|
10.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/7 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 2010
che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999
(2010/316/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 214, paragrafo 4, e l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 è stata conclusa a nome della Comunità europea con la decisione 2000/421/CE del Consiglio (1) e prorogata con le decisioni del comitato per l’aiuto alimentare nel giugno 2003, nel giugno 2005, nel giugno 2007, nel giugno 2008 e nel giugno 2009, affinché resti in vigore fino al 30 giugno 2010. |
|
(2) |
La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino al 30 giugno 2011. |
|
(3) |
La convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 cessa di produrre effetti il 30 giugno 2010 e la questione del suo rinnovo sarà sollevata formalmente nella 102a sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si terrà il 4 giugno 2010. |
|
(4) |
Nella 101a sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si è svolta il 9 dicembre 2009, alcuni membri hanno espresso la loro volontà di prorogare la convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 per un ulteriore anno, fino al 30 giugno 2011. L’Unione europea ha adottato la posizione secondo cui essa si adopererebbe per adottare una decisione relativa al futuro della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 nel giugno del 2010 e secondo cui i preparativi potrebbero iniziare subito, lasciando impregiudicata la posizione formale che sarà comunicata nella 102a sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si terrà nel giugno del 2010. |
|
(5) |
Vi sono due possibili sviluppi in previsione dei quali l’UE dovrebbe preparare una posizione in vista della 102a sessione del comitato per l’aiuto alimentare:
|
|
(6) |
La Commissione, che rappresenta l’Unione europea in seno al comitato per l’aiuto alimentare, dovrebbe quindi essere autorizzata da una decisione del Consiglio a favorire una proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 per un anno, vale a dire fino al 30 giugno 2011, se la condizione espressa alla lettera a) del considerando 5 è soddisfatta, oppure, in caso contrario, a opporsi a un consenso a favore di tale proroga nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione dell’Unione europea nel comitato per l’aiuto alimentare è favorevole alla proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 per un anno, vale a dire fino al 30 giugno 2011, purché le discussioni tra i membri del comitato per l’aiuto alimentare sul futuro della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 registrino progressi significativi (vale a dire diventi ragionevole ritenere che le rinegoziazioni sulla convenzione sull’aiuto alimentare del 1999/negoziazioni su una futura convenzione avranno inizio nel 2010) entro la 102a sessione del comitato per l’aiuto alimentare che si terrà il 4 giugno 2010.
Se tale condizione non è soddisfatta, la posizione dell’Unione europea è di opporsi formalmente al raggiungimento di un consenso, nell’ambito del comitato per l’aiuto alimentare, a favore della proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato per l’aiuto alimentare.
Articolo 2
La Commissione è autorizzata a esprimere una delle posizioni di cui all’articolo 1 in sede di comitato per l’aiuto alimentare.
Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
A. PÉREZ RUBALCABA