6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2010
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva spirotetramat
[notificata con il numero C(2010) 7437]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/671/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’ottobre 2006 l’Austria ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l’inclusione della sostanza attiva spirotetramat nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
(2) |
La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per poterlo esaminare in dettaglio e consentire agli Stati membri di autorizzare in via provvisoria, per periodi massimi di 3 anni, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari alla luce delle prescrizioni della direttiva. |
(3) |
Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 29 aprile 2008 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il rispettivo progetto di relazione di valutazione. |
(4) |
Dopo la presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inserimento della sostanza spirotetramat nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti spirotetramat fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 2
La presente decisione scade il 31 dicembre 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.