28.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/54


DECISIONE 2010/573/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/160/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (1). Mediante la decisione 2010/105/PESC del Consiglio (2), tali misure restrittive sono state prorogate fino al 27 febbraio 2011, ma la loro applicazione è stata sospesa sino al 30 settembre 2010.

(2)

In base ad un riesame della posizione comune 2008/160/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 settembre 2011.

(3)

Tuttavia, per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transnistriano, risolvendo gli ultimi problemi delle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, le misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi intervenuti, soprattutto nei settori di cui sopra. Il Consiglio può decidere di ripristinare o sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili:

i)

di ostacolare i progressi per giungere ad una soluzione pacifica del conflitto transdnestriano nella Repubblica moldova, elencate nell'allegato I;

ii)

di aver ideato e attuato la campagna di intimidazione con la chiusura di scuole moldove che insegnano in caratteri latini nella regione transdnestriana della Repubblica moldova, elencate nell'allegato II.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

i)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

iii)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità,

o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga a norma dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica moldova.

7.   Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate negli allegati I e II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica moldova, il Consiglio, su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche degli elenchi riportati negli allegati I e II.

Articolo 3

È abrogata la decisione 2010/105/PESC del Consiglio.

Articolo 4

1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2011. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

3.   Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 31 marzo 2011. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS


(1)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 23.

(2)  GU L 46 del 23.2.2010, pag. 3.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolayevich, «Presidente», nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e «Presidente del Comitato doganale statale», nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast o a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e «Consulente del Comitato doganale statale», «Membro del Soviet supremo», nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 No1907537.

4.

LITSKAI, Valery Anatolyevich, ex «Ministro degli affari esteri », nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 No0076099, rilasciato il 9 agosto 2000.

5.

KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, «Ministro della difesa», nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa.

6.

ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, «Ministro della sicurezza dello Stato», nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo.

7.

KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, «Vicepresidente», nato il 24 ottobre 1958 a Wroclaw, Polonia. Passaporto russo.

8.

BALALA, Viktor Alekseyevich, ex «Ministro della giustizia», nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina.

9.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, «Membro del Soviet supremo», «Presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo», ex «Viceministro della sicurezza» , nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakhstan. Passaporto russo n. 51 No0592094.

10.

KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, «Ministro dell'interno», nato il 14 aprile 1970 a Dauriya, Zabaykalskyi rayon, Chitinskaya oblast, Federazione russa.

11.

ATAMANIUK, Vladimir, «Viceministro della difesa»Requisiti di base delle opere da costruzione.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, punto ii)

1.

MAZUR, Igor Leonidovich, «Capo dell'amministrazione di Dubossary Rayon», nato il 29 gennaio 1967 a Dubossary, Repubblica moldova.

2.

PLATONOV, Yuri Mikhailovich, conosciuto come Yury PLATONOV, «Capo dell'amministrazione di Rybnitsa Rayon e della città di Rybnitsa», nato il 16 gennaio 1948 a Klimkovo, Poddorsky Rayon, Novgorodskaya Oblast. Passaporto russo n. 51 No0527002, rilasciato dall'Ambasciata russa a Chisinau il 4 maggio 2001.

3.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna, «Capo aggiunto dell'amministrazione di Rybnitsa», responsabile per le questioni relative all'educazione.

4.

KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, «Capo dell'amministrazione di Bender», nato il 16 febbraio 1950 a Taraclia, Chadir-Lunga Rayon, Repubblica moldova.

5.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, «Capo dell'amministrazione di Tiraspol», nato il 24 maggio 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovsky kray, Federazione russa.