27.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 195/76 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2010
relativa all'assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice
[notificata con il numero C(2010) 5011]
(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
(2010/415/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 7 dell'allegato IIB,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 specifica al punto 5.1 il numero massimo di giorni in cui le navi dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011. |
(2) |
Il punto 7 dell’allegato IIB autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004. |
(3) |
L'8 febbraio, il 23 febbraio, il 25 marzo e il 22 aprile 2010 il Portogallo ha presentato dati dai quali risultava che ventotto pescherecci avevano cessato l'attività dal 1o gennaio 2004. Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 7.1 dell'allegato IIB, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, diciannove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 2, lettera a), dello stesso allegato. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera del Portogallo, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 2, lettera a), dell'allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 5.2 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, quale fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 177 giorni all'anno.
2. Il numero massimo di giorni di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali future decisioni prese dalla Commissione sulla base del punto 7.5 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 53/2010 riguardo alla revisione del numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività e da essa precedentemente attribuito.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.