23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2010

che autorizza l’immissione sul mercato di purea e concentrato dei frutti di Morinda citrifolia quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 2397]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2010/228/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 20 aprile 2006 la società Tahitian Noni International Inc. ha chiesto alle autorità belghe competenti di poter immettere sul mercato la purea e il concentrato dei frutti di Morinda citrifolia come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 28 febbraio 2007 l’autorità belga competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale veniva tratta la conclusione che l’uso della purea e del concentrato dei frutti di Morinda citrifolia come ingrediente alimentare è ammissibile.

(3)

Il 28 marzo 2007 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate, conformemente alla disposizione summenzionata, obiezioni motivate all’immissione sul mercato del prodotto in questione.

(5)

Il 7 novembre 2007 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

Il 13 marzo 2009, su richiesta della Commissione europea, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza della purea e del concentrato dei frutti di Morinda citrifolia (noni) quale nuovo ingrediente alimentare, giudicando la purea e il concentrato dei frutti del noni sicuri per la popolazione in generale.

(7)

Dalla valutazione scientifica risulta che la purea e il concentrato dei frutti di Morinda citrifolia (noni) soddisfano i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La purea e il concentrato dei frutti di Morinda citrifolia (noni) di cui all’allegato I possono essere immessi sul mercato nell’Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi elencati nell’allegato II.

Articolo 2

La designazione della purea dei frutti di Morinda citrifolia autorizzata dalla presente decisione sull’etichettatura del prodotto alimentare che la contiene è «purea dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «purea dei frutti del noni».

La designazione del concentrato dei frutti di Morinda citrifolia autorizzata dalla presente decisione sull’etichettatura del prodotto alimentare che lo contiene è «concentrato dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «concentrato dei frutti del noni».

Articolo 3

La società Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.


ALLEGATO I

Specificazioni della purea e del concentrato dei frutti di Morinda citrifolia

Descrizione

I frutti di Morinda citrifolia sono raccolti a mano. I semi e la buccia sono separati meccanicamente dai frutti ridotti in purea. Successivamente alla pastorizzazione la purea è confezionata in contenitori asettici e conservata al freddo.

Il concentrato di Morinda citrifolia è preparato dalla purea di M. citrifolia mediante trattamento con enzimi pectinolitici (a 50-60 °C per 1-2 ore). La purea viene poi riscaldata per l’inattivazione delle pectinasi e immediatamente raffreddata. Il succo viene separato in un decanter centrifugo. Il succo viene poi raccolto e pastorizzato prima di essere concentrato in un evaporatore sottovuoto da 6-8 brix a 49-51 nel concentrato finale.

Composizione della purea e del concentrato dei frutti di Morinda citrifolia

Umidità

89-93 %

48-53 %

Proteine

< 0,6 g/100 g

3-3,5 g/100 g

Grassi

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Ceneri

< 1 g/100 g

4,5-5 g/100 g

Carboidrati totali

5-10 g/100 g

37-45 g/100 g

Fruttosio

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Glucosio

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Fibre alimentari

1,5-3 g/100 g

1,5-5 g/100 g

5,15-dimetilmorindolo (1)

0,19-0,20 μg/ml

0,11-0,77 μg/ml

Lucidina (1)

non rilevabile

non rilevabile

Alizarina (1)

non rilevabile

non rilevabile

Rubiadina (1)

non rilevabile

non rilevabile


(1)  Attraverso un metodo HPLC-UV sviluppato e convalidato dal richiedente per l’analisi degli antrachinoni presenti nella purea e nel concentrato di Morinda citrifolia.

Limiti di rilevazione: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindolo); 50,0 ng/ml (lucidina); 6,3 ng/ml (alizarina) e 62,5 ng/ml (rubiadina).


ALLEGATO II

Usi della purea e del concentrato dei frutti di Morinda citrifolia

Gruppo di impiego

Livelli massimi di impiego dei frutti di Morinda citrifolia

purea

concentrato

Confetti/confetteria

45 g/100 g

10 g/100 g

Barrette di cereali

53 g/100 g

12 g/100 g

Miscele di bevande nutrizionali in polvere (peso secco)

53 g/100 g

12 g/100 g

Bevande gassate

11 g/100 g

3 g/100 g

Gelati e sorbetti

31 g/100 g

7 g/100 g

Yogurt

12 g/100 g

3 g/100 g

Biscotti

53 g/100 g

12 g/100 g

Brioches, torte e prodotti di pasticceria

53 g/100 g

12 g/100 g

Cereali per la prima colazione (integrali)

88 g/100 g

20 g/100 g

Confetture e gelatine (conserve di frutta)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Creme dolci spalmabili, per farcitura e glassa

31 g/100 g

7 g/100 g

Salse aromatiche, sottaceti, sughi e condimenti

88 g/100 g

20 g/100 g

Integratori alimentari [ai sensi della direttiva 2002/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)]

26 g per dose giornaliera secondo le raccomandazioni del fabbricante

6 g per dose giornaliera secondo le raccomandazioni del fabbricante


(1)  Sulla base della quantità prima della trasformazione, da cui si ottengono 100 g finali di prodotto.

(2)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.