15.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/12


DECISIONE 2010/330/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX (1). Tale azione comune, successivamente modificata e prorogata, è scaduta il 30 giugno 2009.

(2)

Il 24 marzo 2009 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto di prorogare EUJUST LEX di altri dodici mesi fino al 30 giugno 2010. Durante tale periodo EUJUST LEX, oltre a proseguire la sua attività principale, conduceva una fase pilota che includeva attività in Iraq.

(3)

Il 21 maggio 2010 il CPS ha convenuto di prorogare EUJUST LEX-IRAQ di altri ventiquattro mesi fino al 30 giugno 2012. Durante tale periodo EUJUST LEX-IRAQ dovrebbe progressivamente spostare le sue attività e relative strutture in Iraq, concentrandosi sulla formazione specializzata, pur mantenendo le attività all'esterno del paese.

(4)

Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

(5)

La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   La missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, istituita con l'azione comune 2005/190/PESC («EUJUST LEX-IRAQ» o la «missione»), prosegue dal 1o luglio 2010.

2.   EUJUST LEX-IRAQ opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

1.   EUJUST LEX-IRAQ continua a rispondere alle necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione ad alto livello e nell'indagine penale. Tale formazione intende migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno.

2.   EUJUST LEX-IRAQ promuove una più stretta collaborazione tra i vari attori dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, potenzia la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario e migliora le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.

3.   EUJUST LEX-IRAQ continua, laddove lo consentano le condizioni di sicurezza e le risorse, a fornire attività d'inquadramento e di consulenza strategici sulla base delle esigenze verificate dell'Iraq e tenendo conto di altre presenze internazionali e del valore aggiunto dell'Unione in questo settore.

4.   Le attività di formazione sono realizzate in Iraq e nella regione, così come nell'Unione. EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles e a Baghdad, ivi compresa un'antenna a Basra, in preparazione della possibile apertura di un ufficio, previa opportuna decisione a tal fine. EUJUST LEX-IRAQ dispone anche di un ufficio a Erbil (regione del Kurdistan). Tenendo in considerazione l'evoluzione della situazione in Iraq durante l'attuazione del nuovo mandato, il capomissione e la maggior parte del personale si trasferiranno da Bruxelles in Iraq e saranno distaccati a Baghdad, non appena la situazione lo consenta.

5.   Tenendo conto dell'evoluzione ulteriore delle condizioni di sicurezza in Iraq e dei risultati delle attività della missione in Iraq, il Consiglio esamina i risultati del nuovo mandato e decide in merito al futuro della missione dopo il 30 giugno 2012.

6.   Per l'intera durata della missione è sviluppato un efficace partenariato strategico e tecnico con gli omologhi iracheni, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei programmi durante la fase di pianificazione. Le attività di EUJUST LEX-IRAQ dovrebbero mantenere una rappresentanza equilibrata della popolazione irachena, secondo un approccio basato sui diritti umani e sulla parità di genere. I partecipanti continuano a poter seguire le relative attività nel paese, a prescindere da dove sono tenute. È inoltre necessario un coordinamento per la selezione, l'esame, la valutazione, il seguito e il coordinamento del personale che segue la formazione, affinché gli iracheni possano continuare ad assimilarne i contenuti. Nelle fasi di pianificazione e attuazione è altresì necessario uno stretto coordinamento tra EUJUST LEX-IRAQ e gli Stati membri che impartiscono la formazione. Ciò include il coinvolgimento delle missioni diplomatiche in Iraq degli Stati membri interessati e in collegamento con gli Stati membri che dispongono di un'esperienza attuale nel dispensare una formazione attinente alla missione.

7.   EUJUST LEX-IRAQ è indipendente e distinta ma è complementare ed apporta valore aggiunto alle iniziative del governo dell'Iraq e della comunità internazionale, soprattutto quelle delle Nazioni Unite (ONU) e degli Stati Uniti d'America. Egli sviluppa altresì sinergie con le pertinenti attività dell'Unione e degli Stati membri. In tale contesto, EUJUST LEX-IRAQ deve tenersi in contatto con le autorità irachene competenti, e approfondisce la collaborazione ed evita sovrapposizioni sia con gli attori internazionali che già operano nel paese sia con gli Stati membri che attualmente realizzano progetti di formazione in Iraq.

Articolo 3

Struttura

EUJUST LEX-IRAQ dispone di uffici a Bruxelles e in Iraq ed è strutturata, in linea di principio, nel modo seguente:

a)

il capomissione;

b)

un ufficio di coordinamento a Bruxelles;

c)

un ufficio a Baghdad con un'antenna a Basra;

d)

un ufficio a Erbil (regione del Kurdistan);

e)

strutture di formazione, formatori ed esperti messi a disposizione dagli Stati membri e coordinati da EUJUST LEX-IRAQ.

Questi elementi sono sviluppati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN).

Articolo 4

Comandante civile dell'operazione

1.   Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante civile dell'operazione di EUJUST LEX-IRAQ.

2.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico di EUJUST LEX-IRAQ.

3.   Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio e di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'Unione. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità.

5.   Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati d'origine assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.   Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, compreso l'ufficio di coordinamento di Bruxelles, gli uffici di Erbil e Baghdad e l'antenna di Basra, per la condotta efficace di EUJUST LEX-IRAQ, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4.   Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dall'istituzione dell'Unione interessata.

6.   Il capomissione rappresenta EUJUST LEX-IRAQ e assicura un'adeguata visibilità della missione.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale di EUJUST LEX-IRAQ è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 3.

2.   EUJUST LEX-IRAQ si compone principalmente di personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione.

3.   Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi relativi al personale da essi distaccato, inclusi le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse dalle indennità giornaliere, dalle indennità di sede disagiata e di rischio.

4.   EUJUST LEX-IRAQ può anche assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.

5.   Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2).

Articolo 7

Status del personale

1.   Ove richiesto, lo status del personale di EUJUST LEX-IRAQ compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento di EUJUST LEX-IRAQ, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 8

Catena di comando

1.   EUJUST LEX-IRAQ dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUJUST LEX-IRAQ.

3.   Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante di EUJUST LEX-IRAQ a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.   Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5.   Il capomissione esercita il comando e il controllo di EUJUST LEX-IRAQ a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

2.   Tale autorizzazione include il potere di modificare il CONOPS e l'OPLAN. Parimenti essa include il potere di adottare decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

3.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4.   Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Sicurezza

1.   Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per EUJUST LEX-IRAQ a norma degli articoli 4 e 8 e in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e dell'osservanza delle norme minime di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3.   Per quanto riguarda gli elementi della missione che sono realizzati negli Stati membri, lo Stato membro ospitante adotta tutte le misure necessarie e appropriate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

4.   Per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles le misure necessarie e appropriate sono organizzate dal Servizio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio (SGC) in collaborazione con le autorità dello Stato membro ospitante.

5.   Se la formazione ha luogo in uno Stato terzo, l'Unione, con la partecipazione degli Stati membri interessati, chiede alle autorità dello Stato terzo di adottare le disposizioni appropriate relative alla sicurezza dei partecipanti e dei formatori o degli esperti sul suo territorio.

6.   EUJUST LEX-IRAQ ha un proprio responsabile della sicurezza per la missione che riferisce al capomissione.

7.   Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'AR.

8.   I membri, i formatori e gli esperti di EUJUST LEX-IRAQ sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza del SGC e, se del caso, a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.

9.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione di EUJUST LEX-IRAQ, in particolare degli uffici in Iraq, del personale, dei formatori e degli esperti che si recano in Iraq o che viaggiano all'interno di tale paese, un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione e altri requisiti in materia di sicurezza, ove opportuno, all'interno dell'Iraq. A tal fine, il capomissione può concludere opportuni accordi con gli Stati membri o le autorità locali, se necessario.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 è pari a 17 500 000 EUR.

2.   L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.

3.   Tutta la spesa è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

4.   Alla luce della specifica situazione irachena in termini di sicurezza, i servizi a Baghdad e Basra sono prestati tramite i contratti stipulati dal Regno Unito, dagli altri Stati membri, se del caso, o tramite gli accordi conclusi tra le autorità irachene e le società che prestano e fatturano tali servizi. La dotazione finanziaria di EUJUST LEX-IRAQ copre le spese in questione. Il Regno Unito o altri Stati membri interessati, in consultazione con il capomissione, trasmettono al Consiglio opportune informazioni su tali spese.

5.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

6.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUJUST LEX-IRAQ, compresa la compatibilità delle attrezzature.

7.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

8.   L'attrezzatura e le forniture per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles sono acquistate o affittate a nome dell'Unione.

Articolo 12

Partecipazione di Stati terzi

1.   Senza pregiudizio dell'autonomia decisionale dell'Unione e del suo quadro istituzionale unico, gli Stati candidati e altri Stati terzi possono essere invitati a contribuire a EUJUST LEX-IRAQ purché sostengano i costi relativi al distacco degli operatori di polizia e/o del personale civile da essi distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, la copertura sanitaria, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dall'Iraq, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti di EUJUST LEX-IRAQ.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Gli Stati terzi che forniscono un contributo a EUJUST LEX-IRAQ hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri che partecipano alla missione.

4.   Il CPS intraprende azioni appropriate riguardo alle modalità di partecipazione e, su richiesta, sottopone una proposta al Consiglio, anche in relazione all'eventuale partecipazione finanziaria o agli eventuali contributi in natura degli Stati terzi.

5.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 13

Coordinamento

1.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'UE in Iraq ai fini della coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno dell'Iraq.

2.   Il capomissione si coordina strettamente con i capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri interessati.

3.   Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare le Nazioni Unite.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni classificate

L'AR è autorizzato a diffondere allo Stato ospitante e all'ONU, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'Unione connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).

Articolo 15

Vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per EUJUST LEX-IRAQ.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2010 fino al 30 giugno 2012.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

(3)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).