8.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/15 |
DECISIONE 2010/603/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2010
relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1) per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell'ICTY. Detta posizione comune è stata prorogata dalla posizione comune 2009/717/PESC (2) fino al 10 ottobre 2010. |
(2) |
Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per un ulteriore anno fino al 10 ottobre 2011. |
(3) |
Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'elenco dell'allegato, che sono state incriminate dall'ICTY.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all'allegato.
3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese. |
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 2
1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato, come d'uopo.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.
Articolo 3
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.
Articolo 4
La posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio è abrogata. I riferimenti alla stessa vanno letti come riferimenti alla presente decisione.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 10 ottobre 2011. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.
(2) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 17.
(3) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1
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Persona |
Ragione |
1. |
Nome: HADZIC Goran (uomo) Data di nascita: 7.9.1958 Luogo di nascita: Vinkovci, Croatia Cittadinanza: serba |
Accusato dall'ICTY e tuttora latitante Imputazione: 4 giugno 2004 Procedimento n.: IT 04 75 |
2. |
Nome: MLADIC Ratko (uomo) Data di nascita: 12.3.1948 Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
Accusato dall'ICTY e tuttora latitante Imputazione iniziale: 25 luglio 1995; seconda imputazione: 16 novembre 1995; imputazione modificata: 8 novembre 2002 Procedimento n.: IT-95-5/18 |