21.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/50 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 gennaio 2010
che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009
(2010/291/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 8, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e l’articolo 136,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita forte, sostenibile e propizia alla creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi. |
(3) |
La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi fossero prese in piena considerazione le condizioni economiche e di bilancio. In tal modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica. |
(4) |
Il 27 aprile 2009 il Consiglio, deliberando sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che in Grecia esiste un disavanzo eccessivo (2). |
(5) |
Il 27 aprile 2009, sempre sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, ha adottato una raccomandazione (3) indirizzata alle autorità greche invitandole a porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2010, per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile. Il Consiglio ha fissato al 27 ottobre 2009 il termine entro il quale il governo greco doveva dare seguito effettivo alla raccomandazione. |
(6) |
Gli interventi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati statistici e dei loro rapporti, specialmente quelli delle amministrazioni pubbliche, come chiesto dal Consiglio, si sono rivelati carenti. L’ultima revisione della comunicazione dell’ottobre 2009 non è stata convalidata da Eurostat data l’esistenza di dubbi significativi sui dati trasmessi dalle autorità greche. Le procedure atte a garantire la trasmissione sollecita e corretta delle informazioni richieste dal vigente quadro normativo sono manifestamente inadeguate. |
(7) |
La valutazione del seguito dato dalla Grecia alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2010 porta alle conclusioni seguenti:
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(8) |
Ciò porta alla conclusione che le significative riduzioni delle entrate e le eccedenze di spesa hanno determinato nel 2009 un forte deterioramento della posizione di bilancio della Grecia, che può essere solo in parte attribuito al deterioramento delle condizioni macroeconomiche e che è quindi da ascrivere in larga parte al fatto che le autorità greche non hanno dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’aprile 2009 adottata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Grecia non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 nel periodo indicato nella raccomandazione.
Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. SALGADO
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(2) GU L 135 del 30.5.2009, pag. 21.
(3) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14950_en.pdf