2.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/19


DECISIONE 2010/127/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 2010

relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/138/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1), in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1844 (2008), che ha introdotto misure restrittive contro coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione.

(2)

Il 14 gennaio 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 1862 (2009), concernente la controversia relativa ai confini tra Gibuti e l’Eritrea e il suo possibile impatto sulla stabilità e la sicurezza a livello subregionale.

(3)

Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 1907 (2009), che impone un embargo sulle armi contro l’Eritrea e invita tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Eritrea e provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della detta risoluzione o dell’embargo generale e completo sulle armi contro la Somalia stabilito a norma del paragrafo 5 dell’UNSCR 733 (1992) ed elaborato e modificato da risoluzioni successive.

(4)

L’UNSCR 1907 (2009) introduce inoltre misure restrittive nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, designate dal comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) e ampliato dall’UNSCR 1844 (2008).

(5)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura o la vendita all’Eritrea di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, siano essi originari o non originari di tali territori.

2.   È vietata la fornitura all’Eritrea di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro genere pertinente ad attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso degli articoli di cui al paragrafo 1 da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri.

3.   È altresì vietato l’approvvigionamento, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, degli articoli di cui al paragrafo 1 provenienti dall’Eritrea, nonché la fornitura ai cittadini degli Stati membri da parte dell’Eritrea di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro genere pertinente ad attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, siano essi originari o non originari del territorio dell’Eritrea.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Eritrea o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga articoli di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

2.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Eritrea o provenienti da tale paese hanno l’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o esportati da uno Stato membro.

3.   Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (distruggendoli o rendendoli inutilizzabili) gli articoli di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, nonché entità governative e parastatali, o eventuali persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, designate dal Comitato istituito a norma dell’UNSCR 751 (1992) e ampliato dall’UNSCR 1844 (2008) («il Comitato delle sanzioni»), che:

hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

forniscono sostegno dall’Eritrea a gruppi armati di opposizione volti a destabilizzare la regione,

sono di ostacolo all’attuazione dell’UNSCR 1862 (2009) concernente Gibuti,

danno rifugio, finanziano, agevolano, sostengono, organizzano, formano e istigano persone o gruppi a commettere atti di violenza o atti terroristici contro altri Stati o i loro cittadini nella regione,

intralciano le indagini o i lavori del gruppo di monitoraggio ripristinato dall’UNSCR 1853 (2008).

L’elenco delle persone ed entità interessate figura in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alle persone ed entità di cui all’articolo 3, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio e la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o formazione, assistenza finanziaria e di altro tipo, compresi investimenti, servizi d’intermediazione o servizi finanziari di altro tipo connessi con le attività militari o la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione o l’uso di armi e attrezzature militari da parte dei cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri mediante le loro navi o aeromobili di bandiera.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 3.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se, in una valutazione caso per caso, il Comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o giunge alla conclusione che una deroga contribuisce altrimenti al conseguimento degli obiettivi di pace e stabilità nella regione.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal Comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 3.

2.   Né fondi né risorse economiche sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità di cui al paragrafo 1 né a loro beneficio.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi con la normale gestione o la custodia di fondi o risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data di adozione dell’UNSCR 1907 (2009) e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato delle sanzioni.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b)

pagamenti su conti congelati dovuti per contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono divenuti soggetti a misure restrittive;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

5.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

Articolo 7

Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e apporta le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato delle sanzioni.

Articolo 8

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 10

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 73.


ALLEGATO

Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 3