12.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/26


DECISIONE 2010/442/PESC DEL CONSIGLIO

dell’11 agosto 2010

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 marzo 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/181/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Valentin INZKO quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per la Bosnia-Erzegovina fino al 28 febbraio 2010.

(2)

Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/111/PESC (2), che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010.

(3)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 agosto 2011. Tuttavia, il mandato dell’RSUE potrebbe terminare anticipatamente, se il Consiglio lo decidesse, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

(4)

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere attuato in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza dell’Unione.

(5)

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato del sig. Valentin INZKO quale RSUE per la Bosnia-Erzegovina (BiH) è prorogato fino al 31 agosto 2011. Il mandato dell’RSUE può terminare prima se il Consiglio lo decide, su proposta dell’AR, a seguito dell’entrata in vigore della decisione che istituisce il servizio europeo per l’azione esterna.

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (in prosieguo «UE» o «Unione») nella BiH. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell’attuazione dell’accordo quadro generale per la pace nella BiH, conformemente al progetto di attuazione della missione dell’Ufficio dell’alto rappresentante, nonché costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica e multietnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino verso l’adesione all’UE.

Articolo 3

Mandato

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a)

offrire la consulenza dell’Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico;

b)

promuovere il coordinamento politico globale dell’Unione e contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell’Unione nella BiH, anche mediante briefing ai capimissione dell’Unione e la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori Unione presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all’attuazione dell’azione dell’Unione, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della BiH;

c)

promuovere il coordinamento globale dell’Unione e dare una direzione politica locale agli sforzi dell’Unione nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) nel coordinare gli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e la catena di comando militare dell’ALTHEA (EUFOR);

d)

fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE gli orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali;

e)

consultare il comandante della forza UE prima di prendere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;

f)

assicurare la coerenza dell’azione dell’Unione nei rapporti con il pubblico; il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e di sicurezza comune e di politica di sicurezza e di difesa comune (PESC/PSDC);

g)

avere una visione d’insieme dell’intera gamma di attività in materia di stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza AR e alla Commissione;

h)

fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM; l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consultano a vicenda se necessario;

i)

nel contesto del più ampio approccio in materia di stato di diritto assunto dalla comunità internazionale e dalle autorità della Bosnia-Erzegovina in materia di stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all’assistenza al riguardo fornite dall’EUPM, sostenere la preparazione e l’attuazione della ristrutturazione della polizia;

j)

fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l’interfaccia giustizia penale/polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l’EUPM;

k)

consultare il capo dell’EUPM prima di prendere iniziative politiche che possano avere conseguenze sulla situazione della polizia e della sicurezza;

l)

per quanto concerne le attività relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, compresa Europol, e le attività dell’Unione connesse, fornire, se del caso, consulenza all’AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;

m)

al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per lo strumento di assistenza preadesione;

n)

sostenere la programmazione di una presenza rafforzata dell’Unione nel contesto della chiusura dell’ufficio dell’alto rappresentante (OHR), compresa la consulenza sugli aspetti della transizione relativi all’informazione pubblica, in stretto coordinamento con la Commissione;

o)

contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Bosnia-Erzegovina, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani;

p)

avviare un dialogo con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY);

q)

offrire consulenza politica ed i buoni uffici nel quadro del processo di riforma costituzionale;

r)

fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell’Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell’Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (in prosieguo «CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

Articolo 5

Alto rappresentante

Il ruolo dell’RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell’alto rappresentante nella BiH, né il suo ruolo di coordinamento dell’insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall’accordo quadro generale per la pace e successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l’attuazione della pace (PIC).

Articolo 6

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011 è pari a 3 700 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 7

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

Articolo 8

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 9

Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

Articolo 10

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2.   La delegazione dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 11

Sicurezza

Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 12

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio Affari esteri.

Articolo 13

Coordinamento

1.   Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.

Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

2.   A sostegno delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori dell’Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell’Unione nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

Articolo 14

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro febbraio 2011 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 88.

(2)  GU L 46 del 23.2.2010, pag. 23.

(3)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.