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9.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 maggio 2010
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America
(2010/314/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’11 aprile 2001 e il 30 aprile 2001 la Commissione ha raggiunto intese rispettivamente con l’Ecuador e con gli Stati Uniti d’America («le intese»), con le quali sono stati stabiliti i mezzi di soluzione delle controversie sollevate da tali paesi in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in merito al trattamento tariffario delle banane importate nell’Unione. Tali intese prevedevano l’introduzione di un regime esclusivamente tariffario per l’importazione di banane. A tal fine, il 12 luglio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare la modifica del dazio consolidato al fine di introdurre un regime esclusivamente tariffario per le banane nell’elenco della UE per le banane a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). |
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(2) |
Il 22 marzo 2004 e il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel quadro del processo di adesione all’Unione europea rispettivamente della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché della Bulgaria e della Romania. |
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(3) |
I negoziati si sono positivamente conclusi il 15 dicembre 2009 con la sigla dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («l’accordo di Ginevra») e dell’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («l’accordo UE/USA»). |
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(4) |
Gli accordi negoziati dalla Commissione soddisfano i reclami dei paesi interessati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994. Inoltre, essi attuano le intese rendendo vincolante il «regime esclusivamente tariffario» ed offrono una soluzione adeguata a tutte le controversie pendenti relative al trattamento tariffario delle banane, che dovrebbero quindi essere formalmente composte. |
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(5) |
È opportuno firmare tali due accordi a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione in una data successiva. |
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(6) |
Tenendo conto della necessità di applicare prontamente le prime riduzioni dei dazi, di evitare la prosecuzione delle controversie pendenti e di assicurare che gli impegni definitivi dell’Unione in materia di accesso al mercato per le banane nell’ambito dei prossimi negoziati multilaterali dell’OMC sull’accesso al mercato per i prodotti agricoli conclusi con successo, non superino quelli previsti ai punti 3, 6 e 7 dell’accordo di Ginevra nonché al punto 2 e al punto 3, lettere a) e b), dell’accordo UE/USA, entrambi gli accordi dovrebbero essere applicati in via provvisoria, a norma rispettivamente del punto 8, lettera b), dell’accordo di Ginevra e del punto 6 dell’accordo UE/USA, a decorrere dalla data della firma dei rispettivi accordi, in attesa della loro entrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare i seguenti accordi a nome dell’Unione:
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a) |
l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («l’accordo di Ginevra»); |
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b) |
l’accordo sul commercio delle banane tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («l’accordo UE/USA»). |
I testi di tali accordi sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
1. I punti 3, 6 e 7 dell’accordo di Ginevra si applicano in via provvisoria, a norma del punto 8, lettera b), dello stesso, a decorrere dalla data della firma di detto accordo, in attesa della sua entrata in vigore.
2. Il punto 2 e il punto 3, lettere a) e b), dell’accordo UE/USA si applicano in via provvisoria, a norma del punto 6 dello stesso, a decorrere dalla data della firma di detto accordo, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
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9.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO DI GINEVRA SUL COMMERCIO DELLE BANANE
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1. |
Il presente accordo è concluso tra l’Unione europea («l’UE») e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («i fornitori NPF latino-americani di banane») e ha per oggetto la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell’UE per le banane fresche — escluse le banane da cuocere — del codice SA 0803.00.19 («banane») nonché le modalità e le condizioni ad esso applicabili. |
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2. |
Fatte salve le disposizioni dei seguenti punti da 3 a 8, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nell’ambito dell’OMC. |
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3. |
L’UE conviene quanto segue:
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4. |
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5. |
All’atto della certificazione sono composte le controversie aperte WT/DS27, WT/DS361, WT/DS364, WT/DS16, WT/DS105, WT/DS158, WT/L/616, WT/L/625 e tutti i reclami ad oggi presentati da tutti i fornitori NPF latino-americani di banane in forza delle procedure di cui agli articoli XXIV e XXVIII del GATT 1994 con riguardo al regime commerciale dell’UE per le banane (compresi i fascicoli G/SECRET/22 voce 0803.00.19 e G/SECRET/22/Add.1, G/SECRET/20 e G/SECRET/20/Add.1, G/SECRET/26) (5). Entro le due settimane successive alla certificazione, le parti interessate del presente accordo comunicano congiuntamente all’organo di composizione delle controversie (DSB) di essere pervenute ad una soluzione concordata grazie alla quale hanno convenuto di porre fine alle suddette controversie (6). |
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6. |
Fatti salvi i diritti conferiti dall’accordo OMC, compresi quelli derivanti dalle controversie e dai reclami di cui al punto 5, i fornitori NPF latino-americani di banane si impegnano altresì ad astenersi da ogni ulteriore azione relativa alle controversie e ai reclami di cui al punto 5 tra il 15 dicembre 2009 e la data della certificazione, a condizione che l’UE ottemperi alle disposizioni di cui al punto 3 e al punto 4, lettere b) e c). |
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7. |
I fornitori NPF latino-americani di banane convengono che il presente accordo costituisce l’impegno definitivo dell’UE in materia di accesso al mercato per le banane, da includere nei risultati finali dei prossimi negoziati multilaterali sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli conclusi con esito positivo nell'ambito dell'OMC (compreso il ciclo di Doha) (7). |
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8. |
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Per il Brasile
Per la Colombia
Per la Costa Rica
Per l’Ecuador
Per il Guatemala
Per l’Honduras
Per il Messico
Per il Nicaragua
Per il Panama
Per il Perù
Per l’Unione europea
Per il Venezuela
(1) All’atto della firma del presente accordo, l’UE applica con effetto retroattivo il dazio o i dazi di cui al punto 3, lettera a), per il periodo dal 15 dicembre 2009 alla data della firma. Le competenti autorità doganali rimborsano, su richiesta, i dazi pagati eccedenti l’importo fissato nella suddetta disposizione.
(2) Ai fini del presente accordo, per «modalità di Doha» si intende il raggiungimento di un consenso in seno al Comitato dei negoziati commerciali riguardo alla programmazione dei negoziati sull’accesso ai mercati agricoli e non agricoli.
(3) Questa disposizione non va interpretata nel senso di autorizzare misure non tariffarie sulle banane che siano incompatibili con gli obblighi dell’UE in virtù degli accordi dell’OMC.
(4) La data della certificazione è la data in cui il direttore generale certifica che le modifiche dell’elenco UE sono diventate una certificazione ai sensi della decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (rif. doc. WT/LET).
(5) La data di composizione delle controversie è la data della certificazione (rif. doc. WT/LET).
(6) La composizione delle controversie in questione non inficia il diritto delle parti di avviare una nuova controversia in applicazione dell’Intesa sulla composizione delle controversie, ovvero i futuri diritti in ordine alle procedure di cui agli articoli XXIV e XXVIII del GATT 1994.
(7) Se la certificazione non sarà stata completata entro la data di conclusione dei prossimi negoziati multilaterali sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli nell'ambito dell'OMC (compreso il ciclo di Doha), il presente accordo verrà inserito nell’elenco UE dell’OMC alla data di entrata in vigore dell’elenco stesso, come parte integrante dei risultati di detti negoziati.
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9.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/6 |
TRADUZIONE
ACCORDO
sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
L’UNIONE EUROPEA («l’UE»),
e
GLI STATI UNITI D’AMERICA («gli Stati Uniti»),
RICORDANDO l’intesa sulle banane dell’11 aprile 2001 tra gli Stati Uniti e la Comunità europea (WT/DS27/59);
TENENDO CONTO dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane («GATB»), concluso il 31 maggio 2010 tra l’UE e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, di cui si allega una copia;
TENENDO CONTO delle domande e risposte scambiate tra gli Stati Uniti e la Commissione europea il 16 e il 18 marzo 2009 nonché il 10 e il 17 aprile 2009,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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1. |
All’atto della composizione, ad opera di tutte le parti del GATB, delle controversie aperte e dei reclami di cui al punto 5, prima frase, del GATB («la data di composizione»), viene posta fine tra gli Stati Uniti e l’UE alla controversia Comunità europee — Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione delle banane (WT/DS27) («la controversia»). Immediatamente dopo l’ultima notifica all’organo di composizione delle controversie di tutte le soluzioni concordate di cui al punto 5 del GATB, gli Stati Uniti e l’UE comunicano congiuntamente all’organo di composizione delle controversie, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie di essere pervenute ad una soluzione concordata grazie alla quale hanno convenuto di porre fine alla controversia (1). |
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2. |
Fatti salvi i diritti e gli obblighi conferiti dall’accordo OMC, compresi quelli derivanti dalla controversia, gli Stati Uniti e l’UE si impegnano ad astenersi da ogni ulteriore azione relativa alla controversia tra la data della sigla del presente accordo e la data di composizione, a condizione che l’UE ottemperi al seguente punto 3, lettere a) e b), e adempia agli obblighi di cui al punto 3 e al punto 4, lettere b) e c), del GATB. |
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3. |
L’UE si impegna inoltre:
Le disposizioni del punto 1 non si applicano se, alla data di composizione, l’UE contravviene ad uno qualunque degli impegni di cui al presente punto. |
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4. |
In conformità delle pertinenti norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’UE notifica all’OMC, subito dopo la conclusione, qualsiasi accordo bilaterale o regionale di libero scambio da essa concluso, che contenga disposizioni in materia di commercio delle banane. |
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5. |
Gli Stati Uniti e l’UE si impegnano a comunicare e, su richiesta di una delle parti, a consultare tempestivamente l'altra parte in merito a qualunque questione concernente il presente accordo o da esso derivante. |
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6. |
Gli Stati Uniti e l’UE si notificano reciprocamente per iscritto l'espletamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore a) alla data dell’ultima notifica di cui alla frase precedente; o b) alla data di entrata in vigore del GATB (delle due, prevale la data posteriore). Il punto 2 e il punto 3, lettere a) e b), si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data della firma del presente accordo. |
Per l'Unione europea
Per gli Stati Uniti d'America
(1) La composizione della controversia in questione non inficia il diritto delle parti di avviare una nuova controversia in applicazione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie.
(2) La presente disposizione non inficia il diritto dell’UE di applicare misure conformi all’articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.