21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

(2010/284/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni della Repubblica ceca,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che costituisce parte integrante del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che nella Repubblica ceca esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito alla Repubblica ceca (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Repubblica ceca, questa valutazione porta alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo i dati comunicati dalle autorità ceche nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico nella Repubblica ceca dovrebbe raggiungere il 6,6 % del PIL nel 2009, ad un valore superiore e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Sulla base delle previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il superamento previsto rispetto al valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, è stato determinato anche da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 anticipano una contrazione del 4,8 % del PIL nel 2009 rispetto alla crescita positiva del 2,5 % nel 2008, che in gran parte riflette l’impatto della crisi economica mondiale. Mentre il disavanzo nominale ha iniziato ad aumentare soltanto nel 2008, il deterioramento strutturale è iniziato prima quando la situazione economica era ancora buona. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, visto che le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009 anticipano che il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere il 5,5 % del PIL nel 2010 e, sulla base dell’ipotesi di politiche invariate, il 5,7 % del PIL nel 2011. Le previsioni considerano l’effetto di misure anticrisi che saranno ancora in atto nel 2010 (due misure che rappresentano circa lo 0,7 % del PIL sono permanenti), come pure del pacchetto di risanamento finanziario per il 2010 approvato dalle autorità ceche nell’ottobre 2009. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati comunicati dalle autorità ceche nell’ottobre 2009, il debito pubblico lordo rimane ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e dovrebbe attestarsi sul 35,5 % del PIL nel 2009. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione dell’autunno 2009, il rapporto debito/PIL è destinato ad aumentare rapidamente e nell’ipotesi di politiche invariate nel 2011 dovrebbe raggiungere il 44 % del PIL.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Repubblica ceca, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che nella Repubblica ceca esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Repubblica ceca sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2