2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/23


DECISIONE 2010/129/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1).

(2)

Il 17 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1903 (2009) che proroga le misure restrittive sugli spostamenti per ulteriori 12 mesi e modifica le misure restrittive sulle armi.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC.

(4)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2008/109/PESC è modificata come segue:

1.

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti, a tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari, inclusi finanziamenti ed assistenza finanziaria, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera.»;

2.

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

agli armamenti e materiale connesso nonché alla formazione e all’assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL) o ad essere utilizzati da quest’ultima;

b)

all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

c)

agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e alla relativa assistenza e formazione tecnica, purché la fornitura di tali equipaggiamenti sia notificata in anticipo al comitato istituito a norma del punto 21 dell’UNSCR 1521 (2003) (“il comitato per le sanzioni”).

2.   La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti nella posizione 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’abuso delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

3.   Gli Stati membri notificano in anticipo al comitato per le sanzioni le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati al governo della Liberia o la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari destinate al governo della Liberia, diverse da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.

(2)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99