1.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2009

relativa all’aiuto di Stato C 59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) al quale l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA

[notificata con il numero C(2009) 8123]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 18 novembre 2005 l’Italia ha adottato un decreto sulla cui base era prevista la concessione di aiuti per il salvataggio a favore di Ixfin SpA (in appresso «Ixfin» o «l’impresa»). A seguito della notifica delle autorità italiane del 23 febbraio 2006, la Commissione ha inizialmente registrato il caso con il numero N 127/2006. Una volta accertato che l’aiuto era stato già concesso a partire dal dicembre 2005 in violazione della clausola di sospensione, il caso è stato registrato con un numero diverso, ossia NN 13/2006.

(2)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 5 aprile 2006, cui è pervenuta risposta con lettera registrata il 29 maggio 2006. Il 9 giugno 2006 si è svolta una riunione con le autorità italiane, in occasione della quale l’Italia ha comunicato alla Commissione che avrebbe presentato un piano di ristrutturazione.

(3)

Con lettera registrata il 13 giugno 2006, l’Italia ha informato la Commissione che, a seguito di una richiesta di Ixfin di aumentare l’importo dell’aiuto fino a 17,3 milioni di EUR, le autorità italiane avevano in effetti espresso il proprio accordo provvisorio, fatto salvo, tuttavia, il parere favorevole della Commissione. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 19 giugno 2006, cui è pervenuta risposta con lettera registrata il 26 giugno 2006.

(4)

Il 5 luglio 2006 la Commissione ha inviato un sollecito all’Italia in merito al piano di ristrutturazione che era stato annunciato.

(5)

Con lettera registrata il 9 agosto 2006, l’Italia ha presentato ulteriori informazioni che confermavano che l’impresa era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli (in appresso «il Tribunale») il 5 luglio 2006. A seguito della richiesta della Commissione di ulteriori informazioni in data 29 novembre 2006, l’Italia ha inviato una parte delle informazioni richieste con lettera del 7 dicembre 2006. Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha inviato un sollecito e ha chiesto all’Italia di inviare le informazioni mancanti, precisando più dettagliatamente quali fossero necessarie. In particolare, la Commissione ha chiesto se fosse prevedibile la liquidazione dell’impresa, compresa la cessazione di tutte le attività commerciali, alla fine della procedura concorsuale o se vi era la possibilità che le attività commerciali dell’impresa potessero proseguire in altra forma, per esempio vendendola come impresa avviata.

(6)

L’Italia ha risposto con lettera del 14 marzo 2007 confermando la cessazione di tutte le attività. Nella stessa lettera ha tuttavia chiarito che non era possibile in quel momento precisare se le attività dell’impresa potessero potenzialmente riprendere, a causa delle difficoltà incontrate per raccogliere informazioni in merito. Il 14 giugno 2007 la Commissione ha chiesto all’Italia di essere aggiornata in merito a qualsiasi altra misura adottata nell’ambito della procedura concorsuale specificando al contempo le informazioni considerate cruciali.

(7)

Nell’ottobre 2007 la Commissione ha appreso dalla stampa che esisteva la possibilità che Ixfin ricevesse aiuti per la ristrutturazione.

(8)

L’11 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione di avviare un procedimento di indagine formale (2) (in appresso «la decisione di avvio»), ingiungendo alle autorità italiane di rispondere entro un mese ad una serie di domande ed invitando i terzi a presentare le proprie osservazioni. Il 7 gennaio 2008 l’Italia ha richiesto una proroga del termine entro il quale presentare osservazioni sulla decisione di avvio, proroga concessa il giorno stesso fino al 12 febbraio 2008. L’Italia ha fornito soltanto informazioni parziali con e-mail del 15 gennaio 2008, del 12 marzo 2008 e del 25 marzo 2008.

(9)

Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto osservazioni dal curatore fallimentare (in appresso «il curatore») che sono state trasmesse all’Italia il 18 aprile 2008 assieme ad una richiesta di informazioni. Il 24 aprile 2008 l’Italia ha risposto a tale richiesta ed ha commentato le osservazioni del terzo che le aveva presentate.

(10)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni il 20 ottobre 2008, cui è pervenuta risposta con lettera del 30 ottobre 2008. Le autorità italiane hanno trasmesso la richiesta della Commissione al curatore, che ha presentato ulteriori informazioni in data 18 novembre 2008.

II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

II.1.   Il beneficiario

(11)

Ixfin è una grande impresa sita a Marcianise (Caserta), nella Regione Campania.

(12)

Ixfin è una società di diritto italiano operante nel settore del cosiddetto contract manufacturing (attività di produzione e di assemblaggio di schede e di altri prodotti elettronici), nonché nel settore dei call center e della logistica.

(13)

Fino al 1999 Ixfin era una controllata del gruppo Olivetti e la sua produzione veniva venduta con il marchio Olivetti. Nel 1999 Olivetti ha deciso di cedere tutte le sue attività produttive e Ixfin è stata venduta a Finmek SpA.

(14)

Dal 2003 Ixfin è controllata da Maxfin Srl che, a sua volta, è controllata da Pufin Srl, società che opera nel settore dei servizi alle imprese (commerciali, amministrativi, logistici) ed è l’impresa madre del gruppo Pufin, appartenente alla famiglia Pugliese.

(15)

Ixfin controlla, direttamente e indirettamente, altre quattro società, più precisamente Nicofin Srl (99 %), Uni.com Partecipazioni Srl (100 %), Uni.com SpA (100 %), Uni.com Ricerche Srl (100 %).

(16)

Le difficoltà di Ixfin hanno origine, tra l’altro, dal fatto che l’impresa agiva principalmente in conto terzi e quindi dipendeva dai loro ordini. Tuttavia, nell’ultimo decennio, il mercato dell’elettronica ha registrato una crisi generale che le imprese appartenenti a tali segmenti del mercato hanno superato operando incrementi di efficienza basati su economie di scala oppure delocalizzando la produzione verso paesi caratterizzati da un basso costo del lavoro.

(17)

Non appena Ixfin si è trovata in situazione di crisi, è stata venduta nel marzo 2004 ad un investitore disposto a fornire le risorse necessarie per rilanciare le attività dell’impresa. Il piano dell’investitore non è stato tuttavia attuato e, di conseguenza, già nel settembre 2004 l’impresa doveva far fronte ad una crisi di solvibilità. Nel dicembre 2004 la società, con un’ulteriore perdita di 20 milioni di EUR, è stata ripresa dal gruppo Pufin, a prezzo simbolico. Nel dicembre 2004 l’impresa ha cessato le sue attività.

(18)

La situazione finanziaria di Ixfin al momento della concessione dell’aiuto è illustrata nella tabella seguente:

Tabella 1

(in EUR)

 

Fatturato

Risultato netto

Debiti verso il fisco

Debiti verso l’INPS

31.12.2003

104 000 000

11 000

9 000 000

20 800 000

31.12.2004

75 000 000

(2 000 000 )

14 800 000

26 100 000

31.5.2005

3 000 000

 (*2)

16 000 000  (*1)

27 700 000  (*1)

II.2.   La misura di aiuto

(19)

Il 18 novembre 2005 il ministero dello Sviluppo economico (in appresso «il ministero») ha adottato un decreto sulla cui base prevedeva la concessione di aiuti per il salvataggio a favore di Ixfin. I finanziamenti provenivano da fondi istituiti in base al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (3) (il «decreto competitività»), successivamente modificato dall’articolo 11 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (4) e quindi precisato con decisione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 29 giugno 2005, n. 101. Detta decisione prevede che il perfezionamento del finanziamento sia subordinato al rilascio di una garanzia e l’intervento sia destinato al salvataggio di un’impresa in difficoltà.

(20)

La garanzia è stata concessa su un mutuo accordato da BancApulia (in appresso «la banca»), per un importo di 15 milioni di EUR al tasso EURIBOR 3 mesi maggiorato di 1,25 p.p., ossia ad un tasso iniziale pari a 3,591 %. La durata del mutuo era di sei mesi a decorrere dal 30 dicembre 2005.

(21)

L’aiuto è stato principalmente utilizzato per ripianare una parte dei debiti dell’impresa. L’Italia sostiene che detti pagamenti erano urgenti, in quanto alcuni creditori si erano già rivolti al tribunale presentando istanza di pagamento.

(22)

Le autorità italiane hanno inoltre comunicato alla Commissione che Ixfin aveva chiesto che l’importo coperto dalla garanzia fosse portato a 17,3 milioni di EUR.

II.3.   Lo stato di insolvenza di Ixfin

(23)

Il 5 luglio 2006 la società è stata ufficialmente dichiarata fallita ed è stata avviata la procedura fallimentare (5).

(24)

Nel marzo 2007 il ministero, il cui credito era stato iscritto nel contesto della procedura fallimentare, ha proceduto a richiedere al giudice competente di trasformare la procedura fallimentare in una procedura giudiziaria al termine della quale l’attività dell’impresa avrebbe potuto continuare ad esistere (in appresso «amministrazione straordinaria») (6), misura prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (in appresso «il decreto n. 270/1999»).

(25)

Inoltre la Commissione, prima di avviare il procedimento di indagine formale, ha appreso dalla stampa che Ixfin avrebbe potuto eventualmente essere ammessa all’amministrazione straordinaria grazie al Protocollo d’intesa per la reindustrializzazione della Provincia di Caserta (in appresso «il Protocollo»), firmato dalle istituzioni italiane, dai sindacati e dalla Confindustria. Tale Protocollo, firmato dalle istituzioni italiane, dai sindacati e dalla Confindustria, prevedeva, mediante diverse misure, un importo compreso tra 40 e 60 milioni di EUR. In base alle informazioni di cui disponeva la Commissione in quella fase, risultava che tale accordo fosse volto a ripristinare la produzione ed a salvaguardare l’occupazione dei siti industriali nella provincia di Caserta.

III.   DUBBI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE AL MOMENTO DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

(26)

Nella decisione di avvio del procedimento e sulla base delle informazioni disponibili in tale fase, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità dell’aiuto per il salvataggio con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7) (in appresso «gli orientamenti»).

(27)

La Commissione ha chiesto all’Italia di fornire ulteriori informazioni per provare l’ammissibilità di Ixfin agli aiuti e, onde dimostrare che le difficoltà erano troppo gravi per essere affrontate dal gruppo stesso, i bilanci relativi a Pufin e Maxfin.

(28)

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti per il salvataggio con gli orientamenti, la Commissione ha messo in dubbio il fatto che fossero rispettate le disposizioni del punto 25, lettera d), degli orientamenti. Per soddisfare tali disposizioni, l’aiuto per il salvataggio dovrebbe essere limitato all’importo minimo necessario per mantenere l’impresa in attività per il periodo durante il quale l’aiuto è autorizzato. In questo contesto, all’Italia sono state richieste maggiori informazioni sull’adeguatezza dell’importo di aiuto per il salvataggio e, tra l’altro, una conferma del fatto che la garanzia fosse limitata ad un prestito di 15 milioni di EUR e non venisse estesa, come richiesto dall’impresa, a 17,3 milioni di EUR.

(29)

La Commissione ha inoltre sottolineato che l’aiuto per il salvataggio non poteva servire principalmente per ritardare lo stato di insolvenza, ma doveva essere finalizzato alla ristrutturazione. Tuttavia, alla Commissione sembrava ancora che l’aiuto per il salvataggio avesse avuto unicamente lo scopo di rinegoziare le scadenze del debito e quindi salvare l’impresa dall’insolvenza. La Commissione ha richiesto tra l’altro prove indicanti che Ixfin tentava di elaborare un piano di ristrutturazione durante tale periodo.

(30)

La Commissione dubitava inoltre che fosse soddisfatto il punto 25, lettera c), degli orientamenti, che prevede che lo Stato membro presenti, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o di liquidazione o la prova che la garanzia è stata revocata.

(31)

La Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che il principio dell’«aiuto una tantum» di cui al punto 72 e segg. degli orientamenti fosse rispettato.

(32)

Nella decisione di avvio la Commissione ha inoltre espresso dubbi sul fatto che Ixfin avesse beneficiato di aiuti aggiuntivi (cfr. considerando 25 della presente decisione) per facilitare la procedura concorsuale. La Commissione ha notato che, quand’anche tale aiuto fosse stato concesso in virtù della legge n. 181 del 1989 (o successive proroghe), tale fatto non lo renderebbe comunque compatibile in base alla decisione della Commissione adottata nel caso N 214/2003, in quanto detta autorizzazione si basava, stando a quanto affermato, sull’esclusione dall’articolo 9 delle imprese in difficoltà. Tuttavia Ixfin è chiaramente un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti, in quanto è oggetto di una procedura fallimentare. La Commissione ha pertanto osservato che qualsiasi sostegno può essere considerato compatibile a titolo di aiuto per la ristrutturazione unicamente se soddisfa le condizioni indicate ai punti 31-51 degli orientamenti.

(33)

Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto alcuna notifica relativa ad aiuti per la ristrutturazione, né è stata informata in merito ad un piano di ristrutturazione per cui l’aiuto in questione potesse eventualmente soddisfare le condizioni richieste per l’autorizzazione a titolo di aiuto per la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti. In particolare, la Commissione dubitava fortemente del fatto che, quand’anche fosse esistito, il piano di ristrutturazione avrebbe dimostrato il ripristino della redditività economica e finanziaria dell’impresa.

IV.   OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(34)

Il 15 gennaio 2008 è stato inviato alla Commissione il verbale dell’incontro del 9 gennaio 2008, svoltosi presso il ministero in merito a Ixfin, verbale dal quale risulta che il ministero ha deciso di impugnare la decisione del Tribunale di non ammettere Ixfin all’amministrazione straordinaria.

(35)

Il 12 marzo 2008 le autorità italiane hanno informato la Commissione via e-mail che avevano difficoltà ad ottenere le informazioni richieste ed hanno chiesto una soluzione temporanea. Il 25 marzo 2008 le autorità italiane hanno confermato che i presunti aiuti per la ristrutturazione, pari a 40 milioni di EUR, non erano in effetti stati concessi a Ixfin.

V.   OSSERVAZIONI DEI TERZI

(36)

Con lettera del 27 marzo 2008, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte del curatore di Ixfin.

(37)

Per quanto riguarda lo stato di insolvenza di Ixfin, il curatore ha chiarito che per il momento Ixfin era ancora in fallimento. La conversione del fallimento in amministrazione straordinaria è in effetti soggetta a condizioni procedurali e sostanziali. Il Tribunale ha affermato, con decreto del 4 gennaio 2008, che non sussistevano le condizioni per ripristinare l’equilibrio economico dell’impresa e che pertanto il fallimento non poteva essere convertito in amministrazione straordinaria. Tale decreto è stato impugnato dal ministero dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli (in appresso «la Corte d’Appello»).

(38)

Il curatore ha inoltre specificato che, poiché l’impresa si trova ancora in stato di fallimento, l’attività economica è cessata.

(39)

Per quanto riguarda il Protocollo, il curatore ha chiarito che tale documento è stato adottato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 giugno 2007. Il 25 ottobre 2007 si è riunito un gruppo di coordinamento che doveva elaborare un programma di investimento più preciso. Tuttavia, come risulta dalle osservazioni del curatore, in particolare dal decreto del Tribunale, non esisteva alcun follow-up concreto sul programma di investimento che è rimasto astratto, senza specificare quali progetti dovevano essere sostenuti e quali eventuali risorse potessero essere utilizzate. Il curatore ha inoltre sottolineato che, a parte l’aiuto per il salvataggio in questione, non sono state concesse altre risorse pubbliche per il salvataggio e/o la ristrutturazione di Ixfin.

(40)

Il curatore ha inoltre notato che il 23 giugno 2006 Ixfin ha presentato un progetto di piano di ristrutturazione a Sviluppo Italia SpA, che non è stato portato avanti a causa del fallimento dell’impresa. Copia di tale progetto, elaborato da un consulente, è stata anche trasmessa dal curatore alla Commissione.

(41)

Per quanto riguarda l’adeguatezza dell’importo dell’aiuto per il salvataggio, il curatore ha trasmesso alla Commissione le richieste di aiuti per il salvataggio presentate da Ixfin a Sviluppo Italia SpA il 30 settembre 2005 e l’11 novembre 2005.

(42)

Visto che la Commissione aveva richiesto i bilanci di Pufin e Maxfin per il 2004, 2005 e 2006, il curatore ne ha presentato copia.

(43)

Per quanto riguarda l’escussione della garanzia statale, il curatore ha evidenziato che il 3 luglio 2006 la banca ha chiesto al ministero di rimborsare il prestito garantito.

VI.   COMMENTI DELL’ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DI TERZI

(44)

Le autorità italiane hanno formulato commenti sulle osservazioni di terzi. Hanno tra l’altro affermato di essere in grado di rispondere meglio che in precedenza alle argomentazioni sostenute nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

(45)

Per quanto riguarda la garanzia statale su un prestito di 15 milioni di EUR concesso dalla banca le autorità italiane hanno chiarito quanto segue.

(46)

Innanzitutto, le autorità italiane hanno confermato che la garanzia si limitava ad un prestito di 15 milioni di EUR e non era pertanto stata estesa a 17,3 milioni di EUR, sottolineando altresì che l’importo dell’aiuto per il salvataggio era stato calcolato in base alla formula di cui all’allegato degli orientamenti.

(47)

In secondo luogo, con lettere del 21 aprile 2008 e del 30 ottobre 2008, il ministero ha informato la Commissione la banca aveva escusso la garanzia sul prestito di 15 milioni di EUR più interessi, per un totale di 15 154 457,72 EUR, in data 3 luglio 2006. Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso una lettera del 20 settembre 2006, in base alla quale il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pagato la banca in data 27 settembre 2006. Mediante tale pagamento, il ministero acquisiva i diritti di creditore per tale importo nei confronti di Ixfin.

(48)

In terzo luogo, le autorità italiane hanno presentato copia della lettera del 30 novembre 2006 mediante la quale il ministero richiedeva alle autorità competenti (nella fattispecie l’Avvocatura Distrettuale di Napoli) di presentare richiesta di ammissione al passivo, in conformità all’articolo 93 del decreto n. 270/1999.

(49)

Per quanto riguarda il fallimento di Ixfin, le autorità italiane hanno affermato che, dalla dichiarazione del 5 luglio 2006, l’impresa è ancora in stato di fallimento ed hanno confermato le informazioni presentate in merito dal curatore. Le autorità italiane hanno inoltre confermato che era pendente il ricorso contro la decisione del Tribunale.

(50)

Per quanto riguarda il Protocollo, le autorità italiane ne hanno allegato copia specificando che non prevede aiuti a favore di Ixfin.

(51)

Le autorità italiane hanno inoltre trasmesso alla Commissione copia del progetto di notifica del piano di ristrutturazione che tuttavia, come affermato dall’Italia, non era stato successivamente inviato alla Commissione, in quanto il Tribunale aveva ufficialmente dichiarato Ixfin insolvente.

(52)

Le autorità italiane hanno inoltre presentato copia dell’accordo relativo al mutuo concluso tra la banca e Ixfin, dal quale risulta che il prestito è stato concesso il 30 dicembre 2005 al tasso di interesse del 3,591 % (cfr. considerando 20 della presente decisione) e non al tasso di interesse del 3,752 % indicato al punto 15 della decisione di avvio sulla base delle informazioni inizialmente disponibili.

VII.   EVENTI SUCCESSIVI ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(53)

Con decreto del 4 giugno 2008, notificato il 15 luglio 2008, la Corte di Appello ha confermato il decreto del Tribunale e dunque il fatto che non sussistono le condizioni sostanziali per convertire il fallimento in amministrazione straordinaria. Il ministero ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che non ha ancora statuito in merito.

(54)

A tale riguardo la Commissione osserva che, ai sensi dei punti da 66 a 68 della comunicazione della Commissione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (8), le autorità nazionali possono sostenere la prosecuzione dell’attività economica del beneficiario soltanto nella misura in cui ciò consenta un recupero immediato ed effettivo dell’aiuto.

VIII.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

VIII.1   Sussistenza di aiuto di Stato

(55)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che gli aiuti concessi da uno Stato membro o attraverso risorse statali sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni, sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

(56)

La garanzia a favore di Ixfin è stata concessa da fondi dello Stato italiano, dato che Ixfin non ha pagato alcun premio. Essa ha permesso a Ixfin di ottenere un mutuo che, in quanto azienda in gravi difficoltà finanziaria, non avrebbe altrimenti potuto ottenere senza la garanzia statale. Pertanto, mediante la concessione di una garanzia a copertura del mutuo, viene conferito un vantaggio a Ixfin attraverso risorse statali.

(57)

Gli aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione sono considerati tra i tipi più distorsivi di aiuti di Stato, in quanto permettono di sostenere un’impresa che, senza l’intervento statale, uscirebbe dal mercato. Ixfin operava sul mercato della produzione e distribuzione di componenti elettronici sia per il settore automobilistico che per quello delle telecomunicazioni. Si tratta di prodotti che sono oggetto di scambi all’interno dell’UE e il cui mercato rilevante è sovranazionale, come sottolineato nella decisione dell’autorità italiana garante della concorrenza (9). Inoltre, al momento di ricevere gli aiuti, Ixfin prevedeva di riprendere l’attività di produzione. Il vantaggio che l’impresa ha ricevuto mediante la garanzia le ha pertanto permesso di adottare provvedimenti per salvare l’impresa e continuare alla fine l’attività economica per un certo periodo. Si può quindi concludere che l’aiuto in questione distorce o è almeno atto a distorcere la concorrenza e pregiudica gli scambi tra Stati membri favorendo talune imprese.

(58)

Inoltre, il punto 3.2, lettera a), della comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (10) (in appresso «la comunicazione») stabilisce una serie di condizioni per escludere il carattere di aiuto di Stato di una garanzia pubblica: il beneficiario non deve trovarsi in difficoltà finanziarie, la garanzia non deve assistere più dell’80 % del prestito in essere e deve essere pagato un premio orientato al mercato. Nel caso di specie la garanzia copre la totalità del prestito, non è stato pagato alcun premio e, come illustrato in appresso nella sezione VIII.2.1, il beneficiario è un’impresa in difficoltà.

(59)

La misura costituisce quindi aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

VIII.2   Compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato comune

(60)

Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non si applicano al caso in esame. Per quanto riguarda le deroghe in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, dal momento che lo scopo principale dell’aiuto è il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa, può essere applicata solo la deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE che prevede la possibilità di concedere aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L’aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE soltanto se sono soddisfatte le condizioni contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

VIII.2.1.   Ammissibilità dell’impresa in difficoltà a beneficiare di aiuti di Stato

(61)

In base al punto 9 degli orientamenti, la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Il punto 11 degli orientamenti precisa che i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà sono il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività. Dalla tabella n. 1 si evince che, mentre i debiti aumentavano, il flusso di cassa diminuiva e il fatturato era sceso da 104 milioni di EUR a 3 milioni di EUR in appena 17 mesi.

(62)

In base al punto 10, lettera c), degli orientamenti, un’impresa è considerata in difficoltà anche qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Nel caso di specie, i segni dell’insolvenza, ossia l’incapacità dell’impresa ad ottemperare in tempo ai propri obblighi, sono comparsi già nel settembre 2004. L’Italia ha inoltre affermato di aver concesso aiuti per il salvataggio prima della notifica a causa delle urgenti esigenze di liquidità dell’impresa. Infine, il giudice competente ha dichiarato il fallimento di Ixfin il 5 luglio 2006.

(63)

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che Ixfin sia un’impresa in difficoltà ai sensi dei punti 10 e 11 degli orientamenti.

(64)

Tuttavia va sottolineato che, secondo il punto 13 degli orientamenti, l’impresa facente parte di un gruppo non può di norma beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

(65)

Ixfin fa parte del gruppo Pufin. Va innanzi tutto rilevato che Ixfin ha già un’esposizione debitoria di 3,7 milioni di EUR nei confronti della controllante Maxfin. In secondo luogo, dopo l’avvio dell’indagine formale le autorità italiane hanno presentato alla Commissione i bilanci di Maxfin del 30 aprile 2005, del 30 aprile 2006 e del 30 giugno 2006 ed i bilanci di Pufin del 30 giugno 2004, del 30 giugno 2005 e del 30 giugno 2006. I risultati finanziari di Pufin e di Maxfin tra il 2003 ed il 2005 sono illustrati nella tabella n. 2. Da tale tabella si evince che né la situazione finanziaria di Maxfin, né quella di Pufin erano tali da permettere loro di concedere le risorse necessarie a Ixfin ad un livello comparabile ad un aiuto per il salvataggio concesso dall’Italia. In terzo luogo, i mezzi finanziari delle controllate di Ixfin non sono tali da permettere di liberare le risorse necessarie per salvare Ixfin. È pertanto possibile concludere che né Pufin, né Maxfin, né le controllate di Ixfin erano in grado di finanziare il salvataggio di Ixfin e dunque che le difficoltà di Ixfin erano troppo gravi per poter essere risolte dal gruppo stesso.

Tabella 2

(in EUR)

 

2003

2004

2005

Maxfin

20 037 975

2 529 725

(997)

Pufin

12 710 759

(148 361 )

(24 349 )

(66)

Onde dissipare i dubbi della Commissione in merito al fatto che le difficoltà dell’impresa fossero intrinseche e non il risultato di una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo, le autorità italiane hanno innanzitutto fornito informazioni che indicano che le difficoltà dell’impresa erano dovute a diversi fattori, ad una diminuzione degli ordini, essenzialmente da parte dei suoi principali clienti, e all’aumento dell’indebitamento, in particolare dopo che l’impresa è stata gestita dall’investitore tra il marzo e il dicembre 2004 (come specificato nel considerando 17 della presente decisione). In secondo luogo, le autorità italiane hanno precisato che la società controllante, dopo aver riacquistato Ixfin, non ha effettuato alcuna operazione che rappresenti una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.

(67)

Pertanto la Commissione, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ritiene che Ixfin soddisfi le condizioni previste al punto 13 degli orientamenti.

VIII.2.2.   Compatibilità dell’aiuto per il salvataggio con il mercato comune

(68)

Ai fini della compatibilità con il mercato comune un aiuto per il salvataggio deve soddisfare le condizioni stabilite al punto 25 degli orientamenti.

(69)

Ai sensi del punto 25, lettera a), degli orientamenti, gli aiuti per il salvataggio devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. In entrambi i casi, l’aiuto deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane.

(70)

In primo luogo, nel caso di specie l’aiuto per il salvataggio consiste in aiuti di tesoreria (cfr. considerando 20 della presente decisione). Per quanto riguarda il tasso di interesse, la Commissione deve rivedere le proprie conclusioni preliminari secondo le quali esso sembrava corrispondere al tasso applicato di norma alle imprese sane. In effetti, poiché il tasso di interesse effettivamente applicato al mutuo oggetto della garanzia era pari al 3,591 %, rispetto al tasso di riferimento della Commissione per l’Italia del 4,08 %, la Commissione conclude che non è equivalente ai tassi praticati di norma a imprese sane. La Commissione ritiene pertanto che l’aiuto al salvataggio concesso a Ixfin non soddisfi i criteri di cui al punto 25, lettera a), degli orientamenti.

(71)

Per quanto riguarda, nella fattispecie, le condizioni del punto 25, lettera b), degli orientamenti, la Commissione ritiene che siano soddisfatte, in quanto l’aiuto per il salvataggio è volto ad alleviare gravi difficoltà sociali e non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

(72)

Ai sensi del punto 25, lettera d), degli orientamenti l’aiuto per il salvataggio deve essere limitato all’importo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo per il quale l’aiuto è stato autorizzato; l’importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile alle perdite. La Commissione nota che, pur rispettando la formula di cui all’allegato degli orientamenti per stabilire il fabbisogno di liquidità dell’impresa, l’importo di aiuto supera i 10 milioni di EUR e le autorità italiane non hanno fornito elementi sufficienti per spiegare per quale motivo tale importo corrisponda a quanto specificamente necessario a Ixfin per rimanere in attività. La Commissione ritiene pertanto che sia stato sufficientemente dimostrato che l’importo di aiuto ricevuto sia il minimo necessario per mantenere l’impresa in attività nel periodo di salvataggio, come previsto dal punto 25, lettera d), degli orientamenti.

(73)

In base al punto 25, lettera e), degli orientamenti, l’aiuto deve essere concesso rispettando il principio dell’«aiuto una tantum» di cui al punto 72 e segg. degli orientamenti. Le autorità italiane hanno affermato che il principio dell’«aiuto una tantum» è soddisfatto, ossia che l’impresa non ha beneficiato di alcun aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Pertanto la Commissione, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ritiene che il criterio di cui al punto 25, lettera e), degli orientamenti sia soddisfatto.

(74)

Nel caso di specie, il periodo di sei mesi durante i quali può essere concesso un aiuto per il salvataggio a norma del punto 25, lettera c), degli orientamenti inizia il 30 dicembre 2005 e termina il 30 giugno 2006. In base al punto 25, lettera a), ultima frase, degli orientamenti, i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche. Inoltre, ai sensi del punto 25, lettera c), ultima frase, «in caso di aiuto non notificato, [lo Stato membro interessato deve presentare], entro sei mesi dalla prima attuazione della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata». Un’eccezione alla regola dei sei mesi è prevista ai sensi del punto 26 degli orientamenti, qualora lo Stato membro presenti un piano di ristrutturazione o di liquidazione entro il periodo di sei mesi. Nel suddetto periodo non è stato presentato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione o di liquidazione. Inoltre, la garanzia è stata escussa il 3 luglio 2006 e Ixfin non ha affatto rimborsato il prestito ricevuto. L’aiuto per il salvataggio a favore di Ixfin va pertanto considerato incompatibile con il mercato comune.

VIII.2.3.   Aiuti per la ristrutturazione

(75)

La Commissione non può considerare l’aiuto per il salvataggio come una misura di ristrutturazione. In primo luogo, non è stato sottoposto alla Commissione alcun piano di ristrutturazione. In secondo luogo, l’aiuto per il salvataggio non soddisfa quanto previsto dal punto 31 e segg. degli orientamenti, che stabiliscono le condizioni per la compatibilità delle misure di ristrutturazione con il mercato comune. La Commissione non dispone pertanto di altri elementi che le consentano di giudicare l’aiuto per il salvataggio compatibile come misura di ristrutturazione.

(76)

Per quanto riguarda la presunta concessione di aiuti per la ristrutturazione, in base alle informazioni presentate alla Commissione nel corso del procedimento di indagine formale, sono stati risolti i dubbi sul fatto che sia stato concesso a Ixfin un aiuto per la ristrutturazione (cfr. considerando 32 della decisione). Pertanto, poiché l’esistenza dell’aiuto per la ristrutturazione non è stata confermata, la valutazione della sua compatibilità con il mercato comune diventa ininfluente.

IX.   CONCLUSIONE

(77)

La Commissione chiude il procedimento di indagine formale avviato con decisione dell’11 dicembre 2007 in merito ad aiuti per il salvataggio illegalmente concessi ed a presunti aiuti per la ristrutturazione.

(78)

La Commissione conclude che l’aiuto di Stato sotto forma di garanzia su un prestito di 15 milioni di EUR, illegalmente concesso dall’Italia a favore di Ixfin SpA, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è incompatibile con il mercato comune. L’Italia deve recuperare l’aiuto incompatibile dal beneficiario.

(79)

Nel quantificare l’importo dell’aiuto, la Commissione rinvia al punto 4.1, lettera a), della comunicazione, in base al quale, «per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia.».

(80)

Viste le gravi difficoltà finanziarie di Ixfin al momento in cui è stata concessa la garanzia, la Commissione ritiene che fosse altamente improbabile che l’impresa fosse in grado di ottenere un mutuo bancario sul mercato senza l’intervento statale; la Commissione conclude pertanto che l’importo dell’aiuto corrisponde alla totalità dell’importo del prestito.

(81)

L’indagine formale relativa al presunto aiuto per la ristrutturazione viene chiusa, in quanto in tale ambito la concessione di aiuti per la ristrutturazione a favore di Ixfin non è stata confermata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato sotto forma di garanzia, illegalmente concesso dall’Italia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, a copertura del prestito accordato il 30 dicembre 2005 da BancApulia a Ixfin, costituisce aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.   L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (11).

4.   L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

2.   L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 30 del 2.2.2008, pag. 21.

(2)  Cfr. nota 1.

(*1)  Agosto 2005.

(*2)  nessun dato disponibile.

(3)  GU italiana n. 62 del 16.3.2005.

(4)  GU italiana n. 111 del 14.5.2005.

(5)  La Commissione, secondo la sua interpretazione della legislazione italiana, per «procedura fallimentare» intende una procedura giudiziaria che viene avviata allorché una società è considerata insolvente. Un giudice fallimentare presiede il procedimento, mentre il curatore si occupa della ripartizione degli attivi del debitore e un comitato di creditori rappresenta tutti i creditori. Nel quadro della procedura viene compilato l’elenco dei creditori prioritari secondo le norme stabilite nel codice civile italiano per soddisfarne i crediti attraverso la vendita degli attivi della società, il che di solito si concretizza nella liquidazione dell’impresa.

(6)  La Commissione, secondo la sua interpretazione della legislazione italiana vigente, per «amministrazione straordinaria» intende una procedura amministrativa che si applica alle grandi imprese insolventi (di solito con più di 1 000 dipendenti) sulla base di un «piano di ristrutturazione» per evitare il fallimento. Si tratta quindi di una procedura finalizzata alla riorganizzazione della società, anziché alla sua liquidazione. Cfr. decisione della Commissione del 4.7.2006 nel caso NN 16/06, CIT (GU C 244 dell’11.10.2006, pag. 14.)

(7)   GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(8)   GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

(9)  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Provvedimento n. 11479 del 5.12.2002, Pufin/Finmek Automotive-Nicofin.

(10)   GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(11)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.