21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(2010/287/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e con l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione di quanto disposto da detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è giunta alla conclusione che nei Paesi Bassi esisteva un disavanzo eccessivo. La Commissione ha quindi trasmesso al Consiglio tale parere in merito ai Paesi Bassi l’11 novembre 2009 (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dei Paesi Bassi, questa valutazione globale porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità dei Paesi Bassi nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico nei Paesi Bassi dovrebbe raggiungere il 4,8 % del PIL nel 2009, superando, pertanto, il valore di riferimento del 3 % del PIL e non mantenendosi vicino ad esso. Il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso è essenzialmente il risultato di una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 indicano una contrazione del PIL pari al 4,5 % nel 2009 e una crescita pari solo a ¼ % nel 2010. Inoltre, sempre sulla base delle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo in quanto il disavanzo pubblico dovrebbe salire dal 4,7 % del PIL nel 2009 al 6,1 % nel 2010 prima di scendere leggermente al 5,6 % del PIL nel 2011, nell’ipotesi consueta di politiche invariate. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati notificati dalle autorità dei Paesi Bassi nell’ottobre del 2009, il debito pubblico lordo è inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL e corrisponde al 59,7 % (4) del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il debito lordo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere pari al 59,8 % del PIL nel 2009 e salire al 66 % circa nel 2010 e al 70 % nel 2011, superando così il valore di riferimento del 60 % del PIL. L’aumento è dovuto in larga misura a un grave deterioramento previsto del saldo primario.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso dei Paesi Bassi, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nei Paesi Bassi esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dei Paesi Bassi sono disponibili al seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2

(4)  Questa cifra non include il dispositivo di sostegno degli attivi illiquidi istituito dal governo a favore di ING, equivalente al 3 ½ % circa del PIL (21 miliardi di EUR).