2.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/29 |
Rettifica della decisione 2010/428/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 201 del 3 agosto 2010 )
A pagina 41, titolo:
anziché:
«Decisione 2010/428/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio»,
leggi:
«Decisione 2010/428/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio».
A pagina 42, articolo 1:
anziché:
«Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.»,
leggi:
«Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.»
A pagina 42, articolo 2, lettera a):
anziché:
«alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;»,
leggi:
«alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;».
A pagina 42, articolo 2, lettera b):
anziché:
«mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;»,
leggi:
«mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;».
A pagina 42, articolo 2, lettera c):
anziché:
«prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.»,
leggi:
«prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.»
A pagina 42, articolo 3, paragrafo 2:
anziché:
«Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura “non destinato alla coltivazione”.»,
leggi:
«Sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura “non destinato alla coltivazione”.»
A pagina 44, ALLEGATO, lettera b), punto 1:
anziché:
«alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;»,
leggi:
«alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;».
A pagina 44, ALLEGATO, lettera b), punto 2:
anziché:
«mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;»,
leggi:
«mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;».
A pagina 44, ALLEGATO, lettera b), punto 3:
anziché:
«prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.»,
leggi:
«prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.»
A pagina 44, ALLEGATO, lettera b):
anziché:
«Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 e MON-ØØ6Ø3-6 ed esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1 che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry1F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.»,
leggi:
«Come descritto nella domanda, il granturco geneticamente modificato DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 è prodotto con incroci tra granturco contenente gli eventi DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7-1 e MON-ØØ6Ø3-6 ed esprime le proteine Cry34Ab1 e Cry35Ab1 che conferiscono protezione da alcune specie di coleotteri, la proteina Cry1F che conferisce protezione da alcune specie di lepidotteri, la proteina PAT, usata come marcatore di selezione, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato ammonio e la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.»
A pagina 44, ALLEGATO, lettera c), punto 2:
anziché:
«sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura “non destinato alla coltivazione”.»,
leggi:
«sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione deve comparire la dicitura “non destinato alla coltivazione”.»
A pagina 44, ALLEGATO, lettera d), primo trattino:
anziché:
«metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, per granturco geneticamente modificato DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 e granturco MON-ØØ6Ø3-6, convalidati sul granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6,»
leggi:
«metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, per granturco geneticamente modificato DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7-1 e granturco MON-ØØ6Ø3-6, convalidati sul granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6,».
A pagina 44, ALLEGATO, lettera d), terzo trattino:
anziché:
«materiale di riferimento: ERM®-BF424 (per DAS-59122-7), ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue»,
leggi:
«materiale di riferimento: ERM®-BF424 (per DAS-59122-7), ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7-1) e ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IRMM) sul sito https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue».
A pagina 44, ALLEGATO, lettera e):
anziché:
«DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6.»,
leggi:
«DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6.»