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12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/63 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2010
che modifica l’allegato II della decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda nell’elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo riconosciuto della malattia di Aujeszky
[notificata con il numero C(2010) 2983]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/271/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili al commercio intracomunitario di animali delle specie bovina e suina. All’articolo 9 essa fissa criteri per approvare programmi nazionali di controllo obbligatori riguardanti determinate malattie contagiose, inclusa la malattia di Aujeszky. |
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(2) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2) stabilisce garanzie supplementari per i movimenti di suini tra Stati membri. Tali garanzie sono connesse alla classificazione degli Stati membri in base alla loro situazione sanitaria. |
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(3) |
L’allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o rispettive regioni in cui sono in atto programmi nazionali di controllo riconosciuti per la malattia di Aujeszky. |
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(4) |
L’Irlanda ha trasmesso alla Commissione documenti giustificativi in merito alla situazione del paese per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. Da vari anni viene applicato un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky. |
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(5) |
La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dall’Irlanda e ha ritenuto il programma nazionale di controllo dell’Irlanda conforme ai criteri fissati dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. È opportuno quindi inserire l’Irlanda nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE. |
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(6) |
Per motivi di chiarezza è opportuno apportare talune lievi modifiche alla voce relativa alla Spagna nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE. |
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(7) |
È necessario quindi modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky
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Codice ISO |
Stato membro |
Regioni |
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BE |
Belgio |
Tutte le regioni |
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ES |
Spagna |
Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León Il territorio della provincia di Las Palmas nella comunità autonoma delle Isole Canarie |
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HU |
Ungheria |
Tutte le regioni |
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IE |
Irlanda |
Tutte le regioni |
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IT |
Italia |
La provincia di Bolzano |
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UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni nell’Irlanda del Nord» |