9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 ottobre 2010

che modifica la decisione 2006/241/CE per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar

[notificata con il numero C(2010) 6798]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/611/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione riguardanti alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (2), vieta l’importazione nell’Unione di prodotti di origine animale originari del Madagascar, esclusi prodotti della pesca e lumache.

(2)

Il Madagascar ha dichiarato il proprio interessamento ad esportare guano nell’Unione europea.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3), autorizza l’importazione e il transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati esclusivamente nel quadro di tale regolamento.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 1774/2002, lo stallatico rientra nella categoria 2. La definizione di stallatico, quale indicata nell’allegato I del regolamento, copre il guano non trattato ovvero trattato a norma di quanto disposto al capo III dell’allegato VIII del regolamento. La parte III di detto capo dispone che la commercializzazione del guano non sia soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce inoltre che le disposizioni applicabili all’importazione dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII non debbano essere né più, né meno favorevoli di quelle applicabili alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti nell’Unione europea.

(6)

Non è pertanto più opportuno vietare le importazioni di guano dal Madagascar.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2006/241/CE.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 2006/241/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale originari del Madagascar, ad esclusione di prodotti della pesca, lumache e guano.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.