6.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2010

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva spirotetramat

[notificata con il numero C(2010) 7437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/671/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’ottobre 2006 l’Austria ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l’inclusione della sostanza attiva spirotetramat nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per poterlo esaminare in dettaglio e consentire agli Stati membri di autorizzare in via provvisoria, per periodi massimi di 3 anni, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(3)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 29 aprile 2008 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il rispettivo progetto di relazione di valutazione.

(4)

Dopo la presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(5)

Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inserimento della sostanza spirotetramat nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti spirotetramat fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.