8.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2010

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva FEN 560

[notificata con il numero C(2010) 1974]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/206/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Francia ha ricevuto nel giugno 2003 una domanda della Société occitane de fabrications et de technologies relativa all’iscrizione della sostanza attiva FEN 560 nell’allegato I di detta direttiva. La decisione 2004/131/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che in linea di massima può essere ritenuto conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di detta direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo è stata necessaria per permettere l’esame dettagliato della sostanza attiva in questione e dare agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie, di un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni di detta direttiva.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, per gli impieghi proposti dal richiedente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione il 18 febbraio 2005.

(4)

Dopo la presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/353/CE della Commissione (3).

(5)

Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, in modo che l’esame del fascicolo possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale iscrizione della sostanza FEN 560 nell’allegato I della direttiva dovrebbe essere completato entro 24 mesi.

(6)

Contemporaneamente occorre abrogare la decisione 2008/353/CE, divenuta obsoleta.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti FEN 560 fino al 6 aprile 2012.

Articolo 2

La decisione 2008/353/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione scade il 6 aprile 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 37 del 10.2.2004, pag. 34.

(3)  GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 45.