11.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 61/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2010
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione della fenpyrazamine nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 1268]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/150/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
Il 3 settembre 2009, la società Sumitomo Chemical ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo alla sostanza attiva fenpyrazamine, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità austriache hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell’Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’inclusione di tale sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE.
Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 maggio 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’inclusione o meno della sostanza attiva indicata all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
ALLEGATO
SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
Nome comune, numero di identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
Fenpyrazamine N. CIPAC: (non attribuito) |
Sumitomo Chemical |
3.9.2009 |
AT |