23.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2010
recante modifica alla decisione 93/152/CEE che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell’ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle
[notificata con il numero C(2010) 7109]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/633/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’allegato III, punto 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 93/152/CEE della Commissione (2) stabilisce alcune norme riguardo l’utilizzazione dei vaccini nell’ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle. |
(2) |
In particolare, tale decisione fissa i criteri che devono essere soddisfatti per quanto riguarda l’indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) del ceppo di virus della malattia di Newcastle usato nei vaccini vivi attenuati e in quelli inattivati contro tale malattia. |
(3) |
La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (3), stabilisce determinati requisiti per i medicinali veterinari ad azione immunologica, compresi i requisiti relativi alle prove di innocuità. |
(4) |
Alla luce dei progressi tecnici compiuti nella produzione di vaccini, in particolare per quanto riguarda le tecniche di inattivazione e i requisiti della direttiva 2001/82/CE e la Farmacopea europea, è dunque opportuno sopprimere il requisito specifico, stabilito dall’articolo 1, lettera b) della decisione 93/152/CEE, concernente l’indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) del ceppo di virus della malattia di Newcastle usato nei vaccini inattivati. |
(5) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 93/152/CEE. |
(6) |
È opportuno stabilire per la presente decisione una data di applicazione che coincida con la data di applicazione del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4), quale modificato dal regolamento (UE) n. 955/2010 (5) che introduce analoghe modifiche per i criteri relativi ai vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle utilizzati in paesi terzi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1, la lettera b) della decisione 93/152/CEE, è soppressa.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(2) GU L 59 del 12.3.1993, pag. 35.
(3) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
(4) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(5) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.