19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

recante deroga al regolamento (CE) n. 687/2008 per quanto riguarda i termini di consegna e di presa in consegna dei cereali all’intervento in Finlandia per la campagna 2009/2010

[notificata con il numero C(2010) 5659]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2010/456/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi pagatori o degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (2) prevede che, se l’offerta è ammissibile, gli operatori siano informati al più presto del piano di consegna. A questo scopo l’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del citato regolamento prevede che, per i cereali diversi dal granturco, l’ultima consegna al centro di intervento per il quale è effettuata l’offerta debba avvenire entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricevimento dell’offerta, senza tuttavia superare il termine del 31 luglio per la Finlandia.

(2)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 687/2008, l’ultima presa in consegna deve avvenire, per i cereali diversi dal granturco, entro la fine del secondo mese successivo all’ultima consegna di cui all’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, senza tuttavia superare il termine del 31 agosto per la Finlandia.

(3)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 687/2008 prevede un termine di venti giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo per procedere all’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni.

(4)

Il raccolto di cereali in Finlandia ha raggiunto, nella campagna 2009/2010, un picco di 4,3 milioni di tonnellate, di cui 2,2 milioni di tonnellate di orzo. Data la situazione del mercato cerealicolo finlandese, caratterizzata da prezzi alla produzione relativamente bassi e comunque inferiori ai prezzi di intervento, durante la campagna 2009/2010 in Finlandia sono stati offerti all’intervento ingenti quantitativi di cereali, pari a un totale di 823 000 t, di cui 796 000 t di orzo e 27 000 t di frumento tenero. Secondo i più recenti dati disponibili (del 1o luglio 2010), la quantità di cereali complessivamente presa in consegna dall’inizio del periodo di intervento ammonta a circa 573 000 t, di cui 566 000 t di orzo e 7 000 t di frumento tenero. Resta dunque una quantità non trascurabile di cereali offerti all’intervento che deve essere ancora consegnata e analizzata prima di poter essere presa in consegna all’intervento.

(5)

Il 24 giugno 2010 la Finlandia ha informato i servizi della Commissione che la ricerca di capacità di ammasso aggiuntive per far fronte alle abbondanti offerte di cereali all’intervento ha occasionato un certo ritardo. Le autorità finlandesi chiedono pertanto, per la campagna 2009/2010, la proroga del termine di consegna dei cereali al 30 settembre 2010 e del termine di presa in consegna al 31 ottobre 2010, nonché una proroga del termine per l’esecuzione delle analisi di qualità.

(6)

Vista la motivazione addotta, ai fini di un’adeguata presa in consegna dei cereali offerti all’intervento nell’ambito della campagna 2009/2010 sembra giustificato accogliere la richiesta finlandese e accordare, in deroga al regolamento (CE) n. 687/2008, una proroga dei termini di consegna, di esecuzione delle analisi qualitative e di presa in consegna dei prodotti offerti all’intervento nel corso di detta campagna.

(7)

È necessario che le disposizioni della presente decisione si applichino alle offerte presentate in Finlandia nel corso della campagna 2009/2010.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 687/2008, per la campagna di commercializzazione 2009/2010 l’ultima consegna dei cereali offerti all’intervento in Finlandia deve avvenire entro il 30 settembre 2010.

Articolo 2

In deroga all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 687/2008, per la campagna di commercializzazione 2009/2010 l’ultima presa in consegna dei cereali offerti all’intervento in Finlandia deve avvenire entro il 31 ottobre 2010.

Articolo 3

In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 687/2008, per la campagna di commercializzazione 2009/2010 il termine per l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni in Finlandia è di trenta giorni lavorativi.

Articolo 4

La presente decisione si applica alle offerte all’intervento presentate nel corso della campagna 2009/2010.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20.