24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

relativa al finanziamento del programma di lavoro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»

(2010/230/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) (nel seguito «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (in appresso «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (3), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4), in particolare l’articolo 66, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori. L’articolo 51 di detto regolamento prevede che la Commissione possa organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri preposto ai controlli ufficiali di cui allo stesso regolamento, accessibili anche a partecipanti dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Tali corsi possono comprendere in particolare una formazione sulla normativa dell’UE in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(2)

La Commissione ha lanciato l’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per conseguire gli obiettivi prefissati nel regolamento (CE) n. 882/2004. Nella sua comunicazione COM(2006) 519 definitivo (5) essa analizza le possibili opzioni per la futura organizzazione della formazione.

(3)

È pertanto opportuno approvare il programma di lavoro 2010 per l’attuazione del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

(4)

La decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (6) ha istituito l’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori («l’Agenzia»).

(5)

Inoltre, con la sua decisione C(2008) 4943, del 9 settembre 2008, la Commissione ha delegato all’Agenzia alcuni compiti di gestione e di attuazione del programma per quanto riguarda le misure di formazione in materia di sicurezza degli alimenti in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Occorre pertanto assegnare all’Agenzia una sovvenzione di funzionamento per il 2010, per il finanziamento delle attività nel contesto dell’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

(6)

Dal momento che il programma di lavoro 2010 costituisce un quadro generale sufficientemente dettagliato, la presente decisione rappresenta una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 90 delle modalità d’esecuzione.

(7)

Ai fini dell’applicazione della presente decisione è opportuno definire l’espressione «modifica sostanziale» in conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, delle modalità d’esecuzione.

(8)

In base all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini fissati dalle modalità d’esecuzione. Tali modalità precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

(9)

La presente decisione dovrebbe pertanto indicare le modalità di pagamento degli interessi di mora dovuti a pagamenti in ritardo relativi ad azioni previste dal programma di lavoro 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di lavoro per l’attuazione nel 2010 del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» figurante nell’allegato è approvato. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

1.   L’importo totale del contributo finanziario dalla Commissione per l’attuazione del programma di lavoro ammonta a 15 370 000 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2010:

a)

:

linea di bilancio 17 04 07 01

:

14 000 000 EUR;

b)

:

linea di bilancio 17 01 04 05

:

260 000 EUR;

c)

:

linea di bilancio 17 01 04 31

:

1 110 000 EUR.

2.   L’importo previsto al paragrafo 1, lettera c), è corrisposto all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e costituisce una sovvenzione di funzionamento.

3.   Gli interessi di mora dovuti per pagamenti in ritardo possono inoltre essere a carico delle stesse linee di bilancio, conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 3

Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate agli stanziamenti per azioni specifiche previste dal programma di lavoro non superiori al 20 % del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.

L’ordinatore competente può adottare tali modifiche in conformità ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  SEC(2006) 1163 e SEC(2006) 1164 del 20.9.2006.

(6)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.


ALLEGATO

Programma di lavoro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute degli animali e del benessere degli animali nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»

1.1.   Introduzione

Il presente programma di lavoro contiene tre misure di attuazione per il 2010. In base agli obiettivi prefissati nel regolamento (CE) n. 882/2004, la ripartizione del bilancio e le azioni principali sono le seguenti:

1.2.

Appalti (mediante gestione centralizzata diretta):

1.2.1.

Formazione: contratti esterni per l’esecuzione del programma di formazione

14 000 000 EUR

1.2.2.

Formazione: relazione annuale, attrezzature e strumenti informatici, materiale promozionale, sussidi all’informazione e alla comunicazione

260 000 EUR

1.3.

Altre azioni: sovvenzione di funzionamento a favore dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

1 110 000 EUR

TOTALE

15 370 000 EUR

1.2.   Appalti

La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso del 2010 è pari a 14 000 000 EUR.

1.2.1.   Formazione: contratti esterni per l’esecuzione del programma di formazione

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 51 e articolo 66, paragrafo 1, lettera b).

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 04 07 01

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Per ciascuna delle tematiche tecniche sottoindicate saranno firmati uno o più contratti di servizi specifici. Si stima in 17 il numero dei contratti di servizi che saranno stipulati. I contraenti esterni interverranno principalmente negli aspetti organizzativi e logistici delle attività di formazione.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Nel 2010 le iniziative di formazione riguarderanno i seguenti temi:

controlli veterinari e sicurezza degli alimenti e dei mangimi ai posti d’ispezione frontalieri (in aeroporti, porti, su strada e per ferrovia),

zoonosi e criteri microbiologici nei prodotti alimentari,

benessere degli animali,

prodotti fitosanitari,

legislazione sui mangimi: in particolare, le norme di igiene dei mangimi,

prevenzione, controllo e eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili,

controlli sui prodotti di origine non animale all’importazione,

sistemi di qualità dell’UE (agricoltura biologica e indicazioni geografiche),

auditing interno dei sistemi ufficiali di controllo,

sussidi per i controlli dell’Unione negli Stati membri e nei paesi terzi,

RASFF/TRACES nei paesi terzi,

analisi OGM,

norme comunitarie relative ai prodotti alimentari e alle loro importazioni,

diagnosi e controllo dell’influenza aviaria altamente patogena e di altre malattie degli animali,

altre questioni attinenti alla salute e al benessere degli animali, alla sicurezza dei mangimi e degli alimenti, cooperazione con altre organizzazioni internazionali in materia di formazione nel campo della sicurezza alimentare e studi, conferenze e valutazioni.

APPLICAZIONE

13 320 000 EUR [finanziamento delle misure relative alla sicurezza alimentare nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004] saranno gestiti e utilizzati dall’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori [decisione 2008/544/CE della Commissione (1)]. I restanti 680 000 EUR saranno utilizzati dalla Commissione per il programma OGM e per studi, conferenze e valutazioni.

CALENDARIO INDICATIVO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Approssimativamente tra aprile e giugno per consentire la firma dei contratti nel 2010.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D’APPALTO

14 000 000 EUR.

1.2.2.   Formazione: relazione annuale, attrezzature e strumenti informatici, materiale promozionale, sussidi all’informazione e alla comunicazione

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 01 04 05

NUMERO INDICATIVO E TIPO DI CONTRATTI PREVISTI

Si stima in 3 il numero dei contratti di servizi che saranno stipulati.

OGGETTO DEI CONTRATTI PREVISTI (SE POSSIBILE)

Le azioni da finanziarsi a titolo di questa linea di bilancio sono finalizzate all’attuazione dei programmi di formazione, alla messa a disposizione di attrezzature e strumenti informatici e di apprendimento elettronico, nonché di materiale promozionale, di sussidi all’informazione e alla comunicazione.

APPLICAZIONE

L’azione in oggetto sarà realizzata direttamente dalla DG SANCO.

CALENDARIO INDICATIVO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Approssimativamente tra aprile e settembre.

IMPORTO INDICATIVO DELLA GARA D’APPALTO

260 000 EUR.

1.3.   Altre azioni: sovvenzione di funzionamento a favore dell’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori

BASE GIURIDICA

Regolamento (CE) n. 58/2003, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3.

LINEA DI BILANCIO

Linea di bilancio: 17 01 04 31

IMPORTO

1 110 000 EUR.

DESCRIZIONE E OBIETTIVO DELLA MISURA DI ATTUAZIONE

Questo bilancio finanzia la sovvenzione di funzionamento dell’Agenzia per l’anno 2010 relativa ai programmi della rubrica 2 delle prospettive finanziarie. La linea di bilancio 17 01 04 31 finanzia la sovvenzione di funzionamento 2010 dell’Agenzia per la parte relativa al programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti». A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 58/2003, la sovvenzione di funzionamento è prelevata dalla dotazione finanziaria dei programmi dell’Unione alla cui gestione partecipa l’Agenzia. Due distinte linee di bilancio sono state create nel bilancio 2010 per la sovvenzione da versare all’Agenzia, una per i programmi della rubrica 2 e l’altra per i programmi della rubrica 3b delle prospettive finanziarie.


(1)  GU L 173 del 3.7.2008, pag. 27.