23.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2010
che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi
[notificata con il numero C(2010) 1707]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/172/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità. |
(2) |
Un elenco degli impianti riconosciuti è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione (2). |
(3) |
Tramite le autorità competenti la Commissione ha ricevuto una domanda di riconoscimento di tre impianti di irradiazione in India. Gli esperti della Commissione hanno ispezionato gli impianti di irradiazione per controllarne la conformità alle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE e, in particolare, per verificare che la sorveglianza ufficiale garantisca la conformità degli impianti alle prescrizioni di cui all’articolo 7 di detta direttiva. |
(4) |
In generale gli impianti in India rispettavano la maggior parte delle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE. Le carenze individuate dalla Commissione sono state risolte adeguatamente dalle autorità indiane competenti. |
(5) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/840/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.
(2) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40.
ALLEGATO
I seguenti impianti sono aggiunti all’elenco di cui all’allegato della decisione 2002/840/CE:
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Riferimento n.: EU-AIF 09-2010
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Riferimento n.: EU-AIF 10-2010
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Riferimento n.: EU-AIF 11-2010
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