16.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

(2010/490/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 74 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (1), i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen prendono parte all’Agenzia. Le modalità di questa partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra l’Unione e tali paesi.

(2)

In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione l’11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

È opportuno concludere la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell’Unione la convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (4) («la convenzione»).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, allo scopo di impegnare l’Unione e a effettuare la notificazione seguente:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo della convenzione si intendono fatti all’Unione europea.».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag 20.

(4)  Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.



16.9.2010   

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L 243/4


CONVENZIONE

fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

(di seguito denominata «Svizzera»), e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

(di seguito denominato «Liechtenstein»),

dall’altra,

VISTO l’accordo firmato il 26 ottobre 2004 fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato l’«accordo»),

VISTO il protocollo firmato il 28 febbraio 2008 fra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo fra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato il «protocollo»),

VISTA la dichiarazione comune dell’Unione europea, della Comunità europea, della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein su un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, allegata al protocollo,

VISTA la convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (1),

Considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea, con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (2), (di seguito denominato il «regolamento»), ha istituito l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (di seguito denominata l’«Agenzia»).

(2)

Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo e del protocollo.

(3)

Il regolamento conferma che i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen dovrebbero partecipare a pieno titolo alle attività dell’Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.

(4)

Il Liechtenstein non ha frontiere esterne cui si applichi il Codice frontiere Schengen.

(5)

L’accordo e il protocollo non trattano le modalità dell’associazione della Svizzera e del Liechtenstein alle attività dei nuovi organismi istituiti dall’Unione europea nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’acquis di Schengen e taluni aspetti dell’associazione con l’Agenzia dovrebbero essere disciplinati in una convenzione supplementare fra le parti dell’accordo e del protocollo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Consiglio d’amministrazione

1.   La Svizzera e il Liechtenstein sono rappresentati presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia come previsto all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

2.   La Svizzera ha diritto di voto:

a)

sulle decisioni relative ad attività specifiche da eseguire alle sue frontiere esterne. Le proposte per tali decisioni richiedono un voto favorevole all’adozione da parte del suo rappresentante presso il consiglio di amministrazione;

b)

sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all’articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all’articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all’articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all’articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da essa messe a disposizione;

c)

sulle decisioni relative all’analisi dei rischi (sviluppo dell’analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che la riguardino direttamente, ai sensi dell’articolo 4;

d)

sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all’articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune.

3.   Il Liechtenstein ha diritto di voto:

a)

sulle decisioni relative ad attività specifiche di cui all’articolo 3 (operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne), all’articolo 7 (gestione delle attrezzature tecniche), all’articolo 8 (sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne) e all’articolo 9, paragrafo 1, prima frase (operazioni di rimpatrio congiunte), da eseguire con risorse umane e/o con attrezzature da esso messe a disposizione;

b)

sulle decisioni relative all’analisi dei rischi (sviluppo dell’analisi comune integrata dei rischi, analisi dei rischi generale e specifica) che lo riguardino direttamente, ai sensi dell’articolo 4;

c)

sulle decisioni relative ad attività di formazione di cui all’articolo 5, ad eccezione della definizione della formazione di base comune.

Articolo 2

Contributo finanziario

La Svizzera contribuisce al bilancio dell’Agenzia negli importi percentuali di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo.

Il Liechtenstein contribuisce al bilancio dell’Agenzia conformemente all’articolo 3 del protocollo, che rinvia alle modalità di contributo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo.

Articolo 3

Protezione e riservatezza dei dati

1.   Ai dati personali trasmessi dall’Agenzia alle autorità della Svizzera e del Liechtenstein si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

2.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4), si applica ai dati personali trasmessi dalle autorità della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia.

3.   La Svizzera e il Liechtenstein, nei confronti dei documenti detenuti dall’Agenzia, rispettano le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 4

Status giuridico

L’Agenzia è dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto della Svizzera e del diritto del Liechtenstein e gode in Svizzera e nel Liechtenstein della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto della Svizzera e dal diritto del Liechtenstein. In particolare, l’Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 5

Responsabilità

La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata a norma dell’articolo 19, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

Articolo 6

Corte di giustizia

1.   La Svizzera e il Liechtenstein riconoscono la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti dell’Agenzia, a norma dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

2.   Le controversie relative alla responsabilità civile sono risolte a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, del regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (5).

Articolo 7

Privilegi e immunità

1.   La Svizzera e il Liechtenstein applicano all’Agenzia e al personale della stessa il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, che figura in allegato alla presente convenzione.

2.   L’allegato alla presente convenzione, compresa, per quanto riguarda la Svizzera, l’appendice relativa alle modalità d’applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità, costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 8

Personale

1.   La Svizzera e il Liechtenstein applicano le norme relative al personale dell’Agenzia adottate conformemente al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini della Svizzera e del Liechtenstein che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

3.   I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein, tuttavia, non possono essere nominati alle funzioni di direttore esecutivo o di vicedirettore esecutivo dell’Agenzia.

4.   I cittadini della Svizzera e del Liechtenstein non possono essere eletti presidente o vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario della presente convenzione.

2.   La Comunità europea, la Svizzera e il Liechtenstein approvano la presente convenzione conformemente alle loro rispettive procedure.

3.   L’entrata in vigore della presente convenzione è subordinata all’approvazione della Comunità europea e di almeno un’altra delle parti.

4.   La presente convenzione entra in vigore, per ciascuna delle parti, il primo giorno del primo mese successivo al deposito dello strumento d’approvazione presso il depositario.

5.   Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione si applica dalla data da cui decorrono gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 2 del protocollo a norma dell’articolo 10 dello stesso.

Articolo 10

Validità ed estinzione

1.   La presente convenzione è conclusa a durata indeterminata.

2.   La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia da parte della Svizzera oppure per decisione del Consiglio dell’Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 10 o all’articolo 17 dell’accordo.

3.   La presente convenzione cessa di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia del protocollo da parte del Liechtenstein oppure per decisione del Consiglio dell’Unione europea, ovvero qualora vi si ponga termine in altro modo secondo le procedure di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 1, o all’articolo 11, paragrafo 3, del protocollo.

La presente convenzione, nonché le dichiarazioni congiunte allegate, sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и девета година.

Hecho en Bruselas el treinta de septiembre de dos mil nueve.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausendneun.

Kahe tuhande üheksanda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

’Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilanove.

Briselē, divi tūkstoši devītā gada trīsdesmitajā septembrī

Priimta du tūkstančiai devintų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év szeptember harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Bruxelas, em trinta de Setembro de dois mil e nove.

Încheiat la Bruxelles, la treizeci septembrie două mii nouă.

V Bruseli dňa tridsiateho septembra dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundranio.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  GU L 188 del 20.7.2007, pag. 19.

(2)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(5)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.


ALLEGATO

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1.   I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2.   Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagranza di delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità e i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dell’articolo 12, dell’articolo 13, secondo comma, e dell’articolo 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiscono d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 si applicano ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 si applicano ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, nonché ai membri e al cancelliere del Tribunale di primo grado, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti è, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della banca e dei suoi organi, che si svolge secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea è, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della banca e dei suoi organi, che si svolge secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA, DA PARTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, DEL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DEL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, RELATIVA ALLA CONVENZIONE RECANTE LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN ALL’AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

La Comunità europea,

il governo della Confederazione svizzera

e

il governo del Principato del Liechtenstein,

avendo concluso la convenzione recante le modalità di partecipazione della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio,

formulano le seguenti dichiarazioni congiunte:

I diritti di voto previsti nella convenzione sono giustificati dalle speciali relazioni con la Svizzera e il Liechtenstein, dovute all’associazione di tali Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Tali diritti di voto hanno carattere eccezionale e derivano dalla natura specifica della cooperazione Schengen e dalla posizione particolare della Svizzera e del Liechtenstein.

Non può pertanto essere considerato un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra le parti della convenzione o per la partecipazione di altri paesi terzi ad altre agenzie dell’Unione.

Tali diritti di voto non possono essere esercitati in nessun caso per decisioni di natura legislativa o regolamentare.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di invio di una squadra di intervento rapido alle frontiere nel quadro della gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, si applica, per quanto riguarda la responsabilità civile, l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.