21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(2010/286/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13 e l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni dell’Italia,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita) (1), prevede una decisione relativa all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni relative all’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio venissero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della relazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e visto il parere del comitato economico e finanziario a norma dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Italia sussisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso sull’Italia (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Italia, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità italiane nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico in Italia dovrebbe raggiungere il 5,3 % del PIL nel 2009, ben al di sopra del valore di riferimento del 3 %. Il superamento previsto del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Dalle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione risulta che in Italia il PIL reale dovrebbe contrarsi del 4,7 % nel 2009 dopo essersi ridotto dell’1 % nel 2008. Per il 2010 è prevista una ripresa moderata, che dovrebbe rafforzarsi nel 2011. Inoltre, il superamento previsto rispetto al valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, poiché il disavanzo dovrebbe crescere ulteriormente nel 2010 e, a politiche invariate, scendere marginalmente nel 2011. Le misure discrezionali adottate con i successivi pacchetti di ripresa per rispondere alla crisi in linea con il piano europeo di ripresa economica (mirante a sostenere le categorie a basso reddito e i settori industriali fondamentali) non dovrebbero incidere in modo significativo sul saldo del bilancio pubblico, in quanto, secondo le autorità italiane, sono pienamente finanziate soprattutto tramite la riallocazione di fondi esistenti. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

In base ai dati notificati dalle autorità italiane nell’ottobre 2009 il debito pubblico lordo è rimasto nettamente al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL sin da prima dell’inizio della fase III dell’Unione economica e monetaria e dovrebbe ammontare al 115,1 % del PIL nel 2009. Nelle previsioni dell’autunno 2009 i servizi della Commissione prevedono che il rapporto debito/PIL cresca ulteriormente fino al 117,8 % nel 2011. Non è possibile ritenere che il rapporto debito/PIL si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo quando è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso dell’Italia, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Italia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Italia sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2