20.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2010

che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2010/99/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 9 settembre 2009 la Lituania ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’amministrazione fiscale.

(2)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 27 ottobre 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 29 ottobre 2009 la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3)

Scopo della misura è continuare a designare il destinatario quale soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sulla cessione di beni e la prestazione di servizi in caso di procedure concorsuali o procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale e nelle operazioni relative al legname.

(4)

A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale spesso non riescono a pagare all’amministrazione fiscale l’IVA fatturata sulle cessioni e prestazioni effettuate. Il destinatario, se soggetto passivo con diritto di detrazione, può comunque detrarre l’IVA anche se il fornitore o il prestatore non l’ha versata all’amministrazione fiscale.

(5)

Dominato da aziende di piccole dimensioni, spesso rivenditori e intermediari che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare, il mercato del legname è fonte di problemi per la Lituania, dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione di operazioni da parte dell’impresa, che poi scompare senza aver versato l’imposta, lasciando al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale.

(6)

Designando il destinatario, se soggetto passivo, quale debitore dell’IVA nei casi sopra citati, la deroga permette di superare le difficoltà inerenti alla riscossione dell’IVA senza modificare l’importo dell’imposta dovuta. Ne conseguono, da un lato, una semplificazione del lavoro di riscossione dell’imposta da parte delle autorità fiscali e, dall’altro, l’eliminazione di taluni tipi di evasione o elusione fiscale. A tale riguardo la misura costituisce una deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, in base al quale il debitore dell’imposta è di norma il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.

(7)

La misura è già stata autorizzata con decisione 2006/388/CE del Consiglio (2), a norma dell’allora applicabile sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3).

(8)

La situazione di diritto e di fatto che giustificava l’applicazione della misura di deroga di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Lituania dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato.

(9)

La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lituania è autorizzata a continuare a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate di seguito:

a)

cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale;

b)

cessione di legname.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13.

(3)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.