17.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2010

relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania

[notificata con il numero C(2010) 1862]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/158/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 18, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell'influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità, in genere, causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma anche gli esseri umani, in determinate circostanze, possono subire l'infezione, benché tale rischio sia in genere limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli e ai volatili selvatici. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad un altro come pure a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti e la migrazione dei volatili selvatici.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (4), stabilisce misure di lotta contro le forme di influenza aviaria a bassa e ad alta patogenicità. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (5), stabilisce misure di protezione supplementari da applicarsi in uno Stato membro interessato dal virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 al fine di prevenire la diffusione della malattia, tenendo conto della specifica epidemiologia di quel determinato ceppo virale.

(6)

L'articolo 4 della decisione 2006/415/CE dispone che, non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, lo Stato membro interessato istituisca un'area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza (area A) e un'area a basso rischio, che separa l'area A dalle parti dello Stato membro interessato esenti dalla malattia (area B). Tali aree sono elencate nell'allegato di detta decisione.

(7)

La Romania ha comunicato alla Commissione la comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sul suo territorio e ha adottato le misure appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B.

(8)

La Commissione ha esaminato tali misure di protezione in collaborazione con la Romania e ha potuto accertare che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo in cui è stato confermato il focolaio.

(9)

Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi interni all’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire tempestivamente a livello dell’Unione un elenco delle aree A e B della Romania.

(10)

Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, occorre elencare nella presente decisione le aree A e B della Romania in cui vanno applicate le misure di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE, come pure determinare la durata di tale regionalizzazione.

(11)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione definisce le aree all'interno delle quali vanno applicate le misure provvisorie di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE nonché il periodo di applicazione delle stesse.

Articolo 2

1.   L'area indicata nella parte A dell'allegato della presente decisione è considerata area ad alto rischio (area A), come definita nell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2006/415/CE.

2.   L'area indicata nella parte B dell'allegato della presente decisione è considerata area a basso rischio (area B), come definita nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2006/415/CE.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino alla data del 17 aprile 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(4)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(5)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.


ALLEGATO

PARTE A

Area A quale definita nell'articolo 2, paragrafo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione

Codice

Nome

RO

Romania

00038

Area comprendente:

17.4.2010

Zona di protezione:

Letea

Zona di sorveglianza:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

PARTE B

Area B quale definita nell'articolo 2, paragrafo 2:

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione

Codice

Nome

RO

Romania

00038

Zone della contea di Tulcea diverse da quelle elencate nell’area A

17.4.2010