8.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/15


DECISIONE 2010/603/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2010

relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (1) per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a tutte le persone che sono state incriminate dall'ICTY per crimini di guerra, ma che non si trovano sotto la custodia dell'ICTY. Detta posizione comune è stata prorogata dalla posizione comune 2009/717/PESC (2) fino al 10 ottobre 2010.

(2)

Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per un ulteriore anno fino al 10 ottobre 2011.

(3)

Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'elenco dell'allegato, che sono state incriminate dall'ICTY.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all'allegato.

3.   Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato, come d'uopo.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 3

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 4

La posizione comune 2004/694/PESC del Consiglio è abrogata. I riferimenti alla stessa vanno letti come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 10 ottobre 2011. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(2)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 17.

(3)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1

 

Persona

Ragione

1.

Nome: HADZIC Goran (uomo)

Data di nascita: 7.9.1958

Luogo di nascita: Vinkovci, Croatia

Cittadinanza: serba

Accusato dall'ICTY e tuttora latitante

Imputazione: 4 giugno 2004

Procedimento n.: IT 04 75

2.

Nome: MLADIC Ratko (uomo)

Data di nascita: 12.3.1948

Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina

Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina

Accusato dall'ICTY e tuttora latitante

Imputazione iniziale: 25 luglio 1995; seconda imputazione: 16 novembre 1995; imputazione modificata: 8 novembre 2002

Procedimento n.: IT-95-5/18