2.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/23 |
DECISIONE 2010/129/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o marzo 2010
che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1). |
(2) |
Il 17 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1903 (2009) che proroga le misure restrittive sugli spostamenti per ulteriori 12 mesi e modifica le misure restrittive sulle armi. |
(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC. |
(4) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune di tali misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione comune 2008/109/PESC è modificata come segue:
1. |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti, a tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari, inclusi finanziamenti ed assistenza finanziaria, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera.»; |
2. |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. L’articolo 1 non si applica:
2. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti nella posizione 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’abuso delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati. 3. Gli Stati membri notificano in anticipo al comitato per le sanzioni le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati al governo della Liberia o la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari destinate al governo della Liberia, diverse da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.
(2) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.»