8.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2010
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva FEN 560
[notificata con il numero C(2010) 1974]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/206/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Francia ha ricevuto nel giugno 2003 una domanda della Société occitane de fabrications et de technologies relativa all’iscrizione della sostanza attiva FEN 560 nell’allegato I di detta direttiva. La decisione 2004/131/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che in linea di massima può essere ritenuto conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di detta direttiva. |
(2) |
La conferma della completezza del fascicolo è stata necessaria per permettere l’esame dettagliato della sostanza attiva in questione e dare agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, di un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni di detta direttiva. |
(3) |
Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione il 18 febbraio 2005. |
(4) |
Dopo la presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/353/CE della Commissione (3). |
(5) |
Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, in modo che l’esame del fascicolo possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale iscrizione della sostanza FEN 560 nell’allegato I della direttiva dovrebbe essere completato entro 24 mesi. |
(6) |
Contemporaneamente occorre abrogare la decisione 2008/353/CE, divenuta obsoleta. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti FEN 560 fino al 6 aprile 2012.
Articolo 2
La decisione 2008/353/CE è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione scade il 6 aprile 2012.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 34.
(3) GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 45.