15.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2010

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema TRACES

[notificata con il numero C(2010) 7009]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/617/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(2)

In seguito alla notifica della Danimarca, nuove categorie di prodotti di origine animale, che possono essere controllati nei posti d’ispezione frontalieri dei porti di Århus ed Esbjerg, vanno aggiunte nelle voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri, figuranti nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

La Spagna ha comunicato che è stato sospeso uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri, che è stata revocata la sospensione per alcune categorie di prodotti di origine animale che possono essere controllati in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri e che è stato aggiunto un nuovo centro d’ispezione in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri. In seguito alla notifica della Spagna, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(4)

L’Italia ha comunicato che per uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri è stata aggiunta la categoria di prodotti non imballati di origine animale e che tre centri d’ispezione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri hanno cambiato nome. Inoltre, è stato sospeso il centro d’ispezione «Docks Cereali» nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Ravenna. In seguito alla notifica dell’Italia, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(5)

In seguito alla notifica della Lettonia, va sospesa l’approvazione di un centro d’ispezione del porto di Riga nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(6)

I Paesi Bassi hanno comunicato che è cambiato il nome di un centro d’ispezione di un determinato posto d’ispezione frontaliero e che sono stati attivati due centri d’ispezione in un determinato posto d’ispezione frontaliero. Inoltre, occorre aggiungere alcune categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati in un centro d’ispezione nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Rotterdam. In seguito a tale notifica dei Paesi Bassi, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(7)

In seguito alla notifica del Regno Unito, occorre sopprimere il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Grove Wharf Wharton dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro.

(8)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces.

(9)

In seguito alle comunicazioni di Germania, Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(10)

La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

1)

L’allegato I è così modificato:

a)

la parte concernente la Danimarca è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Århus è sostituita dalla seguente:

«Århus

DK AAR 1

P

 

HC(1)(2), NHC(2)»

 

ii)

la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg

DK EBJ 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)»

 

b)

la parte concernente la Spagna è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Marín è sostituita dalla seguente:

«Marín

ES MAR 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Protea Productos del Mar

HC-T(FR)(3)»

 

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Tenerife Norte è sostituita dalla seguente:

«Tenerife Norte (*)

ES TFN 4

A

 

HC(2) (*)»

 

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Valencia è sostituita dalla seguente:

«Valencia

ES VLC 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)»

c)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa al porto di Gioia Tauro è sostituita dalla seguente:

«Gioia Tauro

IT GIT 1

P

 

HC, NHC-NT»

 

ii)

la voce relativa al porto di Ravenna è sostituita dalla seguente:

«Ravenna

IT RAN 1

P

Sapir 1

NHC-NT(6)

 

TCR

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT(2)

 

Setramar

NHC-NT(4)

 

Docks Cereali (*)

NHC-NT (*)»

 

iii)

la voce relativa all’aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

Argol SpA

HC, NHC

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O»

d)

nella parte concernente la Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Riga port) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Riga port)

LV RLX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Kravu terminãls (*)

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*

 

e)

la parte concernente i Paesi Bassi è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Amsterdam è sostituita dalla seguente:

«Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)»

ii)

la voce relativa al porto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht

NL MST 4

A

MHS Products

HC(2), NHC(2)

 

 

 

 

MHS Live

 

U, E, O»

iii)

la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo

Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare

Rotterdam B.V.

HC-T(2)

 

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»

 

f)

nella parte concernente il Regno Unito, la voce relativa al posto d’ispezione frontaliero del porto di Grove Wharf Wharton è soppressa.

2)

L’allegato II è così modificato:

a)

la parte concernente la Germania è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità centrale è sostituita dalla seguente:

«DE00000

UNTERABTEILUNG TIERGESUNDHEIT, TIERSCHUTZ»

ii)

la voce relativa all’unità locale «DE03909 BERCHTESGARDENER LAND» è sostituita dalla seguente:

«DE03909

BERCHTESGADENER LAND»

iii)

la voce relativa all’unità locale «DE14103 ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT» è sostituita dalla seguente:

«DE14103

ZWECKVERBAND JADEWESER»

iv)

la voce relativa all’unità locale «DE46103 BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER» è sostituita dalla seguente:

«DE46103

BRAKE, ZWECKVERBAND JADEWESER»

v)

la voce relativa all’unità locale «DE46903 WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESE» è sostituita dalla seguente:

«DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADEWESER»

vi)

è soppressa la seguente voce:

«DE00205

AACHEN STADT»

vii)

la voce relativa all’unità locale «DE00305 AACHEN» è sostituita dalla seguente:

«DE00305

STÄDTEREGION AACHEN»

viii)

è soppressa la seguente voce:

«DE40805

SOLINGEN UND REMSCHEID»

ix)

la voce relativa all’unità locale «DE47905 WUPPERTAL» è sostituita dalla seguente:

«DE47905

BERGISCHES VETERINÄR- UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNGSAMT»

x)

la voce relativa all’unità locale «DE25607 LUDWIGSHAFEN» è sostituita dalla seguente:

«DE25607

RHEIN-PFALZ-KREIS»

xi)

la voce relativa all’unità locale «DE34007 PIRMASENS» è sostituita dalla seguente:

«DE34007

SÜDWESTPFALZ»

xii)

è soppressa la seguente voce:

«DE21116

JENA, STADT»;

b)

nella parte concernente l’Irlanda è soppressa la seguente voce:

«IE00600

DUBLIN»;

c)

nella parte concernente la Francia, le voci relative alle unità locali sono sostituite dalle seguenti:

«FR00001   ALSACE

FR06700

BAS-RHIN

FR06800

HAUT-RHIN

FR00002   AQUITAINE

FR02400

DORDOGNE

FR03300

GIRONDE

FR04000

LANDES

FR04700

LOT-ET-GARONNE

FR06400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)

FR16400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (BAYONNE)

FR00003   AUVERGNE

FR00300

ALLIER

FR01500

CANTAL

FR04300

HAUTE-LOIRE

FR06300

PUY-DE-DÔME

FR00004   BASSE-NORMANDIE

FR01400

CALVADOS

FR05000

MANCHE

FR06100

ORNE

FR00005   BOURGOGNE

FR02100

CÔTE-D’OR

FR05800

NIÈVRE

FR07100

SAÔNE-ET-LOIRE

FR08900

YONNE

FR00006   BRETAGNE

FR02200

CÔTES-D’ARMOR

FR02900

FINISTÈRE

FR03500

ILLE-ET-VILAINE

FR05600

MORBIHAN

FR00007   CENTRE

FR01800

CHER

FR02800

EURE-ET-LOIRE

FR03600

INDRE

FR03700

INDRE-ET-LOIRE

FR04500

LOIRET

FR04100

LOIR-ET-CHER

FR00008   CHAMPAGNE-ARDENNE

FR00800

ARDENNES

FR01000

AUBE

FR05200

HAUTE-MARNE

FR05100

MARNE

FR00009   CORSE

FR02000

CORSE-DU-SUD

FR12000

HAUTE-CORSE

FR00010   FRANCHE-COMTÉ

FR02500

DOUBS

FR07000

HAUTE-SAÔNE

FR03900

JURA

FR09000

TERRITOIRE DE BELFORT

FR00011   HAUTE-NORMANDIE

FR02700

EURE

FR07600

SEINE-MARITIME

FR00012   ÎLE-DE-FRANCE

FR09100

ESSONNE

FR09200

HAUTS-DE-SEINE

FR07500

PARIS

FR07700

SEINE-ET-MARNE

FR09300

SEINE-SAINT-DENIS

FR09500

VAL-D’OISE

FR09400

VAL-DE-MARNE

FR07800

YVELINES

FR00013   LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR01100

AUDE

FR03000

GARD

FR03400

HÉRAULT

FR04800

LOZÈRE

FR06600

PYRÉNÉES-ORIENTALES

FR00014   LIMOUSIN

FR01900

CORRÈZE

FR02300

CREUSE

FR08700

HAUTE-VIENNE

FR00015   LORRAINE

FR05400

MEURTHE-ET-MOSELLE

FR05500

MEUSE

FR05700

MOSELLE

FR08800

VOSGES

FR00016   MIDI-PYRÉNÉES

FR00900

ARIÈGE

FR01200

AVEYRON

FR03100

HAUTE-GARONNE

FR06500

HAUTES-PYRÉNÉES

FR03200

GERS

FR04600

LOT

FR08100

TARN

FR08200

TARN-ET-GARONNE

FR00017   NORD-PAS-DE-CALAIS

FR05900

NORD

FR06200

PAS-DE-CALAIS

FR00018   PAYS-DE-LA-LOIRE

FR04400

LOIRE-ATLANTIQUE

FR04900

MAINE-ET-LOIRE

FR05300

MAYENNE

FR07200

SARTHE

FR08500

VENDÉE

FR00019   PICARDIE

FR00200

AISNE

FR06000

OISE

FR08000

SOMME

FR00020   POITOU-CHARENTES

FR01600

CHARENTE

FR01700

CHARENTE-MARITIME

FR07900

DEUX-SÈVRES

FR08600

VIENNE

FR00021   PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

FR00400

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

FR00600

ALPES-MARITIMES

FR00500

HAUTES-ALPES

FR01300

BOUCHES-DU-RHÔNE

FR08300

VAR

FR08400

VAUCLUSE

FR00022   RHÔNE-ALPES

FR00100

AIN

FR00700

ARDÈCHE

FR07400

HAUTE-SAVOIE

FR02600

DRÔME

FR03800

ISÈRE

FR04200

LOIRE

FR06900

RHÔNE

FR07300

SAVOIE

GUADELOUPE

FR09600

GUADELOUPE

GUYANE

FR09800

GUYANE

MARTINIQUE

FR09700

MARTINIQUE

RÉUNION

FR09900

RÉUNION»

d)

la parte concernente l’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità locale «IT01801 BRA» è sostituita dalla seguente:

«IT01801

CUNEO 2»

ii)

è soppressa la seguente voce:

«IT02101

CASALE MONFERRATO»

iii)

le voci relative alle unità locali «IT00801 CHIERI» e «IT00701 CHIVASSO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00801

TORINO 5

IT00701

TORINO 4»

iv)

è soppressa la seguente voce:

«IT00601

CIRIÉ»

v)

le voci relative alle unità locali «IT00501 COLLEGNO» e «IT01501 CUNEO» sono sostituite dalle seguenti:

«IT00501

TORINO 3

IT01501

CUNEO 1»

vi)

sono soppresse le voci seguenti:

«IT00901

IVREA

IT01601

MONDOVÌ»

vii)

è soppressa la seguente voce:

«IT02201

NOVI LIGURE»

viii)

la voce relativa all’unità locale «IT01401 OMEGNA» è sostituita dalla seguente:

«IT01401

VERBANO CUSIO OSSOLA»

ix)

sono soppresse le voci seguenti:

«IT01001

PINEROLO

IT01701

SAVIGLIANO

IT00101

TORINO 1

IT00201

TORINO 2

IT00301

TORINO 3»

x)

la voce relativa all’unità locale «IT00401 TORINO 4» è sostituita dalla seguente:

«IT00401

TORINO»

e)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all’unità centrale è sostituita dalla seguente:

«NL00000

VWA»

f)

la parte concernente la Polonia è così modificata:

i)

le voci per le unità locali «PL0210 BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI», «PL02080 KŁODZKO Z/S W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ», «PL02040 GÓRA ŚLĄSKA», «PL02100 LUBAŃ ŚLĄSKI», «PL02140 OLEŚNICA ŚLĄSKA», «PL02190 ŚWIDNICA ŚLĄSKA» e «PL02090 LEGNICA» sono sostituite dalle seguenti:

«PL02010

BOLESŁAWIEC

PL02080

BYSTRZYCA KŁODZKA

PL02040

GÓRA

PL02100

LUBAŃ

PL02140

OLEŚNICA

PL02190

ŚWIDNICA

PL02090

ZIEMNICE»

ii)

la voce relativa all’unità locale «PL04140 ŚWIECIE N. WISŁĄ» è sostituita dalla seguente:

«PL04140

ŚWIECIE»

iii)

le voci relative alle unità locali «PL06070 KRAŚNIK LUBELSKI» e «PL06170 ŚWIDNIK K. LUBLINA» sono sostituite dalle seguenti:

«PL06070

KRAŚNIK

PL06170

ŚWIDNIK»

iv)

la voce relativa all’unità locale «PL08050 SŁUBICE Z/S W OŚNIE» è sostituita dalla seguente:

«PL08050

OŚNO LUBUSKIE»

v)

le voci relative alle unità locali «PL14010 BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE», «PL14300 SZYDŁOWIEC K. RADOMIA» e «PL14320 WARSZAWA ZACH. Z/S W OŻAROWIE MAZ.» sono sostituite dalle seguenti:

«PL14010

BIAŁOBRZEGI

PL14300

SZYDŁOWIEC

PL14320

OŻARÓW MAZOWIECKI»

vi)

la voce relativa all’unità locale «PL18190 STRZYŻÓW N. WISŁOKIEM» è sostituita dalla seguente:

«PL18190

STRZYŻÓW»

vii)

la voce relativa all’unità locale «PL22010 BYTÓW Z/S W MIASTKU» è sostituita dalla seguente:

«PL22010

MIASTKO»

viii)

è soppressa la seguente voce:

«PL22610

GDAŃSK»

ix)

le voci relative alle unità locali «PL26010 BUSKO ZDRÓJ» e «PL26060 OPATÓW KIELECKI» sono sostituite dalle seguenti:

«PL26010

BUSKO-ZDRÓJ

PL26060

OPATÓW»

x)

le voci relative alle unità locali «PL30040 GOSTYŃ POZNAŃSKI» e «PL30060 JAROCIN POZNAŃSKI» sono sostituite dalle seguenti:

«PL30040

GOSTYŃ

PL30060

JAROCIN»

g)

la parte concernente il Portogallo è così modificata:

i)

la seguente unità locale è aggiunta alle voci dell’unità regionale «PT10000 NORTE»:

«PT00800

LAMEGO»

ii)

la seguente voce relativa all’unità regionale «PT20000 CENTRO» è soppressa:

«PT00800

LAMEGO»

iii)

sono soppresse le seguenti voci:

«PT04900

ESTREMOZ

PT02200

PONTE DE SOR»

h)

la parte concernente il Regno Unito è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità regionale per la Scozia è sostituita dalla seguente:

«GB00003

SCOTTISH GOVERNMENT»

ii)

la voce relativa all’unità regionale per il Galles è sostituita dalla seguente:

«GB00002

WELSH ASSEMBLY GOVERNMENT»