29.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2010

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia

(2010/652/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato un accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare con il Regno di Norvegia («l’accordo»), che è stato siglato il 17 luglio 2009.

(2)

L’accordo è soggetto a ratifica anche da parte degli Stati membri.

(3)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, è opportuno che l’accordo venga applicato dall’Unione europea, con riguardo alle materie di sua competenza, e dal Regno di Norvegia a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore.

(4)

È opportuno che l’accordo venga firmato a nome dell’Unione europea e che venga applicato a titolo provvisorio come previsto nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo, per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell’Unione, l’accordo è applicato a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO



29.10.2010   

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L 283/12


ACCORDO DI COOPERAZIONE

in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia

L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata anche l’«Unione»,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominate «gli Stati membri»,

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominato «la Norvegia»,

dall’altra,

l’Unione europea, gli Stati membri e la Norvegia, in appresso denominate «le parti»,

RICONOSCENDO la stretta partecipazione della Norvegia ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,

CONSCI dell’evoluzione in materia di governance, proprietà e finanziamento dei programmi del GNSS europeo in virtù del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite (1) i suoi emendamenti e del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (2),

CONSIDERANDO i vantaggi di un livello equivalente di protezione del GNSS europeo e i relativi servizi nei territori delle parti,

RICONOSCENDO l’intenzione della Norvegia di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell’Unione europea,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,

RICONOSCENDO l’interesse manifestato dalla Norvegia a tutti i servizi di Galileo, incluso il Servizio pubblico regolamentato (PRS),

RICONOSCENDO l’accordo concluso tra la Norvegia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate,

DESIDERANDO stabilire formalmente una stretta collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi del GNSS europeo,

CONSIDERANDO l’accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato «l’accordo SEE») una base giuridica e istituzionale appropriata per sviluppare la cooperazione tra l’Unione europea e la Norvegia in materia di navigazione satellitare,

DESIDERANDO completare le disposizioni dell’accordo SEE attraverso un accordo bilaterale sulla navigazione satellitare in settori di rilevanza specifica per la Norvegia, l’Unione e i suoi Stati membri,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo dell’accordo

L’obiettivo principale dell’accordo è di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le parti completando le disposizioni dell’accordo SEE applicabili alla navigazione satellitare.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a)

«Sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS)», il sistema Galileo e il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (European Geostationary Navigation Overlay System: EGNOS);

b)

«potenziamento», meccanismi regionali come EGNOS. Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;

c)

«Galileo», un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall’Unione e dai suoi Stati membri. L’esercizio di Galileo può essere trasferito a privati.

Galileo offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre al regolamentato (PRS) ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;

d)

«misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;

e)

«informazione classificata», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da una marcatura di classificazione. Un’informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e deve essere protetta per impedirne l’eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Articolo 3

Principi della cooperazione

1.   Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

a)

l’accordo SEE costituisce la base per la cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare;

b)

libertà di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle parti;

c)

libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l’uso;

d)

stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS attraverso l’adozione e l’applicazione di misure di sicurezza per il GNSS equivalenti nell’Unione e in Norvegia;

e)

ottemperanza agli obblighi internazionali delle parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo.

2.   Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto dell’Unione europea ai fini dell’attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza.

Articolo 4

Spettro radio

1.   Le parti convengono di cooperare nelle questioni relative allo spettro radio concernenti i sistemi di navigazione satellitare europei nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenendo conto del «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system», firmato il 5 novembre 2004.

2.   In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni adeguate di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.

3.   Inoltre, le parti riconoscono l’importanza della protezione delle frequenze dello spettro di radionavigazione da disturbi e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell’UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell’UIT.

Articolo 5

Installazioni a terra del GNSS europeo

1.   La Norvegia adotta tutte le misure idonee a facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni a terra del GNSS europeo («installazioni a terra») nei territori sotto la sua giurisdizione.

2.   La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se necessario, l’intervento delle forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio locali e tentativi di intrusioni illecite (hacking) e intercettazioni.

3.   I rapporti contrattuali relativi alle installazioni a terra sono oggetto di un accordo tra la Commissione europea e i titolari dei diritti di proprietà. Le autorità norvegesi rispettano pienamente lo statuto speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l’accordo preventivo della Commissione europea, ogniqualvolta ciò sia possibile, prima di prendere iniziative che riguardano le installazioni a terra.

4.   La Norvegia permette l’accesso continuo e senza ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti autorizzati dall’Unione europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e le attività dei suddetti soggetti.

5.   Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a terra, nonché i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli doganali o di polizia.

6.   In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all’evento in questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La Commissione europea può designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni.

7.   Le parti stabiliscono, in un accordo separato, delle procedure più dettagliate in merito alle questioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l’altro, dei chiarimenti per quanto riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai punti di contatto, i requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze radio locali e i tentativi ostili.

Articolo 6

Sicurezza

1.   Le parti sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili. Le parti adottano, quindi, tutte le misure idonee, se necessario anche attraverso accordi separati, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.

La Commissione europea intende istituire misure finalizzate a proteggere, controllare e gestire le attività, le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi del GNSS europeo nei confronti di questo tipo di minacce e di una proliferazione non desiderata.

2.   In questo contesto la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di sicurezza equivalente a quelle vigenti nell’Unione europea.

Per questo motivo, le parti affrontano le questioni attinenti alla sicurezza del GNSS, tra cui l’accreditamento, nell’ambito dei comitati pertinenti della struttura di governance del GNSS europeo. Le modalità pratiche e le procedure devono essere definite nei regolamenti interni dei relativi comitati tenendo conto anche del quadro dell’accordo SEE.

3.   Qualora si verifichi un evento contro il quale non può essere garantito un livello di sicurezza equivalente le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l’ambito della cooperazione in questo settore.

Articolo 7

Scambi di informazioni classificate

1.   Lo scambio e la protezione di informazioni classificate dell’Unione avvengono in conformità all’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (3), firmato il 22 novembre 2004, nonché alle modalità di attuazione di tale accordo.

2.   La Norvegia può scambiare informazioni classificate con marcatura nazionale di classificazione su Galileo con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.

3.   Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta alle stesse di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

Articolo 8

Controllo delle esportazioni

1.   Allo scopo di garantire l’applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello applicabile nell’Unione e nei suoi Stati membri.

2.   Qualora si verifichi un evento contro il quale non possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza e di non proliferazione equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, può essere modificato di conseguenza l’ambito della cooperazione in questo settore.

Articolo 9

Servizio pubblico regolamentato

La Norvegia ha manifestato interesse per il PRS di Galileo considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. Le parti decidono di affrontare tale questione dopo che saranno state definite le politiche e le modalità operative che disciplinano l’accesso al PRS.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

1.   Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell’ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare. In particolare, le parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono l’applicazione su scala mondiale, privilegiando l’interoperabilità con altri GNSS.

2.   Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell’ambito dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, dell’Organizzazione marittima internazionale e dell’UIT.

Articolo 11

Consultazione e risoluzione delle controversie

Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione che possa scaturire dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo. Eventuali divergenze inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte attraverso consultazioni tra le parti.

Articolo 12

Entrata in vigore e estinzione

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio, depositario del presente accordo.

2.   L’estinzione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonché i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

3.   Il presente accordo può essere modificato dalle parti di comune accordo manifestato per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data di ricevimento delle note diplomatiche che informano l’altra parte dell’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore.

4.   In deroga al paragrafo 1, la Norvegia e l’Unione europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale esse si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

5.   Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra parte, porre fine al presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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За Република България

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grande-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjunga vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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For Kongeriket Norge

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(1)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

(2)  GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

(3)  GU L 362 del 9.12.2004, pag. 29.