30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2010

relativa al riconoscimento dell’Algeria per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione

[notificata con il numero C(2010) 4226]

(2010/363/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1) ed in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la lettera delle autorità di Cipro, del 13 maggio 2005, che chiede il riconoscimento dell’Algeria ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da tale paese,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione dei marittimi rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed al servizio di guardia (convenzione STCW) (2).

(2)

In seguito alla domanda delle autorità di Cipro, la Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione dell’Algeria al fine di verificare se tale paese soddisfi gli obblighi della convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di settembre 2006.

(3)

Laddove erano state individuate carenze durante la valutazione di conformità con la convenzione STCW, le autorità algerine hanno trasmesso alla Commissione le pertinenti informazioni e le prove relative all’attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti a porre rimedio alla maggioranza di tali carenze.

(4)

Le lacune rimanenti nell’ambito delle procedure di formazione e di abilitazione dei marittimi riguardano soprattutto la mancanza di disposizioni giuridiche specifiche relative all’uso dei simulatori e un’esatta corrispondenza fra la designazione dei certificati di abilitazione algerini ed alcuni obblighi di formazione della convenzione STCW e del relativo codice. Le autorità algerine sono pertanto state invitate ad attuare interventi correttivi ulteriori in merito. Tuttavia, tali inconvenienti non autorizzano a mettere in dubbio il livello generale di conformità con la convenzione STCW dei sistemi algerini in materia di istruzione, formazione e abilitazione della gente di mare.

(5)

Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità algerine dimostrano che l’Algeria soddisfa i pertinenti obblighi della convenzione STCW e che contemporaneamente ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuto dall’Unione.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Algeria è riconosciuta per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto dalla data di notifica agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.