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13.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
relativa alla conclusione dello statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) da parte dell’Unione europea
(2010/385/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2 e l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 novembre 2009, a nome dell’Unione europea è stato firmato, in conformità della decisione del Consiglio del 19 ottobre 2009, lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) (1) (lo «Statuto»). |
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(2) |
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. |
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(3) |
È opportuno che l’Unione aderisca allo Statuto. |
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(4) |
Sia l’Unione che i suoi Stati membri hanno competenza nelle materie contemplate dallo Statuto. |
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(5) |
L’articolo VI, paragrafo C, dello Statuto prevede che le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che divengono membri dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili («IRENA») dichiarino la portata della loro competenza nei settori disciplinati dallo Statuto. |
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(6) |
È opportuno che l’Unione adotti tale dichiarazione di competenza. |
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(7) |
L’Unione dovrebbe versare un contributo annuo a IRENA previsto dal programma Energia intelligente — Europa («IEE»), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La dichiarazione di competenza, il cui testo è accluso alla presente decisione, è adottata a nome dell’Unione.
2. Lo Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) (lo «Statuto»), il cui testo è accluso alla presente decisione, è approvato a nome dell’Unione europea.
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di ratifica presso il governo della Repubblica federale di Germania, in quanto depositario dello Statuto a norma dell’articolo XIX e dell’articolo XX, paragrafo A, dello Statuto, per esprimere il consenso dell’Unione all’adesione.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome dell’Unione, la dichiarazione di competenza contenuta nell’allegato, a norma dell’articolo VI, paragrafo C, dello Statuto.
Articolo 3
L’Unione europea versa un contributo annuale all’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) La dichiarazione della Conferenza relativa alle versioni dello statuto facenti fede costituisce parte integrante dello statuto stesso.
ALLEGATO
Dichiarazione di competenza
1.
L’articolo VI, paragrafo C, dello Statuto prevede che lo strumento di ratifica o adesione di un’organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica contenga una dichiarazione sulla portata della sua competenza nei settori disciplinati dallo Statuto.
2.
Pur riconoscendo lo status di membro dell’Unione europea, in linea di massima, gli Stati membri dell’Unione europea sono competenti per i punti all’ordine del giorno che riguardano aspetti organizzativi (per esempio questioni giuridiche o di bilancio) e procedurali (elezione del presidente, approvazione dell’ordine del giorno e dei rendiconti, ecc.).
3.
Conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione e i suoi Stati membri hanno competenza nel settore delle energie rinnovabili secondo le modalità seguenti:|
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l’Unione ha competenza esclusiva allorché una disposizione dello Statuto dell’IRENA o un atto di esecuzione di tale Statuto sono necessari per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni di un atto dell’Unione stabiliscono norme comuni che le disposizioni dello Statuto dell’IRENA o un atto emanato per la loro attuazione possono incidere o ne possono modificare la portata, |
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ove le norme comuni esistano ma restino impregiudicate o inalterate nella portata, in particolare nei casi in cui le disposizioni dell’Unione stabiliscono solo norme minime, gli Stati membri sono competenti, fatta salva la competenza dell’Unione europea, per intervenire in materia, |
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— |
gli Stati membri mantengono competenza esclusiva per questioni disciplinate dallo Statuto dell’IRENA per le quali l’Unione non abbia adottato norme comuni. |
L’elenco sottostante di atti dell’Unione illustra in che misura l’Unione abbia esercitato le sue competenze a livello interno in questo campo ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La portata della competenza dell’Unione derivante da tali atti dev’essere valutata con riferimento alle specifiche disposizioni dei singoli provvedimenti, e in particolare alla misura in cui esse stabiliscono norme comuni e, al fine di stabilire l’esistenza di una competenza esclusiva dell’Unione, alla misura in cui le disposizioni dello Statuto dell’IRENA o un atto emanato per la loro attuazione possano incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.
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Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33). |
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— |
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42). |
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— |
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16). |
4.
L’esercizio delle competenze trasferite all’Unione dai suoi Stati membri ai sensi dei trattati è, per natura, in continua evoluzione. L’Unione si riserva pertanto il diritto di adeguare la presente dichiarazione.
Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili
(IRENA)
Le PARTI del presente Statuto,
DESIDERANDO promuovere la diffusione e un uso più ampi dell’energia rinnovabile in una prospettiva di sviluppo sostenibile,
ISPIRATE dal fermo convincimento delle enormi opportunità offerte dall’energia rinnovabile, a scopo di risoluzione e di graduale mitigazione dei problemi relativi alla sicurezza energetica e alla volatilità dei prezzi dell’energia,
CONVINTE dell’importante ruolo che l’energia rinnovabile può svolgere nella riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera, contribuendo pertanto alla stabilizzazione del sistema climatico e consentendo un passaggio sostenibile, sicuro e gestibile a un’economia a bassa emissione di CO2,
DESIDERANDO FAVORIRE il potenziale impatto positivo delle tecnologie correlate all’energia rinnovabile in termini di stimolo della crescita economica sostenibile e della creazione di posti di lavoro,
MOTIVATE dall’elevatissimo potenziale dell’energia rinnovabile nel fornire un accesso decentrato all’energia, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e un accesso all’energia a regioni e isole isolate e remote,
PREOCCUPATE dalle gravi, potenziali implicazioni negative per la salute dell’utilizzo dei combustibili fossili e dell’impiego inefficiente della biomassa tradizionale,
CONVINTE che l’energia rinnovabile, associata a una migliorata efficienza energetica, possa provvedere in misura crescente al previsto, notevole aumento dei bisogni energetici globali nei prossimi decenni,
AFFERMANDO il proprio desiderio di istituire un’organizzazione internazionale per l’energia rinnovabile, che promuova la cooperazione tra i suoi membri, stabilendo inoltre una stretta collaborazione con le organizzazioni esistenti che promuovono l’utilizzo dell’energia rinnovabile,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Istituzione dell’agenzia
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A. |
Le parti del presente Statuto con il presente atto istituiscono l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (di seguito «l’Agenzia») in conformità con i termini e le condizioni seguenti. |
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B. |
L’Agenzia si basa sul principio dell’uguaglianza di tutti i propri membri e sarà tenuta, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei diritti sovrani e delle competenze dei membri medesimi. |
Articolo II
Obiettivi
L’Agenzia promuoverà l’adozione accresciuta e generalizzata e l’utilizzo sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, considerando:
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a) |
le priorità nazionali e interne e i vantaggi derivanti da un approccio combinato tra energia rinnovabile e misure di efficienza energetica, e inoltre |
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b) |
il contributo dell’energia rinnovabile alla tutela dell’ambiente, con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e la perdita di biodiversità; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l’altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile; all’accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza del loro approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra le generazioni. |
Articolo III
Definizione
Nel presente Statuto, si intendono per «energia rinnovabile» tutte le forme di energia prodotta in modalità sostenibile da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo:
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1. |
la bioenergia; |
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2. |
l’energia geotermica; |
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3. |
l’energia idraulica; |
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4. |
l’energia dei mari, incluse, tra le altre, l’energia maremotrice, l’energia del moto ondoso e l’energia termica degli oceani; |
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5. |
l’energia solare; e |
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6. |
l’energia eolica. |
Articolo IV
Attività
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A. |
In qualità di centro di eccellenza per la tecnologia correlata all’energia rinnovabile e fungendo da agente facilitatore e catalizzatore, capace di fornire esperienza in relazione ad applicazioni pratiche e politiche, di offrire supporto in tutte le questioni relative all’energia rinnovabile e di assistere i paesi perché beneficino di uno sviluppo e di un trasferimento efficienti di conoscenze e tecnologie, l’Agenzia svolgerà le attività seguenti:
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B. |
Nell’esecuzione delle proprie attività, l’Agenzia dovrà:
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C. |
L’Agenzia dovrà:
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Articolo V
Programma di lavoro e progetti
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A. |
L’Agenzia dovrà svolgere le proprie attività sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall’Assemblea. |
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B. |
L’Agenzia può, in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell’Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie. |
Articolo VI
Membri
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A. |
L’ammissione è aperta agli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che intendano e siano in grado di agire in conformità con gli obiettivi e le attività di cui al presente Statuto. Per l’idoneità all’ammissione all’Agenzia, un’organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica deve essere composta da Stati sovrani, almeno uno dei quali sia membro dell’Agenzia; inoltre, i rispettivi Stati membri devono aver trasferito a essa competenza in almeno una delle questioni di cui si l’Agenzia si occupa. |
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B. |
Questi Stati e organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiranno lo status di:
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C. |
Nel caso di un’organizzazione intergovernativa regionale di integrazione economica, l’organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all’adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto. L’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in parallelo i diritti conferiti dallo Statuto, inclusi i diritti di voto. Nei rispettivi strumenti di ratifica o adesione, le organizzazioni di cui sopra indicheranno il proprio livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente Statuto. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il governo depositario di ogni modifica nella portata della loro competenza. Nel caso di voto su questioni rientranti nelle rispettiva competenza, alle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica spetterà esprimere un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai relativi Stati membri che siano anche membri di codesta Agenzia. |
Articolo VII
Osservatori
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A. |
Lo status di osservatore può essere concesso dall’Assemblea a:
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B. |
Gli osservatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni pubbliche dell’Assemblea e dei relativi organi sussidiari. |
Articolo VIII
Organi
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A. |
Vengono con il presente atto costituiti come organi principali dell’Agenzia:
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B. |
L’Assemblea e il Consiglio, con l’approvazione dell’Assemblea, possono costituire gli organi sussidiari che ritengano necessari per l’esercizio delle proprie funzioni, in conformità con il presente Statuto. |
Articolo IX
L’Assemblea
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A. |
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B. |
L’Assemblea sarà composta da tutti i membri dell’Agenzia. L’Assemblea si riunirà in sessioni ordinarie con frequenza annuale, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa. |
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C. |
L’Assemblea include un rappresentante per ogni membro. I rappresentanti possono farsi assistere da supplenti e consulenti. I costi della partecipazione di una delegazione saranno a carico del rispettivo membro. |
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D. |
Le sessioni dell’Assemblea avranno luogo presso la sede dell’Agenzia, salvo diversa decisione dell’Assemblea medesima. |
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E. |
All’inizio di ogni sessione ordinaria, l’Assemblea eleggerà un presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari, tenendo in considerazione un’equa rappresentanza geografica. Questi soggetti rimarranno in carica fino all’elezione di un nuovo presidente e di nuovi funzionari, in occasione della successiva sessione ordinaria. L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno in conformità con il presente Statuto. |
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F. |
In conformità all’articolo VI, paragrafo C, ogni membro dell’Agenzia disporrà di un voto nell’Assemblea. L’Assemblea deciderà in merito alle questioni procedurali a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le delibere su questioni di merito vengono adottate per consenso dei membri presenti. In mancanza del consenso, questo si considera raggiunto qualora non venga fatta obiezione da parte di più di 2 membri, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest’ultima sarà comunque considerata come questione di merito salvo che l’Assemblea decida diversamente, per consenso dei membri presenti; in mancanza del consenso, questo si considera raggiunto qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di 2 membri. La maggioranza dei membri dell’Agenzia costituisce il quorum richiesto per l’Assemblea. |
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G. |
L’Assemblea, per consenso dei membri presenti:
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H. |
L’Assemblea, per consenso dei membri presenti; in mancanza del consenso, questo si considera raggiunto qualora non venga sollevata obiezione da parte di più di 2 membri:
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I. |
L’Assemblea determinerà la sede dell’Agenzia e nominerà il direttore generale del segretariato (di seguito, il «direttore generale») per consenso dei membri presenti, o, in mancanza del consenso, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. |
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J. |
Nel corso della sua prima sessione l’Assemblea dovrà considerare e approvare, se del caso, decisioni, progetti di accordi, disposizioni e linee guida elaborate dalla Commissione preparatoria, in conformità con le procedure di voto rispettivamente applicabili, come indicato nell’articolo IX, paragrafi da F a I. |
Articolo X
Il Consiglio
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A. |
Il Consiglio sarà composto da almeno 11 e da non più di 21 rappresentanti dei membri dell’Agenzia, eletti dall’Assemblea. Il numero effettivo dei rappresentanti compreso tra 11 e 21 sarà pari all’equivalente, arrotondato per eccesso, di un terzo dei membri dell’Agenzia, da calcolarsi sulla base del numero dei membri dell’Agenzia all’inizio dell’elezione dei membri del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti a rotazione, come previsto dal regolamento interno dell’Assemblea, allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione dei paesi industrializzati e in via di sviluppo e la realizzazione di una distribuzione geografica equa e corretta, nonché l’efficienza dell’attività del Consiglio. I membri del Consiglio saranno eletti per un mandato di due anni. |
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B. |
Il Consiglio si riunirà con frequenza semestrale, presso la sede dell’Agenzia, salvo diversa decisione del Consiglio medesimo. |
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C. |
Il Consiglio dovrà eleggere tra i propri membri, all’inizio di ogni riunione e fino alla successiva, un presidente e gli altri funzionari eventualmente necessari. Esso avrà facoltà di elaborare il proprio regolamento interno. Tale regolamento dovrà essere trasmesso all’Assemblea per l’approvazione. |
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D. |
Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio deciderà sulle questioni procedurali a maggioranza semplice dei propri membri. Le decisioni sulle questioni di merito sono prese a maggioranza di due terzi dei membri. In caso di disaccordo circa la natura di merito di una questione, quest’ultima sarà considerata di merito, salvo che il Consiglio, a maggioranza di due terzi dei propri membri, decida altrimenti. |
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E. |
Il Consiglio sarà responsabile nei confronti dell’Assemblea e risponderà a essa. Il Consiglio eserciterà poteri e funzioni a esso affidati ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni a esso delegate dall’Assemblea. Nell’esercizio di tali poteri e funzioni, agirà in conformità con le decisioni dell’Assemblea, tenendone in debita considerazione le raccomandazioni, nonché assicurandone l’attuazione corretta e costante. |
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F. |
Il Consiglio:
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Articolo XI
Il segretariato
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A. |
Il segretariato assisterà l’Assemblea, il Consiglio e i relativi organi sussidiari nello svolgimento delle loro funzioni. Eserciterà le altre funzioni a esso affidate ai sensi del presente Statuto, nonché le funzioni delegate al segretariato medesimo dall’Assemblea o dal Consiglio. |
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B. |
Il segretariato includerà un direttore generale, che ne sarà capo e funzionario amministrativo più elevato in grado, e il personale necessario. Il direttore generale sarà nominato dall’Assemblea dietro raccomandazione del Consiglio, per un mandato di quattro anni, rinnovabile solo una volta per altri quattro anni. |
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C. |
Il direttore generale sarà responsabile di fronte all’Assemblea e al Consiglio, tra le altre cose, della nomina del personale nonché dell’organizzazione e del funzionamento del segretariato. Da considerarsi primariamente, ai fini dell’assunzione del personale e della determinazione delle condizioni di servizio, sarà l’esigenza di garantire i più elevati standard di efficienza, competenza e integrità. La dovuta considerazione sarà prestata all’importanza di selezionare il personale principalmente dagli Stati membri e con una diffusione geografica quanto più ampia possibile, considerando in particolare l’adeguata rappresentanza dei paesi in via di sviluppo e ponendo l’accento sull’equilibrio di genere.
Nel preparare il bilancio, il principio alla base delle assunzioni proposte sarà il mantenimento del personale al minimo indispensabile per un adeguato svolgimento delle responsabilità del segretariato. |
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D. |
Il direttore generale, o un rappresentante da questi incaricato, parteciperà, senza diritto di voto, a tutte le sessioni dell’Assemblea e del Consiglio. |
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E. |
Il segretariato:
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F. |
Nello svolgimento dei loro doveri, il direttore generale e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea all’Agenzia. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sulle loro posizioni in qualità di funzionari internazionali responsabili solo nei confronti dell’Assemblea e del Consiglio. Ogni membro rispetterà il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del direttore generale e degli altri membri del personale e non cercherà di influenzarli nell’adempimento delle loro responsabilità. |
Articolo XII
Il bilancio
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A. |
Il bilancio dell’Agenzia sarà finanziato come segue:
in conformità con le norme finanziarie da adottarsi dall’Assemblea per consenso, come disposto dall’articolo IX, paragrafo G, del presente Statuto. Le norme finanziarie e il bilancio dovranno assicurare all’Agenzia una solida base finanziaria e l’effettiva ed efficace attuazione delle sue attività, come definite dal programma di lavoro. I contributi obbligatori andranno a finanziare le attività principali e i costi amministrativi. |
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B. |
Il progetto di bilancio dell’Agenzia sarà redatto dal segretariato e trasmesso al Consiglio per essere esaminato. Il Consiglio lo trasmetterà all’Assemblea con una raccomandazione di approvazione o lo restituirà al segretariato perché venga rivisto e ripresentato. |
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C. |
L’Assemblea dovrà nominare un revisore contabile esterno che resterà in carica per un periodo di quattro anni e potrà essere eletto una seconda volta. Il primo revisore resterà in carica per un periodo di due anni. Il revisore esaminerà la situazione contabile dell’Agenzia e avanzerà le osservazioni e le raccomandazioni che riterrà necessarie in relazione all’efficienza della gestione e ai controlli finanziari interni. |
Articolo XIII
Personalità giuridica, privilegi e immunità
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A. |
L’Agenzia ha personalità giuridica internazionale. Nel territorio di ogni membro e in conformità con la rispettiva normativa nazionale, l’Agenzia godrà della capacità giuridica nazionale necessaria per l’esercizio delle proprie funzioni e la realizzazione dei propri scopi. |
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B. |
I membri decideranno, mediante accordo separato, in merito a privilegi e immunità. |
Articolo XIV
Relazioni con altre organizzazioni
A condizione dell’approvazione dell’Assemblea, il Consiglio sarà autorizzato a concludere, in nome e per conto dell’Agenzia, accordi che stabiliscano adeguate relazioni con le Nazioni Unite e con qualsivoglia altra organizzazione la cui attività sia correlata con quella dell’Agenzia. Le disposizioni del presente Statuto non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei membri derivanti da qualsivoglia trattato internazionale.
Articolo XV
Modifiche e ritiro, revisione
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A. |
Modifiche a questo Statuto possono essere proposte da qualsiasi membro. Copie autentiche del testo di qualsiasi modifica proposta saranno redatte dal direttore generale e da lui trasmesse a tutti i membri, almeno novanta giorni prima della sua presentazione all’attenzione dell’Assemblea. |
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B. |
Le modifiche entreranno in vigore per tutti i membri:
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C. |
In qualsiasi momento dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, in conformità con l’articolo XIX, paragrafo D, un membro può ritirarsi dall’Agenzia dandone comunicazione in forma scritta al depositario di cui all’articolo XX, paragrafo A, che dovrà senza ritardo informare il Consiglio e tutti i membri. |
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D. |
Tale ritiro sarà efficace dal termine dell’anno in cui è stato notificato. Il ritiro da parte di un membro dall’Agenzia non avrà effetto sugli obblighi contrattuali del medesimo di cui all’articolo V, paragrafo B, o sui suoi obblighi finanziari per l’anno del ritiro. |
Articolo XVI
Composizione delle controversie
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A. |
I membri dovranno comporre qualsiasi controversia tra loro in relazione all’interpretazione o all’applicazione di questo Statuto con mezzi pacifici, in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a questo scopo, dovranno ricercare una soluzione tramite i mezzi di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite. |
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B. |
Il Consiglio può contribuire alla composizione di una controversia in qualsiasi modalità ritenga appropriata, inclusa l’offerta della propria assistenza, l’invito ai membri coinvolti ad avviare una procedura di composizione a loro scelta e la raccomandazione di un limite di tempo per qualsiasi procedura concordata. |
Articolo XVII
Sospensione temporanea dei diritti
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A. |
Qualsiasi membro dell’Agenzia che sia in arretrato rispetto ai contributi finanziari da lui dovuti all’Agenzia non avrà diritto di voto qualora il ritardo raggiunga o ecceda l’importo dei contributi da lui dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia, l’Assemblea può consentire al suddetto membro di votare qualora ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze di forza maggiore. |
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B. |
Un membro che violi costantemente le disposizioni di questo Statuto o di qualsiasi accordo da esso concluso ai sensi dello Statuto medesimo può essere sospeso dall’esercizio dei privilegi e dei diritti spettanti ai membri da parte dell’Assemblea, che deliberi a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio. |
Articolo XVIII
Sede dell’Agenzia
La sede dell’Agenzia sarà determinata dall’Assemblea nel corso della sua prima sessione.
Articolo XIX
Firma, ratifica, entrata in vigore e adesione
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A. |
Il presente Statuto sarà aperto alla firma nel corso della Conferenza istitutiva da parte di tutti gli Stati che siano membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definito nell’articolo VI, paragrafo A. Rimarrà aperto alla firma fino alla data della sua entrata in vigore. |
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B. |
Per gli Stati e le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, come definiti nell’articolo VI, paragrafo A, che non abbiano sottoscritto il presente Statuto, esso sarà aperto all’adesione dopo l’approvazione della loro ammissione a opera dell’Assemblea, in conformità con l’articolo VI, paragrafo B, numero 2. |
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C. |
Il consenso a essere vincolato dal presente Statuto sarà espresso mediante deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il depositario. La ratifica o l’adesione al presente Statuto sarà attuata dagli Stati in conformità con le rispettive procedure costituzionali. |
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D. |
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del venticinquesimo strumento di ratifica. |
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E. |
Per gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano depositato uno strumento di ratifica o di adesione dopo l’entrata in vigore dello Statuto, quest’ultimo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito del relativo strumento. |
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F. |
Le disposizioni del presente Statuto non possono essere oggetto di riserve. |
Articolo XX
Depositario, registrazione, testo autentico
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A. |
Il governo della Repubblica federale di Germania è designato come depositario del presente Statuto e di qualsiasi strumento di ratifica o adesione. |
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B. |
Il presente Statuto sarà registrato dal governo depositario in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. |
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C. |
Il presente Statuto, redatto in inglese, sarà depositato negli archivi del governo depositario. |
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D. |
Copie debitamente autenticate del presente Statuto saranno trasmesse dal governo depositario ai governi degli Stati e agli organi esecutivi delle organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica che abbiano sottoscritto lo Statuto o la cui ammissione sia stata approvata in conformità con l’articolo VI, paragrafo B, numero 2. |
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E. |
Il governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari del presente Statuto della data di deposito di ogni strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dello Statuto. |
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F. |
Il governo depositario dovrà senza ritardo informare tutti i firmatari e i membri delle date nelle quali gli Stati o le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica acquisiscano lo status di membri. |
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G. |
Il governo depositario dovrà senza ritardo inviare nuove richieste di adesione a tutti membri i dell’Agenzia, perché siano esaminate in conformità con l’articolo VI, paragrafo B, numero 2. |
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Statuto.
Fatto a Bonn, il 26 gennaio 2009, in un unico esemplare in lingua inglese.