8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2010

relativa alla riassegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2010) 6735]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2010/604/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (1), in particolare il punto 7.5 dell’allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 specifica al punto 5.1 il numero massimo di giorni in cui le navi dell’UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti aventi maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011.

(2)

L’allegato IIB, punto 7.5, dà facoltà alla Commissione di rivedere il numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente dell’attività di pesca e da essa precedentemente attribuito.

(3)

La revisione del numero aggiuntivo di giorni attribuiti dalla Commissione va effettuata in base al metodo di calcolo di cui all’allegato IIB, punto 7.1, secondo capoverso, e alle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare.

(4)

In data 8 febbraio, 23 febbraio, 25 marzo e 22 aprile 2010 il Portogallo ha presentato i dati e ha chiesto alla Commissione di rivedere il numero di giorni da essa precedentemente attribuiti.

(5)

Vista la decisione 2007/474/CE della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice (2) e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, quattordici giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo gli attrezzi specificati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010.

(6)

Vista la decisione 2010/415/UE della Commissione, del 26 luglio 2010, relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice (3), e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, diciannove giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo gli attrezzi specificati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera del Portogallo, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 5.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 191 giorni all’anno.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(2)   GU L 179 del 7.7.2007, pag. 53.

(3)   GU L 195 del 27.7.2010, pag. 76.