31.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Bulgaria

(2010/422/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13,

vista la proposta della Commissione europea,

viste le osservazioni della Bulgaria,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita è basato sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che è parte del patto di stabilità e di crescita), prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4)

Con la riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita si è cercato di migliorarne l’efficacia e i fondamenti economici, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita costituisce pertanto il quadro a sostegno delle politiche attuate dai governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane, tenendo conto della situazione economica.

(5)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. Sulla base della sua relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 126, paragrafo 4, la Commissione ha concluso che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo. Il 6 luglio 2010 la Commissione ha pertanto inviato al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Bulgaria (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Bulgaria, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni di seguito illustrate.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità bulgare nell’aprile 2010, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Bulgaria è salito al 3,9 % del PIL nel 2009, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Si tratta di un disavanzo non vicino al valore di riferimento del 3 % del PIL, tuttavia il superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale secondo la definizione del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso è determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita, in quanto la crisi finanziaria ed economica mondiale ha colpito duramente l’economia bulgara e la crescita negativa annuale del PIL nel 2009 ha raggiunto il 5 %. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione, il disavanzo delle pubbliche amministrazioni dovrebbe scendere sotto il valore di riferimento già nel 2010 con la stabilizzazione dell’economia e in conseguenza delle misure di consolidamento finanziario intraprese dal governo. Tuttavia, sulla base dell’obiettivo di bilancio riveduto per il 2010 (3,8 % del PIL secondo la comunicazione del 22 giugno 2010 fatta dalle autorità bulgare), decisamente sopra le previsioni di primavera dei servizi della Commissione del 2,8 % del PIL, la violazione del valore di riferimento può non essere temporanea. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non risulta soddisfatto.

(8)

Secondo i dati notificati dalle autorità bulgare nell’aprile del 2010, il debito pubblico lordo resta ben inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e, nel 2009, corrispondeva al 14,8 % del PIL. Secondo le previsioni della primavera 2010 dei servizi della Commissione il rapporto debito/PIL è destinato a crescere nel biennio 2010-2011, mantenendosi però sotto il 19 % del PIL. In una comunicazione presentata il 22 giugno 2010, le autorità bulgare hanno ulteriormente riveduto il debito programmato per il 2010 al 15,3 % del PIL. Il criterio del debito stabilito dal trattato risulta soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Bulgaria questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto non viene tenuto conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che in Bulgaria esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa alla Bulgaria si rinvia al seguente sito: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm