerario più diretto, vale a dire il più breve.

8.   In caso di viaggio effettuato tra due luoghi di lavoro e/o di riunione si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 3 e 7.

9.   Le tariffe da utilizzare ai fini delle presenti misure di attuazione sono aggiornate ogni sei mesi, nei mesi di maggio e di novembre.».

7)

L'articolo 19 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per i viaggi all'interno dell'Unione europea i deputati hanno diritto a indennità di distanza e di durata destinate a coprire tutte le spese accessorie legate al loro viaggio. Tale diritto sussiste unicamente per il viaggio principale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Per i viaggi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), nei casi previsti all'articolo 18, paragrafo 4, non sussiste alcun diritto alle indennità di distanza e di durata. Un'interruzione del viaggio ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, o di qualsiasi altra natura, non crea un diritto aggiuntivo a un'indennità di durata o di distanza.

4.   Gli importi delle indennità di distanza e di durata:

a)

per recarsi nei luoghi di lavoro del Parlamento, sono fissati all'inizio del mandato per la durata di quest'ultimo, e sono rivisti solo in caso di cambio di residenza, indipendentemente dai cambiamenti di itinerario effettuati;

b)

per recarsi negli altri luoghi di riunione quali definiti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), paragrafi 2 e 2 bis, sono fissati individualmente per ogni viaggio.

5.   Se le spese di viaggio accessorie sostenute dal deputato sono superiori all'importo dell'indennità di distanza, il deputato può chiedere il rimborso della differenza contro presentazione dei documenti giustificativi.».

8)

All'articolo 20 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli importi sono calcolati in base all'itinerario più breve, di andata o di ritorno, tra il centro città del luogo di residenza del deputato e l'infrastruttura d'arrivo del luogo di riunione.

Se per un viaggio in treno sono sconosciuti o difficilmente reperibili i parametri di calcolo, sono utilizzati i parametri per un viaggio in auto.».

9)

All'articolo 21, il paragrafo 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

per un viaggio di una durata complessiva di più di sei ore che, per motivi debitamente comprovati, comporti necessariamente il pernottamento: importo equivalente alla totalità dell'indennità prevista all'articolo 24, su presentazione dei documenti giustificativi.».

10)

L'articolo 22 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In tale contesto i deputati hanno il diritto di chiedere, su presentazione della fattura originale, il rimborso delle spese di taxi, delle spese di noleggio di una un'auto, delle spese di albergo e di altre spese connesse sostenute durante il periodo di attività ufficiali. Tale diritto si estende al giorno che precede l'inizio e a quello successivo alla fine delle attività ufficiali.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2bis.   Qualora un deputato si rechi in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento durante una settimana in cui non vi sia alcuna attività ufficiale del Parlamento europeo, il rimborso delle spese di viaggio complementari è limitato al costo del viaggio, comprese le spese di taxi per il tragitto dall'aeroporto o dalla stazione alla città e ritorno, e le spese di albergo.

2ter.   Le richieste di rimborso dei viaggi effettuati per partecipare a un'attività su invito di un deputato o di un gruppo politico del Parlamento europeo vanno corredate anche di altri documenti giustificativi da cui risulti che il viaggio è stato effettuato esclusivamente nell'esercizio del mandato del deputato.

2quater.   I deputati possono combinare un viaggio ordinario con un viaggio complementare.

Qualora l'intero viaggio combinato si svolga all'interno dell'Unione europea, la parte del viaggio che inizia o termina in uno dei luoghi di lavoro o di riunione ufficiale del Parlamento è rimborsata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Qualora parte del viaggio combinato si svolga al di fuori dell'Unione europea, le spese supplementari derivanti dal fatto che il viaggio non è stato effettuato secondo l'itinerario più diretto a causa del viaggio complementare sono imputate all'indennità per viaggi complementari del deputato, conformemente al paragrafo 1.».

11)

All'articolo 23, l'attuale paragrafo è numerato «1» e sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«2.   Le spese di viaggio sostenute all'interno di un agglomerato urbano utilizzando i trasporti pubblici, taxi compresi, sono rimborsate sulla base dei documenti giustificativi abituali per il mezzo di trasporto utilizzato. L'importo rimborsato è diviso per l'importo chilometrico dovuto per i viaggi in auto e il risultato è detratto dal numero di chilometri di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   Quando un deputato il cui luogo di residenza, quale definito all'articolo 17, paragrafo 2, è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di elezione, si sposta tra tale luogo di residenza e lo Stato membro di elezione nell'esercizio del suo mandato, i viaggi effettuati sono considerati come viaggi all'interno dello Stato membro di elezione ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).».

12)

All'articolo 24, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Durante le settimane riservate alle attività parlamentari esterne il deputato ha diritto a ricevere un'indennità di soggiorno per un massimo di tre giorni, tranne quando l'indennità è dovuta a norma delle lettere a) e b) e tranne che nelle circostanze specifiche determinate dall'Ufficio di presidenza il 19 ottobre 2009.».

13)

L'articolo 33 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'importo mensile massimo delle spese rimborsate per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 17 864 EUR. A partire dal 1o maggio 2010 tale importo è pari a 19 364 EUR.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Il saldo dell'importo mensile di cui al paragrafo 4 non utilizzato e accantonato al termine dell'esercizio di bilancio è riportato all'esercizio successivo nei limiti dell'importo mensile indicato nel paragrafo citato.».

14)

All'articolo 36, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Allorché le circostanze lo richiedono, nell'ambito di un contratto di lavoro e su richiesta dei deputati, il Parlamento può versare acconti a titolo dei pagamenti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Gli acconti possono altresì essere utilizzati a copertura delle spese sostenute dagli assistenti locali in occasione di brevi spostamenti. In tal caso, essi sono versati a titolo forfettario fino a un massimo di 100 EUR al mese per assistente. Ove le spese sostenute superino detto massimale, il terzo erogatore trasmette ogni tre mesi i documenti giustificativi delle spese effettuate. In casi eccezionali tali documenti giustificativi possono essere sostituiti da una dichiarazione.

La regolarizzazione degli acconti resta di esclusiva responsabilità del terzo erogatore e avviene in conformità delle presenti misure di attuazione e della legislazione nazionale applicabile.».

15)

L'articolo 41 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Nel caso di un contratto di prestazione di servizi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o di cui all'articolo 34, paragrafo 5, quando presenta una domanda di rimborso, il deputato, o il terzo erogatore a nome del deputato, trasmette al servizio competente:

a)

copia del contratto di prestazione di servizi che il deputato ha stipulato con il suo prestatore di servizi e che definisce chiaramente la natura dei servizi da fornire;

b)

copia del contratto stipulato tra il deputato e il terzo erogatore di sua scelta.

2.   Le prestazioni di servizi sono rimborsate su presentazione da parte del deputato al servizio competente di una fattura o parcella dettagliata relativa alla prestazione effettivamente realizzata.

Il prestatore di servizi dichiara che le fatture o parcelle presentate sono conformi alla legislazione nazionale applicabile, in particolare in materia di IVA, per quanto riguarda i servizi prestati su base regolare. Quando le prestazioni sono esenti da IVA, il prestatore di servizi indica la base giuridica di tale esenzione e certifica di aver assolto tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale.

L'importo massimo del rimborso delle prestazioni di servizi non può superare il 25 % dell'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Tale importo può essere utilizzato su base cumulativa e annua.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

16)

L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Spese straordinarie

In caso di assenza superiore a tre mesi, per maternità o malattia grave, di un assistente locale con contratto di lavoro, la quota delle spese derivanti dalla sua sostituzione, a decorrere dal terzo mese di assenza, non coperta dalle prestazioni erogate a favore della persona impiegata in virtù del regime nazionale di previdenza sociale applicabile, può essere rimborsata oltre l'importo di cui all'articolo 33, paragrafo 4. Il terzo erogatore presenta al servizio competente una domanda di rimborso di tali spese controfirmata dal deputato.».

17)

L'articolo 44 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Accesso ai servizi interni e alla dotazione di beni materiali;»

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'Ufficio di presidenza adotta le regole relative all'accesso dei deputati ai servizi interni del Parlamento e alla dotazione di beni materiali destinati ai deputati, segnatamente per quanto riguarda:

l'utilizzazione di autovetture di servizio,

l'arredamento degli uffici dei deputati,

la messa a disposizione dei deputati di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione,

la fornitura ai deputati di articoli di cancelleria,

l'uso, da parte dei deputati e dei gruppi politici, degli spazi messi a loro disposizione negli uffici d'informazione del Parlamento,

il trattamento del patrimonio archivistico dei deputati, devoluto a titolo di dono o di legato giuridico a un istituto, un'associazione o una fondazione,

le modalità per consentire ai deputati giunti al termine del proprio mandato in corso di legislatura di trasportare i loro effetti personali presenti negli uffici di Bruxelles o di Strasburgo nel paese di origine,

l'utilizzazione delle biciclette di servizio,

i corsi di lingua e di informatica riservati ai deputati,

l'utilizzo dei servizi prestati dal servizio medico.».

18)

L'articolo 78 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all'articolo 43, lettera d), i contratti conclusi direttamente o indirettamente con i membri della famiglia del deputato anteriormente al 1o luglio 2008, possono essere mantenuti per un periodo transitorio corrispondente alla legislatura successiva all'entrata in vigore dello statuto, a condizione che siano stati debitamente rispettati i pertinenti obblighi previdenziali e fiscali.

Il deputato è tenuto a fornire nella propria dichiarazione di interessi finanziari i dettagli relativi a qualunque contratto di questo genere, concluso direttamente o indirettamente.».

Articolo 2

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   La presente decisione entra in vigore a decorrere dallo stesso giorno, ad eccezione delle disposizioni seguenti:

a)

l'articolo 1, punto 1, lettera a), punto 13, punto 15, lettera a) e punto 18, lettera b), che si applicano a decorrere dal 14 luglio 2009;

b)

l'articolo 1, punto 4, lettera a), [nella misura in cui si riferisce all'articolo 14, lettera a), delle misure di attuazione], punto 10, lettere a) e b) (nella misura in cui si riferisce all'articolo 22, paragrafi 2 bis e 2 ter delle misure di attuazione), punto 11 (nella misura in cui si riferisce all'articolo 23, paragrafo 2 delle misure di attuazione), punti 12, 14 e 16, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010.


(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 del Consiglio, del 23 dicembre 2009, che adegua con effetto dal 1o luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10).

(4)  Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, adottata da tutte le istituzioni, il cui comune accordo è stato constatato dal Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 novembre 2005, prevista dall'articolo 72 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(5)  Decisione della Commissione del 2 luglio 2007 che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;