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8.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2010
relativa alla riassegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice
[notificata con il numero C(2010) 6735]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(2010/604/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (1), in particolare il punto 7.5 dell’allegato IIB,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 specifica al punto 5.1 il numero massimo di giorni in cui le navi dell’UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti aventi maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011. |
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(2) |
L’allegato IIB, punto 7.5, dà facoltà alla Commissione di rivedere il numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente dell’attività di pesca e da essa precedentemente attribuito. |
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(3) |
La revisione del numero aggiuntivo di giorni attribuiti dalla Commissione va effettuata in base al metodo di calcolo di cui all’allegato IIB, punto 7.1, secondo capoverso, e alle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. |
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(4) |
In data 8 febbraio, 23 febbraio, 25 marzo e 22 aprile 2010 il Portogallo ha presentato i dati e ha chiesto alla Commissione di rivedere il numero di giorni da essa precedentemente attribuiti. |
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(5) |
Vista la decisione 2007/474/CE della Commissione, del 4 luglio 2007, relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice (2) e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, quattordici giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo gli attrezzi specificati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010. |
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(6) |
Vista la decisione 2010/415/UE della Commissione, del 26 luglio 2010, relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice (3), e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di raggruppamenti di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, diciannove giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo gli attrezzi specificati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera del Portogallo, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati nell’allegato IIB, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 53/2010 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 5.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 191 giorni all’anno.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.