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30.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2010
che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura in deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2010/584/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (la «direttiva IVA»), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 17 febbraio 2010, la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura in deroga all’articolo 287, punto 10, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 50 000 EUR (la «misura»). La misura esenterebbe detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, con lettera del 4 maggio 2010, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 7 maggio 2010 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
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(3) |
Gli Stati membri possono già optare per l’applicazione di un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume annuale per il regime speciale supera quella attualmente consentita alla Lettonia ai sensi dell’articolo 287, punto 10, della direttiva IVA, che ammonta a 17 200 EUR. |
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(4) |
La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole e, in ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi e lascia libere le imprese di optare per il regime IVA normale. |
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(5) |
Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 (2), al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA la Commissione ha incluso disposizioni miranti a permettere agli Stati membri di fissare il massimale di volume d’affari annuo per la franchigia d’imposta fino ad un importo di 100 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di attualizzare annualmente l’importo. La domanda presentata dalla Lettonia è conforme alla predetta proposta. |
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(6) |
La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata ad applicare una franchigia d’imposta ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 50 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della notifica.
Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o, se anteriore, il 31 dicembre 2013.
Articolo 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS