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15.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2010
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema TRACES
[notificata con il numero C(2010) 7009]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/617/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. |
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(2) |
In seguito alla notifica della Danimarca, nuove categorie di prodotti di origine animale, che possono essere controllati nei posti d’ispezione frontalieri dei porti di Århus ed Esbjerg, vanno aggiunte nelle voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri, figuranti nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
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(3) |
La Spagna ha comunicato che è stato sospeso uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri, che è stata revocata la sospensione per alcune categorie di prodotti di origine animale che possono essere controllati in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri e che è stato aggiunto un nuovo centro d’ispezione in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri. In seguito alla notifica della Spagna, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
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(4) |
L’Italia ha comunicato che per uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri è stata aggiunta la categoria di prodotti non imballati di origine animale e che tre centri d’ispezione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri hanno cambiato nome. Inoltre, è stato sospeso il centro d’ispezione «Docks Cereali» nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Ravenna. In seguito alla notifica dell’Italia, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
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(5) |
In seguito alla notifica della Lettonia, va sospesa l’approvazione di un centro d’ispezione del porto di Riga nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
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(6) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che è cambiato il nome di un centro d’ispezione di un determinato posto d’ispezione frontaliero e che sono stati attivati due centri d’ispezione in un determinato posto d’ispezione frontaliero. Inoltre, occorre aggiungere alcune categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati in un centro d’ispezione nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Rotterdam. In seguito a tale notifica dei Paesi Bassi, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
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(7) |
In seguito alla notifica del Regno Unito, occorre sopprimere il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Grove Wharf Wharton dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
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(8) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces. |
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(9) |
In seguito alle comunicazioni di Germania, Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
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(10) |
La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:
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1) |
L’allegato I è così modificato:
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2) |
L’allegato II è così modificato:
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