16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Brasile figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2010) 3665]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/333/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/426/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi indenni da morva da almeno sei mesi.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (3) stabilisce un elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione.

(3)

La morva è presente in alcune parti del territorio brasiliano e perciò le importazioni di equidi e, di conseguenza, di sperma, ovuli ed embrioni di equidi sono autorizzate soltanto in provenienza dalle parti del territorio di tale paese terzo indenni da tale malattia e figuranti nella colonna 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE. Lo stato di Goiás figura in detta colonna. Il Distrito Federal è un’entità amministrativa distinta situata nello stato di Goiás. Dal punto di vista epidemiologico è stato considerato una parte dello stato di Goiás e non è stato menzionato specificamente in detta colonna.

(4)

Nell’aprile 2010 il Brasile ha notificato all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) che nel Distrito Federal era stato confermato un caso di morva in un cavallo. Dato che il Distrito Federal non è più indenne da morva, l’allegato I della decisione 2004/211/CE va modificato per indicare che le importazioni nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina provenienti da tale regione non sono più autorizzate.

(5)

Inoltre, la Commissione ha ricevuto una notifica di casi di morva confermati nel Bahrein. Quindi l’importazione di cavalli registrati e del loro sperma dal Bahrein non può più essere autorizzata.

(6)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

la voce riguardante il Bahrein è sostituita dalla seguente:

«BH

Bahrein

BH-0

L’intero paese

E

—»

 

2)

la voce riguardante il Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR

Brasile

BR-0

L’intero paese

 

BR-1

Gli Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

Distrito Federal

D

—»

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.