3.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna

(2010/131/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 71 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.

(2)

È pertanto opportuno adottare una decisione relativa all'istituzione di tale comitato e definirne i compiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito nell'ambito del Consiglio il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (di seguito «comitato permanente») previsto dall'articolo 71 del trattato.

Articolo 2

Il comitato permanente facilita, promuove e rafforza il coordinamento delle azioni operative delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna.

Articolo 3

1.   Fatti salvi i mandati degli organismi di cui all'articolo 5, il comitato permanente facilita ed assicura l'efficace cooperazione e coordinamento operativi ai sensi della parte terza, titolo V del trattato, anche in settori che rientrano nella cooperazione di polizia e doganale nonché tra le autorità preposte al controllo e alla protezione delle frontiere esterne. Vi rientra anche, se del caso, la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'aspetto operativo nell'ambito della sicurezza interna.

2.   Il comitato permanente valuta altresì l'orientamento generale e l'efficacia della cooperazione operativa, individua eventuali carenze o mancanze e adotta le appropriate raccomandazioni concrete per farvi fronte.

3.   Il comitato permanente assiste il Consiglio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 222 del trattato.

Articolo 4

1.   Il comitato permanente non partecipa alla condotta delle operazioni che rimangono compito degli Stati membri.

2.   Il comitato permanente non partecipa all'elaborazione di atti legislativi.

Articolo 5

1.   Se del caso, saranno invitati ad assistere alle riunioni del comitato permanente, in qualità di osservatori, rappresentanti di Eurojust, di Europol, dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (Frontex) e di altri organismi pertinenti.

2.   Il comitato permanente contribuirà ad assicurare la coerenza dell'operato di detti organismi.

Articolo 6

1.   Il comitato permanente presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulle sue attività.

2.   Il Consiglio informa il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dei lavori del comitato permanente.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA