10.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2010

che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica

[notificata con il numero C(2010) 5420]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/435/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE (1), in particolare l’articolo 67,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e alcune misure preventive per una maggiore sensibilizzazione e preparazione delle autorità competenti e degli allevatori per quanto concerne questa malattia.

(2)

Tali misure preventive comprendono l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione di virus vivi dell’afta epizootica a fini di ricerca e diagnosi sia effettuata solo nei laboratori autorizzati elencati nella parte A e la manipolazione di vaccini o di antigeni inattivati per la produzione di vaccini e la ricerca attinente siano effettuate solo negli stabilimenti e nei laboratori autorizzati elencati nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(3)

La Bulgaria ha ufficialmente informato la Commissione che in seguito ai controlli eseguiti in conformità all’articolo 66 della direttiva 2003/85/CE, il suo laboratorio nazionale di riferimento non risulta più conforme alle norme di biosicurezza stabilite dall’articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE.

(4)

I Paesi Bassi hanno informato ufficialmente la Commissione di alcuni cambiamenti relativi al nome di un laboratorio situato nei Paesi Bassi, menzionato nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(5)

Per motivi di sicurezza è importante mantenere aggiornato l’elenco dei laboratori contenuto nell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(6)

È quindi necessario sopprimere la voce relativa alla Bulgaria nell’elenco dei laboratori figurante alla parte A e sostituire la voce relativa ai Paesi Bassi nell’elenco dei laboratori figurante nella parte B dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XI della direttiva 2003/85/CE è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa alla Bulgaria è soppressa;

2)

nella parte B, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«NL

Paesi Bassi

Merial S.A.S., Lelystad Laboratory, Lelystad»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.