17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

che abroga la decisione 2006/236/CE sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2010) 2354]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/219/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/236/CE della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano (3) è stata adottata alla luce dei risultati di ispezioni condotte dalla Commissione europea in Indonesia, da cui sono emerse gravi lacune in tema di igiene nelle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca in tale paese terzo.

(2)

La decisione 2006/236/CE è stata modificata dalla decisione 2008/660/CE della Commissione (4) che ha abolito l’obbligo di sottoporre ad analisi i prodotti della pesca originari dell’Indonesia per rilevare la presenza di istamina e di metalli pesanti nei prodotti dell’acquacoltura.

(3)

La decisione 2006/236/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché ogni partita importata dall’Indonesia di prodotti della pesca diversi dai prodotti dell’acquacoltura sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino determinati tenori massimi di metalli pesanti.

(4)

La decisione 2006/236/CE prevede inoltre la possibilità di un suo riesame alla luce delle garanzie presentate dalle competenti autorità indonesiane e sulla base dei risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(5)

I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sui prodotti della pesca importati dall’Indonesia sono favorevoli per quanto riguarda i metalli pesanti. Inoltre l’Indonesia ha ora fornito garanzie adeguate alla Commissione. Di conseguenza non è più necessario sottoporre ad analisi ogni partita di prodotti della pesca per rilevare la presenza di metalli pesanti.

(6)

La decisione 2006/236/CE va pertanto abrogata.

(7)

Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/236/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16.

(4)  GU L 215 del 12.8.2008, pag. 6.