15.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2008
relativa all’aiuto di Stato C 31/06 (ex N 621/05) attuato dall’Italia recante misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria
[notificata con il numero C(2008) 7802]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2010/332/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 9 dicembre 2005, protocollata il 13 dicembre 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione l’articolo 5 della legge del 30 novembre 2005, n. 244 (legge 244/05) in virtù dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(2) |
Con due fax, rispettivamente del 14 febbraio 2006 (rif. AGR 4535) e del 20 marzo 2006 (rif. AGR 7800), la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. |
(3) |
Con messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2006, protocollato il 3 marzo 2006, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione l’articolo 1-bis, paragrafo 8 e paragrafi da 10 a 14, del progetto di legge di conversione del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n. 2. Detto decreto-legge è stato convertito in legge con alcune modifiche, con la legge dell’11 marzo 2006, n. 81 (legge 81/06). Tale legge apporta alcune modifiche all’articolo 5 della legge 244/05. Le disposizioni previste all’articolo 1 bis, che istituisce un Fondo per l’emergenza avicola, sono state esaminate nell’ambito del fascicolo d’aiuto N. 322/2006. |
(4) |
Con messaggio di posta elettronica datato 20 aprile 2006, protocollato il 25 aprile 2006, le autorità italiane hanno trasmesso complementi d’informazione. |
(5) |
Con lettera del 13 giugno 2006 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane una proroga di 30 giorni del termine stabilito dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1), ossia fino al 26 luglio 2006, per poter giungere a una decisione, in considerazione dei tempi necessari alla traduzione della decisione stessa. |
(6) |
Con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2006, protocollato il 23 giugno 2006, le autorità italiane hanno dato il proprio accordo alla proroga del termine chiesta dalla Commissione. |
(7) |
Con lettera del 5 luglio 2006, la Commissione ha comunicato all’Italia la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito a una parte delle misure d’aiuto in questione. |
(8) |
Con lettera del 19 luglio 2006, protocollata il 3 agosto 2006, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha trasmesso alla Commissione le osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento formale di esame. |
(9) |
La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sull’aiuto di cui trattasi. |
(10) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito da parte degli interessati. |
(11) |
Con lettera del 7 maggio 2008, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni supplementari per permetterle di archiviare la pratica in oggetto. Le autorità italiane non hanno risposto. |
(12) |
Con lettera del 30 ottobre 2008, la Commissione ha inviato un sollecito alle autorità italiane. Con lettera del 4 novembre 2008, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste con lettera del 7 maggio 2008, confermando di non aver mai messo in atto gli interventi di cui all’articolo 5, commi 1, 3-bis e 3-quater, del decreto-legge n. 202/2005, modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge n. 81/06. |
II. DESCRIZIONE
(13) |
Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria. |
(14) |
Articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202 (DL 202/05) convertito in legge 30 novembre 2005, n. 244 (legge 244/05) (3), modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (legge 81/06) di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2. |
(15) |
Decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 13 gennaio 2006 (decreto 13 gennaio 2006) recante modalità per l’applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola ai termini dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 244/2005 (4). |
(16) |
Articolo 1-bis, paragrafi 8, 10, 11 e 12 della legge 81/06 (5). |
(17) |
Le risorse cui attingere per finanziare le varie misure provengono dal bilancio nazionale. Le autorità italiane hanno menzionato una dotazione finanziaria di 120 milioni di EUR, così distribuiti: 20 milioni di EUR destinati agli aiuti alimentari e 100 milioni di EUR destinati all’istituzione del Fondo per l’emergenza avicola. |
(18) |
L’intenzione originaria delle autorità italiane era di concedere l’aiuto fino al 1o gennaio 2007; nessun aiuto è stato comunque erogato da questo regime. |
(19) |
Allevamenti avicoli, imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola, esercenti attività di commercio all’ingrosso di carni avicole e imprese di produzione di alimenti per il pollame. |
(20) |
L’articolo 5 del DL 202/05, modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge 81/06, prevede:
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(21) |
L’articolo 1 bis, commi 8, 10, 11 e 12, della legge 81/06 prevede l’istituzione, presso il ministero delle Politiche agricole e forestali, di un Fondo per l’emergenza avicola (il Fondo), con dotazione pari a 100 milioni di EUR per l’anno 2006, avente le seguenti finalità:
|
(22) |
L’articolo 1-bis, comma 12, della legge 81/06 stabilisce che le disposizioni attuative degli aiuti finanziati dal Fondo saranno adottate con decreti del ministero delle politiche agricole e forestali e del ministero della sanità. Le autorità italiane si sono impegnate, con messaggio di posta elettronica del 20 aprile 2006, a notificare alla Commissione i suddetti decreti, in applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. |
(23) |
Con e-mail del 23 maggio 2006, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il progetto di decreto ministeriale comportante le misure attuative degli aiuti finanziati dal Fondo. Queste misure sono state approvate nell’ambito del fascicolo di aiuti di Stato N 322/06 (8). |
(24) |
La Commissione ha raccomandato a più riprese alle autorità italiane di non dar seguito alla misura prevista dall’articolo 5 del DL 202/05 relativo all’acquisto di carni congelate da destinare agli aiuti umanitari (9). |
(25) |
Il decreto del 13 gennaio 2006, che disciplina le modalità alle quali l’AGEA deve attenersi per l’acquisto di prodotti avicoli di origine comunitaria, prevede i seguenti prezzi d’acquisto:
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(26) |
Nell’ambito degli aiuti umanitari, può offrire i propri prodotti qualsiasi persona fisica o giuridica attiva nel settore dell’allevamento e della trasformazione delle carni avicole da più di dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del 13 gennaio 2006 ed iscritta, per le suddette attività, nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio. |
III. DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(27) |
Per quanto riguarda le disposizioni previste all’articolo 1 bis, commi 8, 10, 11 e 12 della legge 81/06 che istituisce un Fondo da utilizzare per finanziare le misure di cui al considerando 21, lettere a)-e) di questa decisione finale, esse sono state esaminate nell’ambito del fascicolo di aiuti di Stato N 322/06 e sono state dichiarate compatibili con il mercato comune (10), in quanto soddisfano alle pertinenti condizioni dei punti 4.1, 4.2, 9 e 11.4 degli Orientamenti (11). |
(28) |
La presente decisione riguarda dunque le sottomisure previste al considerando 20, lettere a), b) e c) che riguardano l’acquisto, da parte dell’AGEA, di 17 000 tonnellate di carne di pollame e di altri prodotti avicoli da destinare agli aiuti umanitari; la sospensione del pagamento delle imposte, dei contributi di previdenza sociale e delle quote a carico degli operatori del settore avicolo e la concessione di contributi destinati a mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese avicole colpite dalla situazione di emergenza. |
(29) |
Le misure di cui al considerando 20 sembrano corrispondere alla definizione di aiuto di Stato, nel senso che esse sono concesse mediante risorse statali sia sotto forma di mancato guadagno in termini di gettito fiscale per i pubblici poteri sia sotto forma di prezzi da corrispondere per l’acquisto delle carni avicole e nel senso che esse possono incidere sugli scambi a causa della posizione che l’Italia occupa nel comparto produttivo in parola (nel 2004 l’Italia era il quarto paese produttore di carni avicole nell’Unione). |
(30) |
Tuttavia, le autorità italiane non hanno fornito informazioni tali da giustificare le suddette misure alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, in particolare del punto 11.4 degli Orientamenti (12) e degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (13). Pertanto, la Commissione non poteva escludere che l’aiuto previsto costituisse un aiuto al funzionamento, ossia un aiuto destinato a sgravare l’impresa delle spese che di norma avrebbe dovuto sostenere nella sua gestione corrente o nelle sue normali attività. |
(31) |
La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE perché dubitava della compatibilità delle misure previste all’articolo 5 del decreto-legge n. 202/05, modificato dall’articolo 1-bis, paragrafo 7, della legge n. 81/06. Secondo il sopra citato articolo 88, possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
IV. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
(32) |
Dopo l’avvio del procedimento la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. |
V. OSSERVAZIONI DELL’ITALIA
(33) |
Le autorità italiane hanno trasmesso le proprie osservazioni sull’avvio del procedimento con lettera del 19 luglio 2006, protocollata il 3 agosto 2006. |
(34) |
Innanzitutto, le autorità italiane richiamano l’attenzione della Commissione sul fatto che, nonostante l’urgenza, non siano ancora state adottate misure ad hoc. |
(35) |
Inoltre, le autorità italiane citano il punto 18 della decisione di avvio, il quale prevede, ai termini dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(36) |
Secondo il parere delle suddette autorità, quindi, lo spirito e la lettera della norma vanno interpretati nel senso che gli aiuti di Stato non sono vietati in maniera assoluta e aprioristica, ma solo nella misura in cui falsino gli scambi e conferiscano alle imprese beneficiarie una posizione privilegiata sul mercato. |
(37) |
Tali eventualità sono da ritenere del tutto escluse nella fattispecie, nella quale il legislatore ha inteso solo predisporre una forma risarcitoria parziale e tardiva per le perdite derivanti dalla crisi del settore. |
(38) |
Al riguardo esse sottolineano, in particolare, che le misure di cui alla lettera b) (sospensione del pagamento delle imposte, dei contributi di previdenza sociale e delle quote a carico degli operatori del settore avicolo (articolo 1-bis, paragrafo 7, comma 3-bis, della legge 81/06) sarebbero state attuabili in forma «de minimis» ove il bilancio triennale assegnato all’Italia non fosse stato totalmente impegnato per una diversa misura. |
(39) |
Le autorità italiane citano il punto 22 della decisione di avvio del procedimento, che si riferisce alla possibilità di una deroga a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(40) |
In proposito, esse precisano che la fattispecie assume a pieno titolo dimensione di notorietà ed è principio consolidato in dottrina e giurisprudenza che i fatti notori non richiedono il supporto di elementi probatori, indispensabili invece per le situazioni in cui i fatti e l’accertamento dei medesimi siano caratterizzati da dubbi e incertezze. |
(41) |
Le autorità italiane fanno inoltre osservare alla Commissione che, se essa riteneva che l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato non fosse applicabile alla misura proposta, quest’ultima dovrebbe essere autorizzata sulla base dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), che dichiara la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. |
(42) |
Nel caso di specie, a loro parere, l’eccezionalità dell’evento è stata già esplicitamente riconosciuta dal Consiglio dei ministri allorché ha approvato il regolamento (CE) n. 679/2006 del 25 aprile 2006, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 per quanto riguarda l’applicazione di provvedimenti eccezionali di sostegno al mercato (14). |
(43) |
Le autorità italiane ritengono, infatti, che lo stesso evento, considerato eccezionale per l’adozione di misure di mercato straordinarie, non possa essere ritenuto normale per l’esame degli aiuti di Stato destinati a fronteggiare la medesima emergenza. |
(44) |
Infine, le suddette autorità fanno osservare che la stessa Commissione ha riconosciuto l’eccezionalità dell’evento in sede di adozione del regolamento (CE) n. 1010/2006 del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato del settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri (15). |
VI. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
1. Divieto di ricorrere ad aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
(45) |
In virtù dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(46) |
Le misure descritte al punto 20 del presente testo sembrano corrispondere alla definizione di aiuto di Stato, poiché conferiscono un vantaggio economico (sotto forma di mancato guadagno in termini di prezzi da corrispondere per l’acquisto di carni di pollame che non avrebbero altrimenti avuto alcuno sbocco sul mercato a causa dell’influenza aviaria) ad un determinato settore (avicolo), poiché si tratta di un finanziamento proveniente da risorse pubbliche (nazionali) e poiché il suddetto aiuto può incidere sugli scambi. |
(47) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, il rafforzamento della posizione di un’impresa grazie ad un aiuto di Stato denota generalmente una distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non usufruiscono di misure analoghe (16). La giurisprudenza ha statuito che la portata relativamente scarsa di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati (17). |
(48) |
Una misura incide sugli scambi tra Stati membri allorché essa ostacola le importazioni provenienti da altri Stati membri o agevola le esportazioni verso altri Stati membri. L’elemento determinante è il fatto che gli scambi intracomunitari evolvono o rischiano di evolvere in modo diverso a seconda della misura di cui si tratta. |
(49) |
Il prodotto che beneficia del regime di aiuti costituisce oggetto di scambi tra Stati membri ed è quindi esposto alla concorrenza. |
(50) |
I criteri relativi all’incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza sono quindi soddisfatti. |
(51) |
Pertanto, la presente misura costituisce senz’altro un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(52) |
Il fatto che la misura sia finalizzata a compensare il settore avicolo per delle perdite causate dall’influenza aviaria non modifica la natura dell’aiuto se questo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, come nel caso della misura in oggetto. Al contrario gli Orientamenti che sono d’applicazione nel caso qui in esame, poiché è stato notificato nel 2005, e i nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (18), prevedono esplicitamente la possibilità di concedere degli aiuti per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o eventi eccezionali, oltre che da epizoozie e fitopatie. |
2. Valutazione di compatibilità
(53) |
Il divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, non è incondizionato. Per essere considerata compatibile con il mercato comune, la misura proposta deve poter beneficiare di una delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. La Commissione esaminerà nel prosieguo le condizioni di applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, e delle disposizioni degli Orientamenti 2000-2006 sulle malattie animali, che erano in vigore al momento della notifica della misura durante il 2005. |
(54) |
Le autorità italiane hanno fatto riferimento all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Nella loro risposta del 19 luglio 2006 esse si riferiscono all’influenza aviaria in quanto evento eccezionale. |
(55) |
Poiché il trattato non definisce i termini «evento eccezionale» e «calamità naturali», occorre verificare se l’influenza aviaria che ha colpito l’Italia possa essere considerata una calamità naturale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Trattandosi di eccezioni al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, definito dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è prassi costante della Commissione fornire un’interpretazione restrittiva dei concetti di «calamità naturali» e di «eventi eccezionali» di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), ripresi nel punto 11.2 degli Orientamenti. |
(56) |
La necessità di tale interpretazione restrittiva è stata costantemente confermata dalla Corte di giustizia (19). |
(57) |
Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Fra gli eventi eccezionali sono stati accettati le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con talune riserve e in funzione dalla loro portata, gli incidenti nucleari e industriali gravi, nonché gli incendi che sfociano in pesanti perdite. |
(58) |
In linea di massima, la Commissione non accetta l’assimilazione dei focolai di epizoozie o di fitopatie a calamità naturali o ad eventi eccezionali. Tuttavia, in un caso, essa ha riconosciuto che la grande diffusione di un’epizoozia senza alcun precedente conosciuto costituiva un evento eccezionale (20). |
(59) |
È prassi costante della Commissione considerare l’influenza aviaria alla stregua di un’epizoozia (21) e utilizzare i principi stabiliti da tempo dagli Orientamenti riguardo alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie. |
(60) |
In linea di massima, un evento eccezionale deve almeno presentare le caratteristiche di un evento che, per la sua stessa natura e per la sua incidenza sugli operatori interessati, si distingue nettamente dalle condizioni abituali ed esula dall’ambito delle normali condizioni di funzionamento di un mercato. |
(61) |
D’altra parte, i dati trasmessi dall’Italia non permettono di concludere che la suddetta epizoozia sia un evento eccezionale, bensì piuttosto un fenomeno ricorrente. |
(62) |
Secondo le autorità italiane l’eccezionalità dell’evento è stata esplicitamente riconosciuta dal Consiglio dei ministri allorché ha approvato il regolamento (CE) n. 679/2006 e il regolamento (CE) n. 1010/2006. |
(63) |
Nei casi sopra citati, in seguito alla crisi legata all’influenza aviaria si era assistito, in vari Stati membri, ad una diminuzione dei consumi di uova e pollame che aveva provocato una netta flessione dei prezzi. Fino ad allora la normativa che disciplinava il mercato delle uova e del pollame aveva permesso all’Unione europea di cofinanziare misure compensative solo in caso di insorgenza di focolai di influenza aviaria in un’azienda o in caso di restrizioni ai movimenti di pollame imposte per ordinanza veterinaria alle aziende agricole. Non era possibile erogare aiuti comunitari per far fronte a problemi di mercato connessi al crollo delle vendite provocato da una perdita di fiducia dei consumatori. Di fronte alla gravità della crisi di mercato registrata nel 2006 in alcuni paesi, la Commissione ha proposto di cofinanziare il 50 % delle spese di sostegno del mercato, lasciando il restante 50 % a carico dei bilanci nazionali. |
(64) |
La Commissione sottolinea che il crollo dei prezzi non costituisce, di per sé, un evento eccezionale ai sensi del trattato. Si tratta piuttosto di una circostanza congiunturale, ben nota ad alcuni settori dell’agricoltura, e la cui causa è riconducibile a fattori quali la cattiva pianificazione dell’offerta rispetto alla domanda (come dimostrato dalle cadute cicliche dei prezzi nel settore dei suini) o a fattori puramente commerciali la cui origine non può essere considerata evento eccezionale (come il riorientamento dei consumatori verso prodotti sostitutivi). Analogamente, nemmeno la semplice esistenza di una malattia nota come l’influenza aviaria può costituire un evento eccezionale. Al contrario, la diffusione della malattia e la conseguente crisi del settore avicolo potrebbero, in alcuni casi, essere imputabili allo scarso rigore con cui le autorità nazionali hanno applicato le norme di sicurezza e prevenzione previste e necessarie per il controllo della malattia. |
(65) |
Grazie alle misure di sostegno del mercato proposte dai sopra citati regolamenti, la Commissione intendeva far fronte al problema delle ripercussioni negative della crisi dell’influenza aviaria sul mercato. Ricorrendo a tale strumento, la Commissione ha espresso la ferma intenzione di intervenire nella crisi escludendo completamente ogni altro intervento atto ad incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. |
(66) |
Le autorità italiane non hanno fornito alcuna giustificazione dei motivi per i quali il caso in oggetto dovrebbe distinguersi da altri casi di influenza aviaria che non sono stati considerati alla stregua di evento eccezionale. Di conseguenza, l’aiuto proposto dalle autorità italiane non può essere autorizzato su tale base giuridica: le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, non sono d’applicazione. Più esattamente, le disposizioni della lettera b) che dichiarano compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali non sono applicabili. |
(67) |
Occorre valutare se la misura proposta possa essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Sono più precisamente pertinenti le disposizioni della lettera c), secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(68) |
Gli Orientamenti disciplinano, al punto 11.4, gli aiuti di Stato destinati a risarcire gli agricoltori delle perdite causate dalle epizoozie. |
(69) |
Essi precisano che di norma per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame a causa di un’epizoozia o di un raccolto a causa di una fitopatia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
(70) |
Per poter beneficiare di tale deroga, lo Stato membro deve dimostrare la presenza delle condizioni di compatibilità delle misure in oggetto. |
(71) |
Secondo il punto 11.4 degli Orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell’ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. |
(72) |
La Commissione ritiene tuttavia che le autorità italiane non abbiano presentato elementi sufficienti per giustificare l’applicazione di tale deroga alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, segnatamente del punto 11.4 degli Orientamenti. |
(73) |
Pertanto, l’aiuto proposto dalle autorità italiane non può essere autorizzato su questa base giuridica. |
(74) |
Le autorità italiane non avevano indicato altre misure come base giuridica per l’aiuto. |
(75) |
Nonostante le autorità italiane non abbiano mai invocato l’applicazione degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, a fini di completezza la Commissione esamina se gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (22) non siano applicabili al caso in specie. La prima condizione per poter beneficiare di un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione è che l’impresa in questione sia considerata in difficoltà ai sensi dei sopra citati Orientamenti. Dalle informazioni di cui la Commissione dispone, non risulta che le imprese siano in difficoltà ai sensi degli Orientamenti qui citati. |
(76) |
Ad ogni modo, la Commissione tiene a sottolineare che lo Stato membro interessato, per adempiere al suo obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione, è tenuto a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga cui chiede di poter beneficiare (23). Nella fattispecie, le autorità italiane non hanno mai fornito alcun documento atto a permettere alla Commissione di valutare i dati alla luce degli Orientamenti e ciò malgrado le indicazioni fornite dalla Commissione al paragrafo 24 della decisione di avvio del procedimento (paragrafo 30 della decisione finale). |
VII. CONCLUSIONI
(77) |
Tenuto conto di quanto precede, la Commissione conclude che l’aiuto che l’Italia prevede di attuare a favore del settore avicolo costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, che non può beneficiare di nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3. |
(78) |
Poiché la misura è stata notificata a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, e poiché le autorità italiane non le hanno mai dato esecuzione, non è possibile chiedere il recupero degli aiuti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato cui l’Italia intende dare esecuzione a favore della prevenzione dell’influenza aviaria non è compatibile con il mercato comune.
L’attuazione dell’aiuto di cui trattasi non è quindi autorizzata.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(2) GU C 233 del 28.9.2006, pag. 5.
(3) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30.11.2005, serie generale n. 279, pag. 44.
(4) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 26.1.2006, serie generale n. 21, pag. 50.
(5) Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11.3.2006; Supplemento ordinario n. 58.
(6) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(7) GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.
(8) Per quanto riguarda l’aspetto A con lettera C(2007) 3249, del 10.7.2007 e, per quanto riguarda l’aspetto B, con lettera D(2008) 13797 del 13.5.2008 (rif. AGR 11275).
(9) Con lettera D(2005) 38372 del 12.12.2005 (rif. AGR 31606), con fax D(2006) 9256 del 20.3.2006 (rif. AGRI 7800) e con lettera D(2006) 1927 del 12.4.2006 (direzione generale Sviluppo).
(10) Cfr. nota 7.
(11) Cfr. nota 6.
(12) Cfr. nota 6.
(13) Cfr. nota 5.
(14) GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1.
(15) GU L 180 del 4.7.2006, pag. 3.
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12.
(17) Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Racc. 1990, pag. I-959, punto 43, e sentenza del 14 settembre 1994, cause congiunte C-278/92 e C-280/92, Racc. 1994, pag. I-4103, punti 40-42.
(18) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(19) Sentenza della Corte di giustizia dell’11 novembre 2004, Spagna contro Commissione, causa C-73/03, punto 37, e sentenza del 23 febbraio 2006, cause C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e.a., punto 79.
(20) Segnatamente per aiuti agli allevatori colpiti dalla crisi della BSE — Cfr. lettera D(2001) 290558 del 27.7.2001 (rif. AGR 25807) caso NN46/01, lettera D(2001) 292096 del 9.11.2001 (rif. AGR 37860) caso N 657/01, e lettera D(2001) 290526 del 27.7.2001 (rif. AGR 25798) caso N 437/01.
(21) Essa è citata del resto fra le «Malattie dell’elenco dell’Ufficio internazionale delle epizoozie — UIE».
(22) Cfr. nota 5.
(23) Sentenza del tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T-171/02, Racc. pag. II-2123, punto 129.