26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/30


DECISIONE 2010/121/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

recante modifica dell’allegato della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1).

(2)

La decisione 2010/92/PESC del Consiglio (2), adottata il 15 febbraio 2010, ha prorogato le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC fino al 20 febbraio 2011.

(3)

Il Consiglio ritiene che sia opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC. È opportuno modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona citata nell’allegato della presente decisione è inserita nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(2)  GU L 41 del 16.2.2010, pag. 6.


ALLEGATO

Persona di cui all’articolo 1

no 57

Jangara (a.k.a. Changara), Thomsen.