|
31.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2010
che modifica la decisione 2009/767/CE riguardo all’elaborazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di fiducia dei prestatori di servizi di certificazione soggetti a supervisione/accreditamento da parte degli Stati membri
[notificata con il numero C(2010) 5063]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/425/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (2), che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione le informazioni necessarie per la convalida delle firme elettroniche, ha facilitato l’uso transfrontaliero di firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura. In particolare, nei cosiddetti «elenchi di fiducia» gli Stati membri devono mettere a disposizione informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (3), soggetti a supervisione/accreditamento da parte loro, nonché sui servizi da questi offerti. |
|
(2) |
I test pratici organizzati con l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) per consentire agli Stati membri di verificare la conformità dei loro elenchi di fiducia alle specifiche riportate nell’allegato alla decisione 2009/767/CE hanno messo in evidenza la necessità di apportare modifiche tecniche alle suddette specifiche tecniche al fine di garantire il funzionamento e l’interoperabilità degli elenchi di fiducia. |
|
(3) |
I test hanno inoltre confermato il bisogno che gli Stati membri mettano a disposizione del pubblico non solo le versioni degli elenchi di fiducia leggibili all’uomo, come disposto dalla decisione 2009/767/CE, ma anche i formati leggibili a macchina. Laddove negli Stati membri esista un gran numero di prestatori di servizi di certificazione, la manipolazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile all’uomo può risultare lunga e relativamente complessa. Consentendone il trattamento elettronico, la pubblicazione degli elenchi di fiducia in formato leggibile a macchina ne semplificherà l’uso, migliorandone pertanto l’utilizzo nei servizi pubblici informatizzati. |
|
(4) |
Per facilitare l’accesso agli elenchi nazionali di fiducia, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione le informazioni relative alla loro localizzazione e protezione. Occorre che la Commissione metta dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri in maniera sicura. |
|
(5) |
È opportuno tenere conto dei risultati dei test pratici condotti sugli elenchi di fiducia degli Stati membri allo scopo di consentire il trattamento elettronico degli elenchi e di facilitarne l’accesso. |
|
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/767/CE. |
|
(7) |
Affinché gli Stati membri possano apportare ai loro attuali elenchi di fiducia le modifiche tecniche necessarie, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2010. |
|
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato della direttiva servizi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche alla decisione 2009/767/CE
La decisione 2009/767/CE è così modificata:
|
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
|
2) |
l’allegato è modificato in conformità all’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2010.
Per la Commissione
Michel BARNIER
Membro della Commissione
(1) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2009/767/CE è modificato come segue:
|
1) |
il capitolo I è così modificato:
|
|
2) |
il testo del capitolo II è sostituito dal seguente: «CAPITOLO II Nell’elaborare i loro elenchi di fiducia, gli Stati membri useranno:
Qualora sia presente una grafia in caratteri latini (e il suo relativo codice per la lingua) sarà aggiunta una traslitterazione in caratteri latini accompagnata dal relativo codice per la lingua, come specificato nella tabella sottostante.
|
|
3) |
il capitolo III è soppresso; |
|
4) |
al capitolo IV, dopo la frase introduttiva «Il contenuto della forma HR basata sul PDF/A dell’applicazione TSL dell’elenco di fiducia DOVREBBE soddisfare i seguenti requisiti:» è inserito il seguente trattino:
|
(*1) In caso l’attuazione TSL leggibile all’uomo dell’elenco di fiducia non fosse firmata, la sua autenticità ed integrità DEVONO essere garantite da un canale di comunicazione adeguato dotato di un livello di sicurezza equivalente. Si raccomanda a tal fine l’uso del TLS (IETF RFC 5246: “The Transport Layer Security (TLS) Protocol, versione 1.2”). Lo Stato membro deve dare agli utenti TLS un accesso fuori banda all’impronta del certificato del canale TLS.
(*2) ETSI TS 102 778-3 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced — PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles.
(*3) ETSI TS 102 778-2 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES Basic — Profile based on ISO 32000-1.
(*4) È obbligatorio proteggere il gestore del sistema che firma il certificato utilizzando uno dei modi specificati in ETSI TS 101 903 e, se pertinente, il ds:keyInfo dovrebbe contenere il percorso del certificato corrispondente.»;»
(*5) Traslitterazione in alfabeto latino: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda (Grecia); Κύπρος = Kýpros (Cipro).»;