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12.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2009
relativa agli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 (modificato), della legge regionale siciliana n. 32, del 23 dicembre 2000, che prevede disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto delle imprese (fascicolo di aiuto C 21/04 — ex N 590/B/01)
[notificata con il numero C(2009) 8064]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2010/155/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al detto articolo,
considerando quanto segue:
I. PROCEDURA
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(1) |
Con lettera del 28 agosto 2001, protocollata il 29 agosto 2001, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le disposizioni degli articoli 99, 107, 110, 111, 112, 120, 122, 123, 124 e dell’articolo 135, paragrafi 3 e 4, della legge regionale siciliana 23 dicembre 2000, n. 32, che prevede disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto delle imprese (in prosieguo: «la legge n. 32/2000»). |
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(2) |
Con lettera del 17 maggio 2002, protocollata il 21 maggio 2002, e del 10 ottobre 2002, protocollata l’11 ottobre 2002, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione il complemento di informazioni chieste alle autorità italiane con lettere del 24 ottobre 2001 e del 18 luglio 2002. |
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(3) |
Nella lettera del 10 ottobre 2002, le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari soltanto a proposito dell’aiuto di cui all’articolo 123 della legge n. 32/2000, tenuto conto del carattere urgente dello stesso. |
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(4) |
L’aiuto di cui all’articolo 123 della legge n. 32/2000 è stato dissociato dagli altri aiuti previsti agli articoli notificati ed è stato dichiarato compatibile con il mercato comune nell’ambito del fascicolo di aiuto N 590/A/2001 (1). |
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(5) |
Poiché la lettera delle autorità italiane del 10 ottobre 2002 riguardava soltanto l’articolo 123 della legge regionale in oggetto, i servizi della Commissione, con lettera dell’11 febbraio 2003, hanno inviato un sollecito alle suddette autorità pregandole di rispondere agli altri quesiti elencati nella lettera del 18 luglio 2002. |
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(6) |
Con lettera del 5 marzo 2003, protocollata il 6 marzo 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane ai quesiti posti nella lettera del 18 luglio 2002. |
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(7) |
Dopo aver esaminato tale risposta, con lettera del 2 maggio 2003, i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane. |
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(8) |
Con lettera del 13 agosto 2003, protocollata il 18 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 2 maggio 2003. In essa le autorità italiane hanno annunciato il ritiro dell’articolo 111 della legge n. 32/2000 e chiesto alla Commissione di adottare una decisione separata per taluni articoli della legge. |
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(9) |
Con lettera del 1o ottobre 2003, i servizi della Commissione hanno spiegato alle autorità italiane che sarebbe stata presa una decisione sull’insieme del fascicolo (aiuto N 590/B/2001), e hanno chiesto a queste ultime alcune precisazioni su uno degli articoli della legge n. 32/2000. |
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(10) |
Con lettera del 7 gennaio 2004, protocollata il 14 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane alla lettera del 1o ottobre 2003. |
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(11) |
Con lettera del 10 marzo 2004, la Commissione ha ufficialmente chiesto alle autorità italiane ulteriori precisazioni già richieste nel corso di contatti informali. |
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(12) |
Con lettera del 20 aprile 2004, protocollata il 21 aprile 2004, e del 24 maggio 2004, protocollata il 25 maggio 2004, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le precisazioni di cui al considerando 11. |
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(13) |
Con lettera del 21 giugno 2004 (2) e del 10 settembre 2004 (rettifica alla lettera citata, redatto in seguito a osservazioni formulate dalle autorità italiane in una lettera trasmessa dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea il 7 luglio 2004 e protocollata il 12 luglio 2004) (3), la Commissione ha informato l’Italia della sua decisione di non sollevare obiezioni per quanto riguarda l’articolo 99, paragrafo 2, lettera b) (per il settore agricolo), e gli articoli 107, 110 (4), 112, 120, 122 e 135 della legge n. 32/2000, e di avviare il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda gli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per il settore agricolo) e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 (per talune associazioni di produttori) della legge (5). |
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(14) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sugli aiuti in questione. |
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(15) |
La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati. |
II. DESCRIZIONE
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(16) |
L’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000 prevede, a favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado (in altri termini, i consorzi fidi e le loro associazioni), contributi per costituire o integrare i fondi rischi destinati all’attività di prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari (7). |
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(17) |
Tali contributi, non cumulabili con altri regimi che perseguono fini analoghi e finanziati con una parte della dotazione di 20 000 000 EUR prevista per l’insieme delle misure di cui all’articolo 99, sono concessi ai consorzi fidi che ne facciano richiesta. Essi non possono essere di importo superiore all’ammontare complessivo sottoscritto dai soci e da enti sostenitori dei consorzi medesimi. |
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(18) |
Le garanzie propriamente dette devono permettere ai beneficiari di accedere più facilmente al credito (poiché circa il 70 % delle imprese siciliane del settore agricolo sono di piccole dimensioni, alcune di esse potrebbero non essere in grado di costituire le garanzie necessarie a copertura del prestito o per ottenere una garanzia). Esse presentano le caratteristiche seguenti:
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(19) |
L’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000 prevede contributi di avviamento in favore di associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (11). Tali aiuti, concessi per una durata di cinque anni, nel primo anno coprono il 100 % delle spese sostenute dal gruppo e negli anni successivi devono diminuire del 20 % annuo, fino all’azzeramento al termine del periodo suddetto. Inoltre, non possono essere concessi aiuti dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento del gruppo. Gli aiuti sono finanziati con una parte della dotazione di 3 615 198 EUR prevista per l’insieme delle misure contemplate dall’articolo 124. |
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(20) |
Nella lettera del 13 agosto 2003, le autorità italiane hanno comunicato la loro intenzione di modificare la legge in modo da rendere le modalità di concessione degli aiuti conformi a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 1035/72. Esse hanno inoltre precisato che avrebbero potuto beneficiare dell’aiuto soltanto le seguenti associazioni:
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III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO
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(21) |
La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, nei riguardi degli aiuti di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 della legge n. 32/2000 (per quanto riguarda il settore agricolo, nel primo caso e per quanto riguarda le associazioni ASPROSUD, Sicilia Verde e APRO FRUS, nel secondo) in quanto dubitava della loro compatibilità con il mercato comune. |
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(22) |
Per quanto riguarda gli aiuti previsti per il settore agricolo dall’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000, il principio stesso della concessione di una garanzia presuppone l’esistenza di un prestito; nell’elenco dei regimi ai quali possono essere applicate le prestazioni di garanzie, trasmesso dalle autorità italiane su richiesta dei servizi della Commissione, figuravano alcuni regimi che difficilmente potevano essere finanziati tramite prestiti, tenuto conto della natura delle misure previste nel relativo ambito (ad esempio, era difficilmente concepibile che aiuti destinati alla copertura di premi assicurativi nel settore agricolo rivestissero la forma di un prestito). |
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(23) |
Un altro elemento che ha indotto la Commissione a dubitare della compatibilità con il mercato comune degli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000 è la possibilità di concederli in combinazione con l’applicazione delle misure previste all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge. La Commissione non poteva che dubitare della loro compatibilità, dal momento che anche l’ammissibilità degli aiuti previsti all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 era soggetta a riserve. |
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(24) |
Infine, la Commissione non disponeva di indicazioni sul modo in cui le autorità italiane avrebbero verificato che il cumulo dell’elemento potenziale di aiuto delle garanzie e dell’aiuto previsto per i regimi ai quali dette garanzie erano applicabili non comportasse un superamento delle percentuali di aiuto ammissibili nell’ambito dei suddetti regimi. |
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(25) |
Per quanto concerne gli aiuti previsti all’articolo 124, paragrafi 1 e 2 della legge n. 32/2000, le autorità italiane avevano chiarito che essi erano destinati esclusivamente a saldare un arretrato di pagamenti di contributi alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72. Tali contributi avrebbero già dovuto essere pagati, ma non lo erano stati perché il FEAOG non aveva garantito la copertura finanziaria degli impegni finanziari assunti a livello italiano. |
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(26) |
Le autorità italiane avevano aggiunto che potevano beneficiare degli aiuti solo i soggetti che avessero acquisito un diritto all’aiuto prima del 21 novembre 1996 [data d’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (12) che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1035/72], e che non sono decaduti da tale diritto. |
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(27) |
La Commissione aveva potuto constatare, in occasione dell’esame del fascicolo, che in forza dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell’entrata in vigore del regolamento, a norma dell’articolo 14 e del titolo IIbis del regolamento (CEE) n. 1035/72 erano mantenuti sino ad esaurimento degli stessi, e che nell’ipotesi in cui tutte le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 fossero soddisfatte, gli aiuti nazionali eventualmente concessi in base al medesimo articolo sarebbero ipso iure compatibili con le regole che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e non dovrebbero più essere oggetto di un esame alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato (13). |
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(28) |
In base a tali considerazioni, le autorità italiane si erano impegnate a modificare le modalità di concessione degli aiuti previsti per renderli conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 (cfr.. considerando 19 e 20). Tuttavia, dall’elenco dei beneficiari fornito dalle autorità italiane, la Commissione aveva constatato che, nel caso delle associazioni di cui al considerando 21, l’aiuto contemplato sarebbe stato erogato ben oltre il termine di sette anni dal riconoscimento dell’associazione, e che, di conseguenza, tutte le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 non sarebbero state più soddisfatte (considerato che una di queste prevede che gli aiuti debbano essere versati in cinque anni, entro i sette anni successivi al riconoscimento) e che, di conseguenza, gli aiuti avrebbero dovuto essere analizzati alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato. |
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(29) |
Nell’ambito di tale analisi, alla luce degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione ha constatato che, poiché il regolamento (CEE) n. 1035/72 era stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96, la concessione di un aiuto sulla base di una normativa non più esistente ad associazioni i cui diritti erano cessati [il che rendeva inapplicabile l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, richiamato al considerando 27] avrebbe interferito con il funzionamento dei meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli istituiti dal regolamento (CE) n. 2200/96. In forza del punto 3.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, in nessun caso la Commissione può approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un’organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest’ultima. |
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(30) |
Di conseguenza, la Commissione non poteva che dubitare della compatibilità degli aiuti previsti con il mercato comune. |
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(31) |
Tali dubbi erano rafforzati dal fatto che un aiuto concesso nelle circostanze descritte avrebbe costituito un aiuto con effetto retroattivo esplicitamente vietato ai sensi del punto 3.6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, poiché privo della necessaria componente di incentivo che deve presentare un aiuto nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti di natura compensativa. |
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(32) |
Infine, la Commissione dubitava altresì della fondatezza dell’argomento secondo il quale il FEAOG non avrebbe garantito la copertura finanziaria degli impegni presi a livello italiano, perché il cofinanziamento della costituzione delle associazioni di produttori comporta un rimborso automatico, da parte del FEAOG, di una parte dell’aiuto approvato nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati. |
IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE
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(33) |
Con lettera del 26 agosto 2004, protocollata il 30 agosto 2004, del 24 novembre 2004, protocollata il 26 novembre 2004, e del 26 ottobre 2005, protocollata il 28 ottobre 2005, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha comunicato alla Commissione la risposta delle autorità italiane all’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000 (per quanto riguarda il settore agricolo, nel primo caso, e le associazioni ASPROSUD, Sicilia Verde e APRO FRUS, nel secondo caso). |
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(34) |
Nella lettera del 26 agosto 2004, le autorità italiane hanno trasmesso le seguenti richieste e osservazioni in merito agli aiuti previsti all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000:
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(35) |
Nella stessa lettera, le autorità italiane hanno comunicato le seguenti osservazioni sugli aiuti previsti per le tre associazioni menzionate al considerando 21, all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000:
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(36) |
Con lettera pervenuta il 24 novembre 2004, le autorità italiane hanno trasmesso una copia dell’articolo 12 della legge regionale n. 15 del 5 novembre 2004 (in prosieguo: «la legge n. 15/2004»), che modifica, tra l’altro, gli articoli 99 e 124 della legge n. 32/2000. |
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(37) |
Per quanto riguarda l’articolo 99 della legge n. 32/2000, l’articolo 12 della legge n. 15/2004 ai considerando 2 e 4, ha ampliato il numero dei potenziali beneficiari delle misure previste alle imprese non associate che si assumano l’onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia e ha stabilito che per il periodo 2000-2006 l’importo massimo destinato alle misure contemplate dall’articolo è di 20 milioni di EUR. |
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(38) |
Per quanto riguarda l’articolo 124 della legge n. 32/2000, l’articolo 12 della legge n. 15/2004, al considerando 8, ha introdotto un nuovo paragrafo 2, sostituendo le modalità di concessione degli aiuti descritti al considerando 19 di cui sopra con modalità conformi a quelle previste all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72. |
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(39) |
Tale nuovo paragrafo 2 aggiunto all’articolo 124 della legge n. 32/2000, in sostituzione del paragrafo esistente che le autorità italiane si erano impegnate a modificare (cfr. considerando 20), è formulato come segue: «L’importo massimo di tali contributi, in conformità all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno al 5 per cento, al 5 per cento, al 4 per cento, al 3 per cento e al 2 per cento del valore della produzione commercializzata coperta dall’azione dell’organizzazione di produttori. L’importo dell’aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell’organizzazione. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento.» |
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(40) |
Nella lettera pervenuta il 26 ottobre 2005, le autorità italiane hanno comunicato che l’articolo 99, paragrafo 2, lettera a), della legge n. 32/2000 era stato abrogato dall’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 21 settembre 2005, e hanno annunciato il ritiro della notifica che lo riguardava. |
V. VALUTAZIONE
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(41) |
In forza dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(42) |
Le misure analizzate nel caso di specie corrispondono a tale definizione nel senso che sono finanziate per mezzo di risorse pubbliche, che favoriscono talune produzioni (ad esempio, il settore ortofrutticolo) e che possono incidere sugli scambi, in considerazione della posizione occupata dall’Italia sui mercati in questione (per la frutta — agrumi esclusi — nel 2005 l’Italia aveva una produzione di 11 443 000 tonnellate, il che ne fa il più grande produttore di frutta dell’Unione). |
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(43) |
Tuttavia, nei casi previsti all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, in via derogatoria, talune misure possono essere considerate compatibili con il mercato comune. |
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(44) |
Nel caso di specie, tenuto conto delle misure sopradescritte, è possibile invocare soltanto la deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in cui si dice che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. |
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(45) |
La Commissione constata anzitutto che la lettera a), paragrafo 2, dell’articolo 99, della legge n. 32/2000 è stata abrogata senza essere stata applicata (tenuto conto dell’effetto sospensivo legato all’avviamento del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato) e che le autorità italiane hanno ritirato la notifica che lo riguardava, il che rende inutile un esame dell’applicabilità delle disposizioni della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. |
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(46) |
Per quanto riguarda gli aiuti di cui all’articolo 124, paragrafi 1 e 2, della legge n. 32/2000, la Commissione constata che le modalità di concessione degli aiuti sono state conformate a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1035/72, modificato dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3284/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (14) mediante le disposizioni del nuovo paragrafo 2 dell’articolo 124 della legge n. 32/2000, introdotto dall’articolo 12 della legge n. 15/2004. |
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(47) |
Alla data di adozione di tale legge, gli aiuti alle associazioni di produttori erano disciplinati dal regolamento (CE) n. 2200/96. |
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(48) |
Come indicato al considerando 27, l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori prima dell’entrata in vigore del regolamento, a norma dell’articolo 14 e del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono mantenuti sino ad esaurimento degli stessi, purché tutte le condizioni del suddetto articolo 14 siano rispettate. |
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(49) |
Le disposizioni del nuovo paragrafo 2, dell’articolo 124 della legge n. 32/2000 introdotto dall’articolo 12 della legge n. 15/2004 stanno a dimostrare l’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 14 summenzionato e assicurano di fatto l’esclusione di qualsiasi associazione di produttori che non soddisfi tali condizioni. Poiché, nel regolamento (CEE) n. 1035/72, le norme in materia di aiuti di Stato si applicavano soltanto nei limiti definiti dal Consiglio e il regolamento stesso conteneva all’articolo 14 una disposizione direttamente applicabile che autorizzava l’erogazione di aiuti nazionali previo il rispetto di certe condizioni ormai soddisfatte, gli aiuti nazionali in questione non devono più essere oggetto di esame alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. |
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(50) |
Di conseguenza, gli altri dubbi espressi dalla Commissione in occasione dell’apertura del procedimento diventano anch’essi privi di oggetto. |
VI. CONCLUSIONE
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(51) |
Dato che la lettera a), paragrafo 2, dell’articolo 99, della legge n. 32/2000 è stata abrogata, la Commissione non deve pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti in essa previsti. Pertanto, il procedimento aperto riguardo a tali disposizioni, divenuto senza oggetto, può essere chiuso. |
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(52) |
Dato che l’articolo 124, paragrafo 2, della legge regionale n. 32/2000, modificato dall’articolo 12 della legge n. 15/2004, rende gli aiuti previsti per le associazioni di produttori conformi alle disposizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e che tali aiuti, per questa stessa circostanza sono considerati come automaticamente compatibili con le norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati e non devono più essere oggetto di un esame alla luce delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato, il procedimento aperto al riguardo, divenuto senza oggetto, può altresì essere chiuso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, avviato in relazione agli aiuti di cui all’articolo 99, paragrafo 2, lettera a) (per quanto riguarda il settore agricolo) della legge regionale siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000, è chiuso in quanto è divenuto superfluo, giacché l’Italia ha ritirato la notifica.
Articolo 2
Il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, aperto riguardo agli aiuti previsti dall’articolo 124, paragrafi 1 e 2 (modificato) della legge regionale siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000, ma diventato superfluo, è chiuso.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) Lettera SG(2002) D/233133 del 18.12.2002.
(2) Lettera SG-Greffe (2004) D/202440 del 21.6.2004.
(3) Lettera SG-Greffe (2004) D/203974 del 10.9.2004.
(4) La decisione tuttavia contiene raccomandazioni concernenti questo articolo.
(5) L’articolo 124 della legge n. 32/2000 conteneva anche una misura d’aiuto al paragrafo 3, ma la Commissione ha constatato che si trattava di un aiuto nazionale esplicitamente autorizzato da un regolamento che istituiva un’organizzazione comune dei mercati e che, di conseguenza, non doveva più essere analizzato.
(6) GU C 52 del 2.3.2005, pag. 23.
(7) Tali disposizioni valgono sia per il settore agricolo che per il settore della pesca. Il riferimento soltanto al settore agricolo nella decisione di avvio del procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato e nella presente decisione si spiega con il fatto che, nella lettera del 24 maggio 2005 di cui al considerando 12, l’Assessorato siciliano alla pesca ha comunicato che successivamente sarebbe stata effettuata una notifica distinta per il settore della pesca.
(8) GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.
(9) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.
(10) Tali parametri non figurano all’articolo 99, ma sono stati comunicati nel complemento di informazioni fornito dalle autorità italiane.
(11) GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1.
(12) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
(13) Tale approccio era già stato seguito riguardo agli aiuti previsti a livello nazionale per le associazioni di produttori in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1035/72 — cfr. il fascicolo d’aiuto N 157/2000, chiuso con lettera SG(2001) D/288558 del 16.5.2001.